All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita'».
Testo vigente
Art. 4
#Comma 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Relazioni alla Commissione europea
Comma 2
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per le pari opportunita', entro il 15 febbraio 2011, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere una relazione sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE ogni quattro anni comunica e relaziona alla Commissione in merito alle misure di cui all'articolo 141, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e almeno ogni otto anni riferisce alla Commissione stessa gli esiti delle valutazioni in merito al mantenimento delle differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa vigente.
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza pubblica.
I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le attivita' del predetto Comitato.