DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (21G00210)

Numero 196 Anno 2021 GU 30.11.2021 Codice 21G00210

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;196

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'


Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonche' a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica.
Il presente decreto reca, altresi', misure volte a promuovere l'utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, di cui all'Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonche' agli attrezzi da pesca contenenti plastica.


Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi (MOCA), le disposizioni del presente decreto prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Art. 4

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Comma 1

Riduzione del consumo

Comma 2

Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 specificano il cronoprogramma delle azioni, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.


Per le finalita' di cui al presente decreto, quali ulteriori misure volte alla riduzione di prodotti in plastica monouso, in particolare di quelli elencati nell'Allegato, parte A, le stazioni appaltanti favoriscono l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti. Ai fini di cui al presente comma, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonche' i criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.


Il Ministro della transizione ecologica, una volta l'anno, provvede a notificare alla Commissione le misure adottate. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure adottate a livello regionale e gli accordi e i contratti di programma sottoscritti ai sensi del presente articolo. Gli accordi e i contratti stipulati dalle Regioni sono pubblicati esclusivamente sui relativi Bollettini ufficiali.


Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ai bicchieri di plastica monouso.


Al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, e' riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed e' riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario.
Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa di cui al presente comma, assegnando criteri di priorita' ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.


Ai fini dell'adozione delle misure previste al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ognuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di assegnazione delle predette somme.


Al fine di ridurre, entro l'anno scolastico 2025/2026, il consumo dei prodotti di plastica monouso nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie e di educare al corretto smaltimento e alla possibilita' di riciclo e riuso dei prodotti in plastica monouso, il Ministero dell'istruzione supporta le istituzioni scolastiche nell'adozione del modello di «scuola per un futuro sostenibile» anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.


Alla copertura degli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5

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Comma 1

Restrizioni all'immissione sul mercato

Comma 2

E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.


La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1.


Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, 27,1 milioni di euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 26,9 milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6

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Comma 1

Requisiti dei prodotti

Comma 2

A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.


La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 e' consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1.


A decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle norme armonizzate adottate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2019/904, i prodotti di cui al comma 1 sono ritenuti conformi ai requisiti ivi previsti se rispettano le suddette norme.


Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalita' di restituzione.


Art. 7

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Comma 1

Requisiti di marcatura

Comma 2

Ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato reca sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalita' indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.


Restano ferme, per i prodotti del tabacco, le disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, a cui si aggiungono le disposizioni del presente articolo.


La messa a disposizione sul mercato nazionale, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera g), dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura di cui al comma 1, e' consentita fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza dell'obbligo di cui al primo comma.


Art. 8

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Comma 1

Responsabilita' estesa del produttore


Con particolare riguardo ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell'allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi includono la creazione e la messa a disposizione, per gli utenti, di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti di tali prodotti, quali ad esempio appositi recipienti o contenitori nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.


Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti tramite i sistemi istituiti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio. I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, i costi del successivo trasporto e trattamento, nonche' i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10. I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta.


Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguano i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.


I sistemi di cui al presente articolo individuano con gli attori interessati, inclusi i gestori dei rifiuti, i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attivita' intraprese dagli enti di governo dell'ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto; in tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio da questi reso e' fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, i contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.


Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono obbligati ad aderire i produttori del prodotto ed e' assicurata la possibilita' di partecipazione degli utilizzatori o delle altre categorie di operatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.


Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta e il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell'allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stipulano accordi e contratti di programma con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 con le finalita' e le modalita' indicate all'articolo 4, commi 1 e 2 del presente decreto.


I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le disposizioni di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.


I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, dell'allegato, in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro.


Art. 9

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Comma 1

Raccolta differenziata

Comma 2

I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantita' di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare, possono essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell'allegato e possono essere definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata.


Ferme restando le percentuali previste al comma 1, e' possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti di prodotti di plastica monouso a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualita' comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata dedicata agli specifici rifiuti di cui ai prodotti elencati nella parte F, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 13-ter del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 20 aprile 1973.


Art. 10

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Comma 1

Misure di sensibilizzazione

Comma 2

La Strategia di cui al presente articolo e' adottata con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori interessati, i sistemi di cui all'articolo 8, le Regioni e Province autonome, i Comuni e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale.


Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione adotta «Rigenerazione Scuola», il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, che prevede la realizzazione, a favore della comunita' scolastica, di attivita' formative volte alla promozione della consapevolezza e della conoscenza delle problematiche legate al consumo della plastica monouso e a trasformare le abitudini di vita in chiave sostenibile. Il Piano prevede, altresi', i criteri specifici per l'individuazione di soggetti idonei alla realizzazione delle attivita' formative affinche' l'offerta formativa avvenga in modo imparziale e oggettivo.


Art. 11

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Comma 1

Coordinamento dei piani e programmi

Comma 2

Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nei piani e nei programmi di cui agli articoli 121, 180, 198-bis, 199, 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190, e nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.


Le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell'Unione a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti, promuovendo, ove possibile, l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.


Art. 12

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Comma 1

Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso

Comma 2

Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato e' fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.


Art. 13

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Comma 1

Sistemi di informazione e relazioni

Comma 2

La comunicazione dei dati di cui al comma 1 e' fornita entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento in cui sono stati raccolti. Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno civile di riferimento e' l'anno 2022 per i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e l'anno 2023 per i dati di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.


I dati di cui al comma 1 sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualita' sulle fonti, la metodologia utilizzata, l'organizzazione, la completezza, l'affidabilita' e la coerenza degli stessi.


Art. 14

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione e' aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.


I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia gia' sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede ai sensi dell'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.


I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo.


Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al doppio. La medesima sanzione si applica a chi con piu' azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.


Art. 15

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

Comma 2

All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo le parole «o altre sostanze» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente».


All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro».


Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, in accordo con gli stessi.


Art. 16

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 7, 8 e 10 e dall'articolo 5, comma 4, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 17

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.