Al Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 47, al comma 2, le parole «per l'approfondimento» sono sostituite dalle seguenti: «per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo» e dopo le parole «di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «mediante modalita' di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d'intesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire l'adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati.».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Modifiche ad altre disposizioni vigenti
Comma 2
All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro trentasei mesi».
All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».
All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dopo le parole «il procedimento sanzionatorio» sono inserite le seguenti: «per l'inosservanza del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo e».
Art. 6
#Comma 1
Clausola di invarianza
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.