DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. (10G0212)

Numero 190 Anno 2010 GU 18.11.2010 Codice 010G0212

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Principi e finalita'

Comma 2

Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.


Il presente decreto, per i fini previsti dal comma 1, contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche settoriali, gli accordi, le misure legislative, gli strumenti di conoscenza e monitoraggio, gli strumenti di pianificazione e programmazione che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle implicazioni ambientali nelle stesse politiche settoriali.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo, come definita all'articolo 3, comma 1, lettera c).


Il presente decreto non si applica alle attivita' il cui unico fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, individua, ove necessario, con decreto adottato di concerto con i Ministeri della difesa, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e finanze e con le altre amministrazioni competenti, apposite modalita' per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto a tali attivita'.


Art. 4

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Comma 1

Autorita' competente

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di Autorita' competente per il coordinamento delle attivita' previste dal presente decreto.


Per l'esercizio dell'attivita' di coordinamento di cui al comma 1, l'Autorita' competente si avvale di un apposito Comitato tecnico, di seguito denominato Comitato, di cui all'articolo 5, istituito presso il Ministero dell'ambiente con apposito decreto, che opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 5

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Comma 1

Comitato tecnico

Comma 2

Alla nomina dei componenti del Comitato provvede il Ministero dell'ambiente previa designazione da parte di ciascuna delle amministrazioni e associazioni di cui al comma 1; tali designazioni devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'autorita' competente. Decorso tale termine il Ministero dell'ambiente provvede comunque all'istituzione del Comitato.


La segreteria del Comitato e' organizzata presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.


Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione.


Il Comitato concorre alla definizione degli atti inerenti la strategia dell'ambiente marino di cui all'articolo 7.


Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti presenti.


Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta un regolamento interno.


Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente.


Il Comitato puo' avvalersi, ai fini dello svolgimento dei compiti attribuiti, del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni e associazioni che compongono il Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni ambientaliste riconosciute e di associazioni di categoria. Agli esperti ed ai rappresentanti degli enti, degli istituti di ricerca e delle associazioni di cui al presente comma non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese, ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione.


Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

Cooperazione regionale

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente individua, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le procedure finalizzate ad assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina al fine di consentire che gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12 siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione ((e siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.)).


Ai fini previsti dal comma 1 si utilizzano anche, ove opportuno, le sedi istituzionali esistenti in materia di cooperazione regionale, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali. Per gli adempimenti previsti dagli articoli da 8 a 12, si deve fare riferimento anche ai programmi, alle valutazioni ed alle attivita' condotti nell'ambito di accordi internazionali.


Ai fini previsti dal comma 1, le procedure di cooperazione sono estese, per quanto possibile, ai Paesi terzi che esercitano la propria giurisdizione sulle acque di una regione o sottoregione marina di cui all'articolo 2 ed all'articolo 8, comma 6, in modo da coordinare i rispettivi interventi.


Art. 7

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Comma 1

Azioni e fasi della strategia per l'ambiente marino

Comma 2

La valutazione iniziale di cui all'articolo 8, la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9, la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, l'elaborazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 e l'elaborazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12 sono aggiornate, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli.


Il Ministero dell'ambiente comunica, in forma completa e dettagliata, gli aggiornamenti di cui al comma 2 alla Commissione europea, agli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali ed agli altri Stati membri che condividono con l'Italia una regione o sottoregione marina, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 16, comma 2.


Art. 8

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Comma 1

Valutazione iniziale

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente promuove e coordina, avvalendosi del Comitato, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attivita' antropiche sull'ambiente marino, sulla base dei dati e delle informazioni esistenti, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.


Le amministrazioni dello Stato, i soggetti pubblici e privati che, nell'esercizio delle proprie attivita', producono o detengono dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 sono tenuti, su richiesta del Ministero dell'ambiente, a metterli a disposizione. Restano ferme le vigenti disposizioni che prevedono l'invio o la messa a disposizione di tali dati e informazioni.


Il Ministero dell'ambiente assicura, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le opportune azioni nel contesto delle vigenti convenzioni marittime regionali, affinche' ulteriori dati e informazioni utili ai fini della valutazione di cui al comma 1 possano essere ottenuti in sede di attuazione di tali convenzioni.


La valutazione e' effettuata in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e per la definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10.


A seguito della valutazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con apposito decreto, se, al fine di tenere conto delle specificita' di zone particolari, le strategie previste dal presente decreto devono essere definite e adottate con riferimento ad una o piu' sottodivisioni territoriali, da individuare in coerenza con l'elenco delle sottoregioni marine del Mare Mediterraneo. Il Ministero dell'ambiente comunica tempestivamente tale decreto alla Commissione europea.


Art. 9

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Comma 1

Determinazione del buon stato ambientale

Comma 2

Per conseguire un buono stato ambientale delle acque marine si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico.


Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III ((e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III)).


Ai fini della determinazione dei requisiti del buono stato ambientale si applicano anche i criteri e gli standard metodologici allo scopo adottati dalla Commissione europea.


La determinazione dei requisiti del buono stato ambientale e' effettuata entro il 15 luglio 2012.


Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della valutazione di cui all'articolo 8 e della determinazione del buono stato ambientale di cui al presente articolo entro il 15 ottobre 2012.


Art. 10

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Comma 1

Definizione dei traguardi ambientali

Comma 2

Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV.


Il Ministero dell'ambiente procede ad una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti ((e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri)).


La definizione dei traguardi ambientali e' effettuata entro il 15 luglio 2012.


Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012.


Art. 11

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Comma 1

Programmi di monitoraggio

Comma 2

Sulla base della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, ((elabora ed attua)), con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonche' per l'aggiornamento di tali traguardi.


Il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi di cui al comma 1, procede inoltre ad una ricognizione degli attuali programmi di monitoraggio ambientale esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.


((3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, puo' stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))


L'elaborazione e l'((attuazione)) dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014.


Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.


Art. 12

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Comma 1

Programmi di misure

Comma 2

A seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o piu' programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI.


I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata.


Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi di misure di cui al comma 1 siano conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga».


Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti socio-economici delle misure. I programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura.


I programmi di cui al comma 1 indicano le modalita' attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10.


Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque.


All'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data.


Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.


I programmi di cui al comma 1 prevedono anche misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversita' degli ecosistemi.


Nel caso in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, risulti che la gestione delle attivita' umane a livello comunitario o internazionale possa avere un impatto significativo sull'ambiente marino ed in particolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove le opportune iniziative presso i competenti organismi internazionali al fine di valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al rispetto delle finalita' del presente decreto. Tali misure devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino dell'integrita', della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.


Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sono messe a disposizione del pubblico, nei modi previsti dall'articolo 16, entro il 2013.


Art. 13

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Comma 1

Interventi urgenti

Comma 2

Nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticita' che richiede un intervento urgente, deve essere elaborato, nei modi previsti dall'articolo 6, in accordo con tali Stati, un piano d'azione in cui si preveda l'attuazione anticipata degli adempimenti disciplinati dagli articoli da 8 a 11 e l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonche' l'introduzione di misure piu' restrittive di quelle individuabili ai sensi dell'articolo 12. Tale piano non deve impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ambientale in un'altra regione o sottoregione marina. Il Ministero dell'ambiente provvede ad informare la Commissione europea in merito al piano d'azione adottato.


Art. 14

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Comma 1

Eccezioni

Comma 2

Alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, i programmi di misure di cui all'articolo 12 possono individuare, presso la regione o le sottoregioni marine, situazioni nelle quali, ricorrendo una causa di eccezione del comma 1, i traguardi ambientali dell'articolo 10 ed il buono stato ambientale delle acque marine non possono essere conseguiti in tutto o in parte oppure, ricorrendo la causa del comma 1, lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste. Nell'individuare tali situazioni devono essere prese in considerazione anche le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.


I programmi di misure di cui all'articolo 12 devono indicare in modo specifico, fornendo un'adeguata motivazione, se sussistono situazioni previste dal comma 2. In tali casi, devono comunque essere individuate, nei modi previsti dall'articolo 12, specifiche misure volte ad assicurare il continuo perseguimento dei traguardi ambientali e ad impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine, ove ricorra una causa del comma 1, lettera b), c) o d), nonche' volte ad attenuare l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Tali misure sono integrate, ove possibile, nei programmi di misure. Ove ricorra la causa del comma 1, lettera d), tali misure devono permettere che le modifiche o le alterazioni non precludano o compromettano definitivamente il conseguimento di un buono stato ambientale nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.


Nei casi in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all'articolo 8, risulti che non sussistono rischi significativi per l'ambiente marino o nei casi eccezionali in cui risulti che le misure sono tali da implicare costi sproporzionati, alla luce dei rischi per l'ambiente marino, il Ministero dell'ambiente puo' decidere di non adottare specifiche misure, purche' questa decisione non causi un ulteriore deterioramento. In tali casi, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea circa la decisione, fornendo la necessaria motivazione e dimostrando che cio' non precludera' in modo definitivo l'eventuale successivo avvio di un processo di conseguimento di un buono stato ambientale delle acque marine.


Art. 15

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Comma 1

Casi che richiedono un'azione comunitaria

Comma 2

Nel caso in cui risulti che, presso una regione o sottoregione marina, lo stato ambientale delle acque marine e' influenzato da uno o piu' fattori che non possono essere adeguatamente gestiti a livello nazionale o la cui presenza e' legata all'attuazione di politiche comunitarie o di accordi internazionali, il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea, motivando le ragioni della richiesta di intervento.


Nei casi previsti dal comma 1, possono essere altresi' sottoposte alla Commissione europea ed al Consiglio europeo apposite raccomandazioni ove vi sia la necessita' di attivare un'azione delle istituzioni comunitarie.


Art. 16

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Comma 1

Consultazione e informazione del pubblico

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure affinche' tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possono essere promosse, ove possibile, forme di raccordo tra autorita', enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali.


Ai fini dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali previste dal presente decreto si applica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.


Art. 17

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Comma 1

Comunicazioni alla Commissione europea

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente, entro il 15 gennaio 2011, comunica alla Commissione europea il nominativo dell'autorita' competente, individuata nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle informazioni di cui all'allegato II; le eventuali modifiche sono comunicate entro sei mesi dalla loro applicazione.


A seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, articolo 9, comma 6, articolo 10, comma 4, articolo 11, comma 5, e articolo 12, comma 9, il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea le ulteriori informazioni richieste e che risultino disponibili. Se la Commissione europea comunica indirizzi circa eventuali modifiche da apportare, il Ministero dell'ambiente cura i conseguenti adempimenti con le procedure e le modalita' previste dal presente decreto.


Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, il Ministero dell'ambiente redige, avvalendosi del Comitato, ed invia alla Commissione europea una breve relazione intermedia nella quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma.


Il Ministero dell'ambiente assicura alla Commissione europea, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l'accesso e l'utilizzo dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale di cui all'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11.


Art. 18

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare sulla base dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Art. 19

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

All'onere di cui all'articolo 8, pari ad euro 9.187.578 per il 2011 e ad euro 9.000.000 per il 2012 si fa fronte, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, pari ad euro 16.087.578 annui, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 979/1982, come determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


All'attuazione dei programmi di misure di cui all'articolo 12, ciascuna Amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Ad eccezione degli articoli 8 e 11, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.