REGIO DECRETO-LEGGE

Disposizioni relative al contratto d'impiego privato. (024U1825)

Numero 1825 Anno 1924 GU 22.11.1924 Codice 024U1825

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-24 00:32:16

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, modificato dal R. decreto 8 agosto 1924, n. 1375, ed il R. decreto 23 maggio 1924, n. 927, che stabiliscono norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per l'interno e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

#

Comma 1

Il contratto d'impiego privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una società o un privato, gestori di una azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera.

Comma 2

Il contratto d'impiego privato può anche essere fatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni del presente decreto che presuppongono il contratto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del decreto.

Art. 2

#

Comma 1

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli impiegati di Enti morali, di Enti parastatali e di Enti pubblici, salvo che il rapporto d'impiego non sia diversamente regolato per legge. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
((6))

Art. 3

#

Comma 1

Se l'azienda occupi normalmente più di venti impiegati, il principale, entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, dovrà curare che sia affisso nei locali dell'azienda stessa, in modo ben visibile, un regolamento nel quale siano determinati gli obblighi degli impiegati.

Comma 2

Il principale, il quale contravvenga al disposto del precedente alinea, sarà punito con un'ammenda pari a L. 10 per ogni impiegato occupato ed in ogni caso non inferiore a L. 400.

Art. 4

#

Comma 1

Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione dell'impiegato un periodo di prova, questo dovrà risultare da atto scritto.

Comma 2

Parimenti dovrà risultare da atto scritto l'assunzione che venga fatta con prefissione di termine.

Comma 3

In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato.

Comma 4

Il periodo di prova non può in nessun caso superare:

Comma 5

mesi 6 per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;

Comma 6

mesi 3, per tutte le altre categorie di impiegati.

Comma 7

Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto d'impiego ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità.

Comma 8

Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

Art. 5

#

Comma 1

In mancanza di patto espresso l'impiegato ha diritto al pagamento della retribuzione convenuta entro termini in uso nella località ove ha sede l'azienda.

Comma 2

All'impiegato retribuito in tutto od in parte con provvigione sugli affari da lui trattati o conclusi è dovuta, quando non siasi altrimenti pattuito per iscritto, la provvigione in uso, per il corrispondente ramo d'affari, nel luogo ove ha sede principale il datore di lavoro. Detta provvigione sarà corrisposta soltanto per gli affari conclusi.

Art. 6

#

Comma 1

La chiamata sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto salvo patti in contrario.
All'impiegato è dovuta una indennità pari ad un mese di stipendio.

Comma 2

Nel caso di richiamo sotto le armi il principale conserverà all'impiegato il posto, e gli corrisponderà per il periodo di tre mesi una indennità mensile pari alla retribuzione ordinaria corrisposta.
((2))

Comma 3

Il tempo passato dal richiamato in servizio militare verrà computato agli effetti dell'anzianità.
((2))

Comma 4

Nei casi d'interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il principale conserverà il posto al dipendente per il periodo di:

Comma 5

a) 3 mesi, se questi abbia un'anzianità di servizio non superiore ai 10 anni;

Comma 6

b) 6 mesi, se abbia un'anzianità di servizio di oltre 10 anni.

Comma 7

Nel caso di cui alla lettera a) l'impiegato avrà diritto alla intera retribuzione per il primo mese e alla metà di essa per i successivi due mesi; nel caso della lettera b) alla intera retribuzione nei primi due mesi e alla metà di essa per i successivi.

Comma 8

All'impiegato retribuito in tutto od in parte a provvigione, è dovuta, nelle stesse proporzioni e per lo stesso periodo di cui al capoverso precedente, un compenso calcolato sull'ammontare medio delle provvigioni liquidate all'impiegato nel semestre precedente l'interruzione di servizio.

Comma 9

Nell'uno e nell'altro caso è in facoltà del principale di dedurre quanto l'impiegato abbia diritto di percepire per atti di previdenza da esso principale compiuti.

Comma 10

Per i casi d'interruzione del servizio per gravidanza o puerperio il principale conserverà all'impiegata il posto per il periodo di 3 mesi, corrispondendo la retribuzione per il primo mese e la metà per gli altri due.

Comma 11

Se l'interruzione di servizio di cui al 4° e 8° comma dura più dei termini massimi rispettivamente indicati, e il principale licenzi l'impiegato saranno dovute le indennità di licenziamento di cui all'art. 9.

Comma 12

Per la determinazione dell'anzianità utile agli effetti della liquidazione delle suddette indennità, viene dedotto il periodo di interruzione di servizio che precede immediatamente il licenziamento.

Comma 13

Le disposizioni del presente articolo non escludono l'eventuale diritto al risarcimento dei danni spettanti all'impiegato giusta le disposizioni delle leggi vigenti, ove la malattia o l'infortunio dipendano da colpa del principale o di terzi.

Comma 14

In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale o in caso di rifiuto del principale, alle indennità di licenziamento di cui all'art. 10.

Art. 7

#

Comma 1

Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, l'impiegato durante il contratto d'impiego, ha diritto ad un periodo minimo annuale di riposo, con decorrenza della retribuzione.

Comma 2

Tale periodo non può essere minore di:

Comma 3

a) 10 giorni in caso di anzianità di servizio non superiore ai 5 anni;

Comma 4

b) 15 giorni, in caso di anzianità di servizio da 5 a 15 anni;

Comma 5

c) 20 giorni, in caso di anzianità di servizio da 15 a 25 anni;

Comma 6

d) 30 giorni, in caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni.

Comma 7

È rimessa al principale la scelta dell'epoca in cui dovrà cadere il periodo di riposo.

Comma 8

Ove le esigenze dell'azienda lo impongano, potranno essere sostituiti al congedo continuativo riposi più brevi purchè sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo disposto dalla legge.

Art. 8

#

Comma 1

L'impiegato non può trattare per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza col suo principale sotto comminatoria del licenziamento immediato e dei danni.

Comma 2

È obbligo dell'impiegato di non abusare, a forma dl concorrenza sleale, nè durante, nè dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte all'azienda del proprio principale.

Comma 3

Il principale, alla sua volta non potrà con speciali convenzioni restringere la ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma.

Art. 9

#

Comma 1

Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta e senza indennità nei termini e nella misura rispettivamente stabiliti nell'articolo seguente.

Comma 2

La superiore disposizione vale anche per il caso di cessazione, liquidazione o riduzione dell'azienda, che non siano esclusivamente determinane da forza maggiore.

Comma 3

Non è dovuta disdetta, nè indennità nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 10

#

Comma 1

Il termine di cui nell'articolo precedente, quando l'uso o la convenzione non li assegnino in misura più larga, sarà determinato nel modo seguente in caso di licenziamento da parte del principale:

Comma 2

A) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

Comma 3

1° mesi 2 di preavviso per gli institori, procuratori rappresentanti a stipendio fisso o non esercenti esclusivamente in proprio: commessi viaggiatori per l'estero, direttori tecnici ed amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;

Comma 4

2° mesi 1 di preavviso per i commessi viaggiatori, direttori o capi di speciali servizi ed impiegata di concetto;

Comma 5

3° giorni 15 di preavviso per i commessi di studio e di negozio, assistenti tecnici e altri impiegati di grado comune;

Comma 6

B) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:

Comma 7

1° mesi 3 di preavviso per la prima categoria;

Comma 8

2° giorni 45 per la seconda categoria;

Comma 9

3° giorni 30 per la terza categoria;

Comma 10

C) per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di servizio:

Comma 11

1° mesi 4 per la prima categoria;

Comma 12

2° mesi 2 per la seconda categoria;

Comma 13

3° giorni 45 per la terza categoria.

Comma 14

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Comma 15

In caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Comma 16

Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti, o in difetto, oltre all'indennità corrispondente, è in ogni caso dovuta una indennità non inferiore alla metà dell'importo di tante mensualità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati. (1) (3)
((5))

Comma 17

Agli effetti del presente articolo sono equiparati a stipendio e dovranno egualmente computarsi tutte le indennità continuative e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione nonchè le partecipazioni agli utili. Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, queste saranno misurate sulla media dell'ultimo triennio, e, se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio.

Comma 18

---------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 22 marzo 1928, n. 740, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1928, n. 2786, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Salvo espresso patto contrario, è in facoltà del principale di dedurre dall'ammontare dell'indennità prevista dall'articolo 10 cap. 3 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825, per il caso di licenziamento da lui dato all'impiegato, quanto questi abbia diritto di percepire, in conseguenza di tale licenziamento, per atti di previdenza compiuti da detto principale".

Comma 19

---------------
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 gennaio 1934, n. 401 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli all'impiegato ed in deroga degli usi esistenti, la parte di stipendio eccedente le lire 60.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non è computabile agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento prescritta dal 3° capoverso dell'art. 10 e dell'art. 11 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562".

Comma 20

---------------
AGGIORNAMENTO (5)

La L. 18 dicembre 1960, n. 1561 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge".

Art. 11

#

Comma 1

Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta o quando la ditta precedente non abbia dato il preavviso ai termini enunciati dall'art. 10, adempiendo anche, ove ne sia il caso, gli obblighi di cui all'art. 16, la nuova ditta, ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competenti per il servizio prestato, sarà tenuto all'osservanza degli obblighi gravanti per effetto del presente decreto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

Comma 2

In caso di fallimento dell'azienda l'impiegato ha diritto alle indennità stabilite dagli articoli precedenti.
((3))

Comma 3

---------------
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 gennaio 1934, n. 401 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli all'impiegato ed in deroga degli usi esistenti, la parte di stipendio eccedente le lire 60.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non è computabile agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento prescritta dal 3° capoverso dell'art. 10 e dell'art. 11 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562".

Art. 12

#

Comma 1

Le indennità di licenziamento di cui all'art. 10 debbono essere pagate all'impiegato all'atto della cassazione di servizio.

Art. 13

#

Comma 1

In caso di morte dell'impiegato, spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado che vivono n suo carico le indennità di licenziamento, di cui all'art. 10, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazioni per atti di previdenza compiuti dal principale.

Art. 14

#

Comma 1

Quando la disdetta sia data dall'impiegato, questi deve osservare gli stessi termini di preavviso indicati nell'art. 10 ed in difetto deve pagare una indennità corrispondente.

Comma 2

Ove l'impiegato non adempia da parte sua all'obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha diritto di ritenere quanto sia da lui dovuto all'impiegato fino alla concorrenza dell'indennità gravante su costui.

Art. 15

#

Comma 1

Le indennità di licenziamento e le retribuzioni spettanti all'impiegato non sono soggette a moratoria. Ad esse è esteso il privilegio di cui all'art. 773, n. 1, Codice di commercio, salvo il caso che si tratti di piccoli fallimenti regolati dalla legge 24 maggio 1924, n. 197.

Art. 16

#

Comma 1

In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, il principale è tenuto a rilasciare all'impiegato all'atto della cessazione del servizio, e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio, contenente l'indicazione del tempo durante il quale questi è stato occupato da esso principale e della natura delle attribuzioni disimpegnate.
((4))

Comma 2

---------------
AGGIORNAMENTO (4)

La L. 10 gennaio 1935, n. 112 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Salvo il disposto dell'art. 14 e fermo restando il disposto dell'art. 19 del Codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavoratori in questa, contemplati, l'art. 129 (testo unico) della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 16 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825".

Art. 17

#

Comma 1

Le disposizioni del presente decreto saranno osservate malgrado ogni patto in contrario, salvo il caso di particolari convenzioni od usi più favorevoli all'impiegato e salvo il caso che il presente decreto espressamente ne consenta la deroga consensuale.

Comma 2

Nel caso però in cui l'impiegato venga assunto in riguardo alla specialità di una sua competenza tecnica, si potrà, con patto speciale, stipulare l'obbligo di un più lungo termine di preavviso o di una indennità maggiore di quella stabilita dall'art. 14 per il caso di risoluzione di contratto da parte dell'impiegato.

Art. 18

#

Comma 2

Nulla è innovato circa la competenza stabilita da altre leggi sulle controversie relative a rapporti d'impiego di dipendenti da enti pubblici e parastatali.

Art. 19

#

Comma 1

Il patrimonio delle istituzioni di previdenza a favore del personale delle aziende private sarà amministrato a parte e rimane assegnato ai fini pei quali è venuto costituendosi, anche in caso di fallimento, liquidazione o trasformazione dell'azienda, escluso qualsiasi diritto o pretesa dei creditori dell'azienda stessa.

Art. 20

#

Comma 2

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Comma 3

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 4

Dato a Roma, addì 13 novembre 1924.

Comma 5

VITTORIO EMANUELE.

Comma 6

Mussolini - Nava - Federzoni - Oviglio.

Comma 7

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Comma 8

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 novembre 1924.

Comma 9

Atti del Governo, registro 230, foglio 161. - Granata.