Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 14-ter
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 16-bis
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".