Al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, a bordo di tutte le unita' di cui all'articolo 1 deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.
Il modello di registro, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, deve essere conforme al modello di cui all'allegato B del presente decreto.
Il registro deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorita' marittima competente per territorio, la quale constata la conformita' del registro al modello stabilito dal presente decreto, appone il proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione attestante il numero di pagine complessive di cui si compone il registro.
Il registro dell'orario di lavoro deve essere tenuto per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazione o abrasioni e, laddove necessario, le correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.
Il lavoratore marittimo deve ricevere a cura dell'armatore una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall'ufficiale da lui delegato e dal marittimo stesso.
Il modello di registro deve essere esaminato e vistato in occasione delle visite di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, effettuate dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni territoriali indicate all'articolo 31 del citato decreto legislativo. Ove le visite periodiche non siano previste, il modello di registro va comunque vistato, a cadenza biennale, a cura dell'Autorita' marittima.