Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Abrogazioni e disposizioni transitorie
Comma 2
L'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74, e' abrogato.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 e' abrogato.
Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 75 del 2016 continuano ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziali, sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo 42, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il 28 giugno 2022.