L'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete.
2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico.
3. Il presente decreto si applica anche alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali diverse da quelle di cui al comma 2, situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree pubbliche o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a valere su risorse stanziate dall'Unione europea, ad eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, quali, a titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle strade non destinate al traffico generale, quali, a titolo esemplificativo, le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il presente decreto si applica anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), diverse da quelle di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere da tale data, le stesse siano in fase di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico.
5. Entro il 17 dicembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul territorio nazionale, e comunica eventuali modifiche delle stesse successivamente intervenute. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili comunica altresi' alla Commissione europea, entro il 30 giugno 2024, l'elenco delle strade di cui al comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle strade e' comunicata alla Commissione europea dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
6. Entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non gia' ricomprese tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle strade finanziate totalmente o parzialmente a valere su risorse stanziate dall'Unione europea.
7. Il presente decreto non si applica alle strade in gallerie stradali che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Sostituzione dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Comma 2
L'articolo 5 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Valutazione della sicurezza stradale a livello di rete).
- 1. L'organo competente assicura l'esecuzione della valutazione della sicurezza stradale a livello di rete sull'intera rete stradale aperta al traffico oggetto del presente decreto.
2. Le valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete riguardano il rischio di incidente e di gravita' dell'impatto sulla base dei seguenti elementi:
a) un'indagine visiva, in loco o con mezzi elettronici, delle caratteristiche di progettazione della strada al fine di valutarne la sicurezza intrinseca;
b) un'analisi dei tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui e' stato registrato un numero considerevole di incidenti gravi in proporzione al flusso di traffico.
3. L'organo competente esegue la prima valutazione della sicurezza stradale a livello di rete entro e non oltre il 2024. Le valutazioni successive della sicurezza stradale a livello di rete sono effettuate con una frequenza sufficiente a garantire livelli di sicurezza adeguati, comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni.
4. Nel valutare la sicurezza stradale a livello di rete, l'organo competente tiene conto delle componenti indicative di cui all'allegato III.
5. Sulla base dei risultati della valutazione di cui al comma 1 e al fine di definire le priorita' delle ulteriori misure necessarie, l'organo competente classifica tutti i tratti della rete stradale in almeno tre categorie in base al loro livello di sicurezza.».
Art. 5
#Comma 1
Inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Comma 2
Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Seguito delle procedure per le strade aperte al traffico). - 1. L'organo competente garantisce che ai risultati delle valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete, effettuate ai sensi dell'articolo 5, facciano seguito ispezioni di sicurezza stradale mirate o interventi correttivi diretti.
2. Nell'effettuare le ispezioni di sicurezza stradale mirate, l'organo competente tiene conto anche delle componenti indicative di cui all'allegato II-bis del presente decreto.
3. Le ispezioni di sicurezza stradale mirate sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, che possono avvalersi anche di assistenti. Ai soggetti di cui al primo periodo si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7, ultimo periodo.
4. L'organo competente adotta provvedimenti al fine di garantire che ai risultati delle ispezioni di sicurezza stradale mirate facciano seguito idonee azioni per stabilire l'eventuale necessita' di interventi correttivi. In particolare, l'organo competente individua i tratti di strada in cui e' necessario apportare miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture stradali e definisce gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza di tali tratti, in base alle priorita'.
5. L'organo competente garantisce che gli interventi correttivi si svolgano prioritariamente su tratti di strada con bassi livelli di sicurezza e che offrono l'opportunita' di attuare le misure che hanno un elevato potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti. Per la rete stradale a pedaggio, gli investimenti per l'attuazione degli interventi correttivi sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.
6. L'organo competente predispone e aggiorna con regolarita', comunque in ogni caso, almeno ogni cinque anni, un piano d'azione in ordine di priorita' basato sul rischio, per seguire l'attuazione dell'intervento correttivo individuato.
Art. 6-ter (Protezione degli utenti della strada vulnerabili). - 1. L'organo competente garantisce che, nell'attuazione delle procedure di cui agli articoli da 3 a 6-bis, sono tenute in considerazione le esigenze degli utenti della strada vulnerabili.
Art. 6-quater (Segnaletica orizzontale e segnaletica verticale).
- 1. L'ente proprietario della strada, ai fini dell'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, assicura che la stessa risulti leggibile e visibile sia per i conducenti che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida. Tali procedure tengono conto delle specifiche comuni eventualmente adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6-quater, paragrafo 3, della direttiva 2008/96/CE.
Art. 6-quinquies (Segnalazioni spontanee). - 1. L'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP, istituito dall'articolo 13 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, costituisce il sistema nazionale di segnalazione spontanea, ed e' reso accessibile on line a tutti gli utenti della strada, per facilitare la raccolta di informazioni dettagliate sugli eventi trasmesse dagli utenti della strada e dai veicoli, e di qualsiasi altra informazione in materia di sicurezza che l'autore della segnalazione percepisce come un rischio reale o potenziale per la sicurezza dell'infrastruttura stradale.».
Art. 6
#Comma 1
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Comma 2
All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) sovrintende alla gestione dei suddetti dati.».
Art. 7
#Comma 1
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Comma 2
All'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 17 dicembre 2024, i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale includono aspetti relativi agli utenti della strada vulnerabili e alle infrastrutture per tali utenti.».
Art. 8
#Comma 1
Inserimento dell'articolo 9-bis al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Comma 2
Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Rendicontazione). - 1. Entro il 31 ottobre 2025, e successivamente ogni cinque anni, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili fornisce alla Commissione europea una relazione sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, valutata ai sensi dell'articolo 5. La relazione comprende anche l'elenco delle eventuali disposizioni di aggiornamento degli orientamenti nazionali, ivi compresi i miglioramenti in termini di progresso tecnologico e di protezione degli utenti vulnerabili della strada.».
Art. 12
#Comma 1
Inserimento dell'allegato II-bis al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Comma 2
Dopo l'allegato II del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' inserito il seguente:
«ALLEGATO II-bis - COMPONENTI INDICATIVE DELLE ISPEZIONI DI SICUREZZA STRADALE MIRATE.
1. Allineamento stradale e sezione trasversale:
a) visibilita' e distanze di visibilita';
b) limite di velocita' e suddivisione in zone con assegnazione dello stesso limite di velocita';
c) allineamento auto esplicativo (vale a dire "leggibilita'" dell'allineamento da parte degli utenti della strada);
d) accesso a proprieta' adiacenti e conseguenze;
e) accesso dei veicoli di emergenza e di servizio;
f) trattamenti in corrispondenza di ponti e ponticelli;
g) configurazione dei margini della strada, (banchine, scalinamento tra corsia e banchina, pendenze di sterro e riporto).
2. Incroci e interscambi:
a) adeguatezza del tipo di incrocio/interscambio;
b) geometria della configurazione dell'incrocio/interscambio;
c) visibilita' e leggibilita' (percezione) degli incroci;
d) visibilita' in corrispondenza dell'incrocio;
e) configurazione delle corsie di incanalamento in corrispondenza degli incroci;
f) controllo del traffico all'incrocio, per esempio regolato da segnale di stop, semafori e similari;
g) esistenza di passaggi pedonali e ciclabili.
3. Disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili:
a) disposizioni per i pedoni;
b) disposizioni per i ciclisti;
c) disposizioni per gli utilizzatori dei veicoli a motore a due ruote;
d) trasporto pubblico e infrastrutture;
e) passaggi a livello stradali/ferroviari, con particolare riferimento al tipo di passaggio e indicando se sia presidiato, non presidiato, manuale o automatizzato.
4. Illuminazione, segnaletica verticale e orizzontale:
a) segnaletica verticale coerente, che non impedisca la visibilita';
b) leggibilita' della segnaletica verticale con riferimento alla posizione, alle dimensioni e al colore;
c) segnali stradali;
d) segnaletica orizzontale e delineazione coerenti;
e) leggibilita' della segnaletica orizzontale con riferimento alla posizione, alle dimensioni e alla catarifrangenza in condizioni di asciutto o bagnato;
f) contrasto adeguato della segnaletica orizzontale;
g) illuminazione di strade e incroci;
h) apparecchiature adeguate ai margini della carreggiata.
5. Segnali stradali luminosi:
a) funzionamento;
b) visibilita'.
6. Oggetti, zone libere da ostacoli, sistemi stradali di contenimento:
a) ambiente ai margini della strada, compresa la vegetazione;
b) pericoli ai margini della strada e distanza dal bordo della carreggiata o della pista ciclabile;
c) adattamento ergonomico dei sistemi stradali di contenimento: mezzerie stradali e guardrail di sicurezza per evitare pericoli agli utenti della strada vulnerabili;
d) trattamenti finali dei guardrail di sicurezza;
e) sistemi stradali di contenimento adeguati in corrispondenza di ponti e ponticelli;
f) recinzioni, in strade ad accesso limitato.
7. Manto stradale:
a) difetti del manto stradale;
b) resistenza allo slittamento;
c) materiale incoerente/ghiaia/sassi;
d) accumulo d'acqua, scolo.
8. Ponti e gallerie:
a) presenza e numero di ponti, nonche' informazioni pertinenti che li riguardano;
b) presenza e numero di gallerie, nonche' informazioni pertinenti che le riguardano;
c) elementi visivi che rappresentano rischi per la sicurezza dell'infrastruttura.
9. Altre tematiche:
a) predisposizione di aree di parcheggio e aree di sosta sicure;
b) predisposizione per veicoli pesanti;
c) abbagliamento da fari anteriori;
d) lavori stradali;
e) attivita' ai margini della strada poco sicure;
f) informazioni adeguate nelle apparecchiature di sistemi di trasporto intelligenti (STI), quali, a titolo esemplificativo, pannelli a messaggio variabile;
g) flora e fauna selvatiche, animali;
h) segnali di avvertimento in prossimita' di scuole.».
Art. 13
#Comma 1
Sostituzione dell'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Comma 2
L'allegato III del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e' sostituito dal seguente.
«ALLEGATO III - COMPONENTI INDICATIVE DELLE VALUTAZIONI DELLA SICUREZZA DELLE STRADE A LIVELLO DI RETE
1. Aspetti generali:
a) tipo di strada in relazione al tipo e alle dimensioni delle regioni/citta' da essa collegate;
b) lunghezza del tratto stradale;
c) tipo di zona, extraurbana o urbana;
d) uso del suolo: istruzione, commercio, industria e attivita' manifatturiere, residenziale, agricoltura, aree non edificate;
e) densita' di punti di accesso alle proprieta';
f) presenza di strada di servizio, quale, a titolo esemplificativo, per accesso a negozi;
g) presenza di lavori stradali;
h) presenza di parcheggi.
2. Volume di traffico:
a) volume di traffico;
b) volume di motocicli osservato;
c) volume di pedoni osservato su entrambi i lati, rilevando se "lungo la carreggiata" o "in attraversamento";
d) volume di biciclette osservato su entrambi i lati, rilevando se "lungo la carreggiata" o "in attraversamento";
e) volume di veicoli pesanti osservato;
f) flussi di pedoni stimati, determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente;
g) flussi di biciclette stimati, determinati dalle caratteristiche dell'uso del suolo adiacente;
3. Dati sugli incidenti:
a) numero, ubicazione e causa degli incidenti mortali per gruppo di utenti della strada;
b) numero e ubicazione degli incidenti con feriti gravi per gruppo di utenti della strada.
4. Caratteristiche operative:
a) limite di velocita' generale, per i motocicli, per i camion;
b) velocita' di esercizio (85° percentile);
c) gestione della velocita' e/o moderazione del traffico;
d) presenza di dispositivi di sistemi di trasporto intelligenti (STI): segnalatori di code, pannelli a messaggio variabile;
e) segnali di avvertimento in prossimita' di scuole;
f) presenza di un supervisore per l'attraversamento in prossimita' di scuole nei periodi prescritti.
5. Caratteristiche geometriche:
a) caratteristiche della sezione trasversale, quali, a titolo esemplificativo, numero, tipo e larghezza delle corsie, configurazione e materiale delle banchine mediane centrali, piste ciclabili, sentieri pedonali, compresa la relativa variabilita';
b) curvatura orizzontale;
c) grado e allineamento verticale;
d) visibilita' e distanze di visibilita'.
6. Oggetti, zone libere da ostacoli, sistemi stradali di contenimento:
a) ambiente al margine della strada e zone libere da ostacoli;
b) ostacoli fissi al margine della strada quali, a titolo esemplificativo, pali per l'illuminazione e alberi;
c) distanza degli ostacoli dal margine della strada;
d) densita' di ostacoli;
e) rallentatori a effetto acustico;
f) sistemi stradali di contenimento.
7. Ponti e gallerie:
a) presenza e numero di ponti, comprese le informazioni pertinenti;
b) presenza e numero di gallerie, comprese le informazioni pertinenti;
c) elementi visivi che rappresentano rischi per la sicurezza dell'infrastruttura.
8. Incroci:
a) tipo di incrocio e numero di diramazioni, con particolare attenzione al tipo di controllo e alla presenza di svolte protette;
b) presenza di canalizzazione;
c) qualita' dell'incrocio;
d) volume stradale all'incrocio;
e) presenza di passaggi a livello, con particolare attenzione al tipo di attraversamento e indicando se sia presidiato, non presidiato, manuale o automatizzato.
9. Manutenzione:
a) difetti del manto stradale;
b) resistenza allo slittamento del manto stradale;
c) condizioni della banchina (compresa la vegetazione);
d) condizioni della segnaletica verticale, della segnaletica orizzontale e della delineazione;
e) condizioni dei sistemi stradali di contenimento.
10. Strutture per gli utenti della strada vulnerabili:
a) passaggi pedonali e ciclabili, (attraversamenti superficiali e separazione dei livelli);
b) passaggi ciclabili (attraversamenti superficiali e separazione dei livelli);
c) recinzione per i pedoni;
d) esistenza di marciapiede o struttura separata;
e) strutture per biciclette e relativo tipo, quali, a titolo esemplificativo, piste ciclabili, corsie ciclabili e similari;
f) qualita' dei passaggi pedonali con riguardo alla cospicuita' e alla segnalazione di ciascuna struttura;
g) strutture di attraversamento pedonale e ciclabile nella diramazione di ingresso di una strada minore che si unisce alla rete;
h) esistenza di percorsi alternativi per pedoni e ciclisti dove non sono presenti strutture separate.
11. Sistemi pre o post urto per incidenti stradali ed elementi di mitigazione della gravita':
a) centri operativi della rete e altre strutture di pattugliamento;
b) meccanismi per informare gli utenti della strada delle condizioni di guida al fine di prevenire incidenti o inconvenienti;
c) sistemi di rilevamento automatico di incidenti (automatic incident detection - AID): sensori e videocamere;
d) sistemi di gestione degli incidenti;
e) sistemi per comunicare con servizi di soccorso.».
Art. 15
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.