DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. (12G0125)

Numero 111 Anno 2012 GU 26.07.2012 Codice 012G0125

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita'


Il presente decreto introduce norme relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilita' armatoriale per i crediti marittimi di cui all'articolo 4.


Art. 3

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane.


Il presente decreto non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle altre navi di proprieta' dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito e' sorto, per servizi governativi non commerciali.


Art. 4

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Comma 1

Crediti ai quali si riferisce
l'assicurazione della responsabilita'


Art. 5

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Comma 1

Crediti non compresi
nell'assicurazione della responsabilita'


Art. 6

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Comma 1

Assicurazione della responsabilita' per i crediti marittimi


Le navi, sia di bandiera italiana che estera, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere provviste di copertura assicurativa della responsabilita' in reazione ai crediti marittimi di cui all'articolo 4.


L'esistenza della copertura assicurativa e' comprovata da uno o piu' certificati rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia e presenti a bordo della nave.


L'importo globale dell'assicurazione per la nave oggetto della copertura, per evento, e' pari alla somma dei limiti di cui agli articoli 7 e 8.


Art. 7

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Comma 1

Limiti generali

Comma 2

Qualora l'ammontare calcolato in conformita' al comma 1, lettera a), sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in conformita' al comma 1, lettera b), sara' disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata delle rivendicazioni di cui al comma 1, lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrera' ai crediti di cui al comma 1, lettera b).


Ai fini del presente decreto, il tonnellaggio della nave consiste nella stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi.


Art. 8

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Comma 1

Limite della responsabilita' per i crediti dei passeggeri


Per la responsabilita' relativa a crediti derivanti da un singolo evento e sorti in relazione alla morte o a lesioni personali di passeggeri di una nave, il limite della responsabilita' del proprietario della nave e' pari ad un ammontare di 175.000 diritti speciali di prelievo moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave e' autorizzata a trasportare in base al certificato della nave.


Ai fini del presente articolo per crediti relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave si intende ogni credito presentato da qualsiasi persona, o da parte di qualsiasi persona, trasportata da tale nave in base ad un contratto di trasporto di passeggero ovvero chi, con il consenso del vettore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.


Art. 9

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Comma 1

Diritto speciale di prelievo

Comma 2

Il diritto speciale di prelievo di cui agli articoli 7 e 8 e' l'unita' di conto del Fondo monetario internazionale come attestata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Art. 10

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Comma 1

Certificati di assicurazione

Comma 2

I certificati di assicurazione devono essere redatti o in lingua inglese, o in francese o in spagnolo e, qualora redatti in lingua diversa, devono contenere una traduzione certificata in una delle predette lingue.


La trasmissione dei certificati alle autorita' marittime competenti per l'espletamento dei controlli dello Stato di approdo, da parte delle navi che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane, dovra' avvenire in formato cartaceo o elettronico con le modalita' previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.


Art. 11

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente decreto si assumono le misure di fermo e di espulsione, secondo la disciplina prevista dalle procedure di controllo del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento

Art. 13

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.