DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione eu

Numero 108 Anno 2005 GU 24.06.2005 Codice 005G0133

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;108

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 1999/63/CE, e' diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.


Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima.


A bordo di tutte le navi mercantili di cui al comma 2 non possono essere imbarcati lavoratori di eta' inferiore a 16 anni.


Art. 3

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Comma 1

Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili

Art. 4

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Comma 1

Registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili

Comma 2

Al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, a bordo di tutte le unita' di cui all'articolo 1 deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.


Il modello di registro, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, deve essere conforme al modello di cui all'allegato B del presente decreto.


Il registro deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorita' marittima competente per territorio, la quale constata la conformita' del registro al modello stabilito dal presente decreto, appone il proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione attestante il numero di pagine complessive di cui si compone il registro.


Il registro dell'orario di lavoro deve essere tenuto per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazione o abrasioni e, laddove necessario, le correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.


Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso.


Il modello di registro deve essere esaminato e vistato in occasione delle visite di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, effettuate dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni territoriali indicate all'articolo 31 del citato decreto legislativo. Ove le visite periodiche non siano previste, il modello di registro va comunque vistato, a cadenza biennale, a cura dell'Autorita' marittima.


Art. 5

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Comma 1

Obblighi dell'armatore e del comandante

Comma 2

L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 6.


Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far si' che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.


Art. 7

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Comma 1

Idoneita' dei lavoratori marittimi all'imbarco

Comma 2

Avverso il giudizio di idoneita' di cui al comma 1, e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, alla Commissione medica permanente di I grado.


Contro le risultanze delle visite effettuate dalla Commissione medica permanente di I grado e' ammesso il ricorso alla Commissione medica centrale di II grado, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Il personale marittimo addetto ai turni di guardia che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con lo svolgimento del lavoro notturno, e' assegnato al corrispondente lavoro diurno per cui e' idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.


Art. 8

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Comma 1

Ferie

Comma 2

Il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare su base annua, di ferie retribuite pari ad almeno trenta giorni o, per periodi di attivita' inferiori all'anno, di una parte corrispondente alla durata dell'attivita' svolta.


Il periodo minimo di ferie annuali retributive non puo' essere sostituito da un'indennita', eccetto nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato.


Art. 9

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Il comandante della nave e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 5, comma 2.


L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.


L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione.


Art. 10

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Comma 1

Disposizione finale

Comma 2

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.