REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento dei premi, compensi e indennita' dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e opere integrative.

Numero 557 Anno 1946 GU 04.07.1946 Codice 046U0557

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;557

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiarie, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie speciali, ai maestri che reggono classi in orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1


Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiarie, aperte ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, delle leggi sull'istruzione elementare, viene stabilito come appresso:
a) per ogni alunno promosso in ciascun anno scolastico dalla prima alla seconda classe, lire seicento lorde;
b) per ogni alunno che consegue in ciascun anno scolastico il certificato di studi elementari, al termine della terza classe, lire millecinquecento lorde.
I premi di cui alle lettere a) e b) sono accordati per un numero massimo complessivo di 14 alunni.

Art. 2

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Comma 1


Le diarie ed i premi per gli insegnanti delle scuole serali, festive, complementari, estive ed i corsi integrativi per adulti in applicazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, sono stabiliti come appresso:
a) Scuole serali - A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire trenta lorde per un numero di lezioni non superiori a 120.
Inoltre è corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.
b) Scuole complementari - A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiori a 100. Inoltre è corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.
c) Scuole festive - A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiore a 40. Inoltre è corrisposto per ciascun alunno promosso un premio di lire settanta lorde con un massimo di 20 premi.
d) Scuole estive - A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire settanta lorde per un numero di lezioni non superiore a 100.
Inoltre è corrisposto un premio di lire settanta lorde per ciascun alunno promosso con un massimo di 25 premi.

Art. 3

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Comma 1


Le misure delle diarie e dei premi sono aumentate in ragione del 100% quando la scuola sia affidata a persona non provvista di altro assegno continuativo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4

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Comma 1


Ai maestri delle scuole di Stato che insegnino in scuole elementari speciali di cui all'art. 28 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, è corrisposta una indennità mensile di lire seicentodieci lorde in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo d'insegnamento e di esame.

Art. 5

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Comma 1


La retribuzione oraria stabilita dal 2° comma dell'art. 27 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, per gli insegnanti di materie speciali nelle scuole elementari, per i quali essa non costituisca retribuzione principale, è fissata in lire dieci lorde comprensiva di ogni altro assegno, indennità o compensi accessori di qualsiasi natura.

Art. 6

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Comma 1


Ai maestri delle scuole di Stato, ai quali sia affidato in orario alternato, a norma delle vigenti disposizioni, l'insegnamento con due turni di tre ore ciascuno in due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, è corrisposta annualmente un'indennità di lire cinquemila lorde.

Art. 7

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Comma 1


La stessa indennità di lire cinquemila annue lorde, stabilita nel precedente art. 6, è dovuta ai maestri delle scuole reggimentali ed a quelli della Regia marina di cui agli articoli 97 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per la durata di ciascun corso e per il periodo degli esami.

Art. 8

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Comma 1


La misura dei 50 assegni di benemerenza per maestri o direttori e per maestre e direttrici tra i più benemeriti, di cui all'art. 390 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è fissata in lire tremila lorde ciascuno.

Art. 9

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Comma 1


Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1945.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - MOLÈ - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 320. - FRASCA