DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 299/2000 - Regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Numero 299 Anno 2000 GU 24.10.2000 Codice 000G0349

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;299

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Testo vigente

Preambolo

Titolo I - Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

Art. 1

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Comma 1

Istituzione della tessera elettorale

Comma 2

In conformita' ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, e' istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.


La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione e' necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.


Art. 2

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Comma 1

Caratteristiche della tessera elettorale

Comma 2

La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e puo' essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.


Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.


La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonche' un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facolta' di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, e' inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.


Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.


Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.


Art. 3

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Comma 1

Consegna della tessera elettorale

Comma 2

La consegna della tessera elettorale e' eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed e' constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.


La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.


Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale e' restituita al comune che l'ha emessa.


Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.


Art. 4

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Comma 1

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

Comma 2

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.


Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore puo' esprimere il voto.


La tessera elettorale e' ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro e' effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.


La tessera ritirata e' conservata nel fascicolo personale del titolare.


In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilita', l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.


In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.


Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti piu' utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.


Art. 5

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Comma 1

Protezione dei dati personali

Comma 2

Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonche' della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.


A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresi', l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.


Art. 6

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Comma 1

Nomina di un commissario

Comma 2

In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.


Art. 7

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Comma 1

Impossibilita' di consegna della tessera

Comma 2

In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, e' consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.


Art. 8

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Comma 1

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

Comma 2

In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, puo' essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identita' elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.


A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identita' elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalita' di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.


Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilita' con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.


Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalita' per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identita' elettronica.


Comma 3

Titolo II - Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente.

Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147))


Art. 10

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Comma 1

Voto dei degenti nei luoghi di cura

Comma 2

In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.


L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.


Art. 11

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Comma 1

Annotazione del voto assistito

Art. 12

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Comma 1

Annotazione dell'esercizio del voto

Comma 2

In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identita' personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresi', ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.


Art. 13

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Comma 1

Ammissione al voto dei detenuti

Comma 2

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dal seguente:
"I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.".


Art. 14

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Comma 1

Norma di chiusura

Comma 2

Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.


Art. 15

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Comma 1

Norme abrogate

Comma 2

Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.