DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

Numero 40 Anno 2000 GU 03.03.2000 Codice 000G0075

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-04;40

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che e' abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto."


Art. 2

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che e' abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto."


Art. 3

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Comma 1

Obblighi del capo dell'impresa

Comma 2

Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.


Puo' essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attivita' dell'impresa, sono definite all'articolo 4.


Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalita'.


Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.


La responsabilita' sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico e' del capo dell'impresa stessa.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che e' abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto."


Art. 4

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Comma 1

Obblighi del consulente

Comma 2

Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.


Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.


Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.


Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazoni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.


La relazione di cui al comma 4 e' trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che e' abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto."


Art. 5

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Comma 1

Qualificazione dei consulenti

Comma 2

Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonche' dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.


Il certificato di formazione professionale e' conforme al modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la tipologia di merci pericolose e le modalita' di trasporto per le quali e' stato rilasciato.


Il certificato di cui al comma 3 e' valido per un periodo di cinque anni ed e' rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2, sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.


Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle modalita' di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.


Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al rilascio ed al rinnovo dei certificati di formazione professionale, nonche' quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennita' da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale del Ministero dei trasporti e della navigazione.


Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative modalita' di versamento; per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.


Il certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente all'allegato III e' valido per l'esercizio dell'attivita' di consulente in Italia. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che e' abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto."


Art. 6

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Comma 1

S a n z i o n i

Comma 2

Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni.


Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.


Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodicimilioni.


Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.


La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e' affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.


Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal prefetto. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che e' abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto."


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentira' di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti.


I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conseguire il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5, presentando la relativa domanda con le modalita' ed entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.


Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) che e' abrogato il "decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto."