Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
All'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:
"La quantità di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, è determinata con esclusione delle scorte di esercizio.
Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facoltà di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975".
Comma 2
Comma 3
(1) Gli importi sono riferiti a resa 92. Per rese diverse essi devono essere adeguati alla resa reale calcolata secondo le norme CEE.
(2) Gli importi sono calcolati per ogni 1% di zucchero estraibile contenuto. Essi pertanto devono essere adeguati al contenuto effettivo calcolato secondo le norme CEE.
(3) L'importo è ridotto di un ammontare corrispondente alla riduzione dell'ammontare compensativo monetario effettuata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 834/74 e successive modifiche, nonchè, per lo zucchero greggio, di quanto il detentore dimostri di aver pagato al produttore estero ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento comunitario.
Art. 2
#Comma 1
Chiunque, in ottemperanza del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, abbia versato gli importi ivi previsti anche per il quantitativo di zucchero da qualificarsi come scorta di esercizio, ai sensi del precedente articolo 1, ha diritto di conseguire dalla Cassa conguaglio zucchero la restituzione della somma afferente detto quantitativo, ove ne faccia richiesta con domanda, in carta bollata, opportunamente documentata, da presentarsi alla Cassa medesima entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda di cui al precedente comma deve contenere la specificazione delle giacenze di zucchero al 1 luglio 1974, degli acquisti di zucchero effettuati nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975, delle eventuali cessioni di zucchero a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori, nello stesso periodo, della giacenza di zucchero al 30 giugno 1975, nonchè, per le aziende stagionali che intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1, anche la specificazione degli acquisti e delle eventuali cessioni relativi al mese di luglio 1974.
Art. 3
#Comma 1
Ai rimborsi di cui all'articolo 2 la Cassa conguaglio zucchero provvede con le somme incassate ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, e non distribuite, ovvero, per il caso di insufficienza di dette somme, con il gettito del sovrapprezzo sullo zucchero, riferito alla campagna 1985-1986, fissato con provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.
Art. 4
#Comma 1
Qualora la domanda di cui al precedente articolo 2 contenga dichiarazioni non conformi al vero, è irrogata a carico dell'istante la sanzione amministrativa pecuniaria da due a cinque volte l'ammontare del rimborso richiesto, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali per il caso in cui il fatto costituisca anche reato.
Art. 5
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Comma 6