REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Modificazioni delle disposizioni vigenti per la liquidazione della indennita' di carovita e per la concessione dell'indennita' ai dipendenti statali residenti in Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici.

Numero 488 Anno 1946 GU 10.06.1946 Codice 046U0488

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-29;488

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, concernente la concessione di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati;
Riconosciuta la necessità di apportare modificazioni nei decreti predetti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1° gennaio 1946, l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945; n. 722, è sostituito come segue: "L'importo dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti è ridotto:
dell'1 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 499.999;
del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;
del 3 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;
del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;
del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;
del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;
del 7 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;
dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più 29.999;
del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non più di 9.999;
del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5.000 abitanti;
ed è aumentato:
del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;
del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;
del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno al 31 dicembre dell'anno precedente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'interno, può disporsi che ai dipendenti statali aventi sede normale di servizio in Comune, prossimo ad altro con almeno 300.000 abitanti, nel quale il costo dell'alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione col Comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione amministrativa essi possano considerarsi un unico centro economico, l'indennità di carovita e relative quote complementari venga corrisposta nell'aliquota prevista per il Comune maggiore. Col decreto medesimo verrà fissata la decorrenza della prevista elevazione di aliquota.
La maggiorazione di cui al comma precedente non è cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

Art. 2

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Comma 1

Il miglioramento economico derivante dalla prima applicazione della maggiore aliquota di carovita prevista dal precedente articolo - prescindendo peraltro dalle variazioni dell'indennità di carovita derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 - comporta riassorbimento dell'assegno personale attribuito ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto.

Art. 3

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Comma 1

Agli effetti dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, si considerano inabitabili anche i locali indisponibili per abitazione perchè requisiti da e per conto delle Autorità Alleate e delle Amministrazioni statali.

Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale il gennaio 1946, n. 18, graveranno sui capitoli di spesa per la corresponsione degli stipendi e dell'indennità di carovita e saranno pagate sui ruoli di spese fisse e comunque col procedimento inerente al pagamento degli stipendi, paghe e salari, Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo graveranno sui capitoli per il pagamento delle indennità di missione e gite di servizio.

Art. 7

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Comma 1

Le provvidenze di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.
Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le provvidenze medesime con facoltà di contenerle in misure inferiori a quelle previste.
Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che può essere compresa fra le spese obbligatorie degli enti locali territoriali ai funi dell'applicazione delle sovrimposte con facoltà di eccedere ai limiti massimi previsti.
Il presente articolo si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 8

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Comma 1

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9

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Art. 10

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - CORBINO

Comma 6

Visto, Il Guardasigilli TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 265. - FRASCA