Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
dell'1 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 499.999;
del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;
del 3 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;
del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;
del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;
del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;
del 7 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;
dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più 29.999;
del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non più di 9.999;
del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5.000 abitanti;
ed è aumentato:
del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;
del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;
del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno al 31 dicembre dell'anno precedente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'interno, può disporsi che ai dipendenti statali aventi sede normale di servizio in Comune, prossimo ad altro con almeno 300.000 abitanti, nel quale il costo dell'alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione col Comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione amministrativa essi possano considerarsi un unico centro economico, l'indennità di carovita e relative quote complementari venga corrisposta nell'aliquota prevista per il Comune maggiore. Col decreto medesimo verrà fissata la decorrenza della prevista elevazione di aliquota.
La maggiorazione di cui al comma precedente non è cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Art. 7
#Comma 1
Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le provvidenze medesime con facoltà di contenerle in misure inferiori a quelle previste.
Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che può essere compresa fra le spese obbligatorie degli enti locali territoriali ai funi dell'applicazione delle sovrimposte con facoltà di eccedere ai limiti massimi previsti.
Il presente articolo si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 265. - FRASCA