DECRETO-LEGGE

D.L. 234/1981 - DECRETO-LEGGE 22 maggio 1981, n. 234

DECRETO-LEGGE 22 maggio 1981, n. 234

Numero 234 Anno 1981 GU 25.05.1981 Codice 081U0234

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-06-03;234

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60, concernenti provvedimenti urgenti per la molluschicoltura;
Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine del 31 dicembre 1980 di cui alla legge 14 gennaio 1980, n. 6, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, per consentire la completa attivazione degli impianti di depurazione, disciplinando in via transitoria l'attività nel settore della molluschicoltura;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1981, n. 28;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


In relazione agli adempimenti previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, e già effettuati dalle regioni, per le modalità di immissione al consumo dei molluschi eduli provenienti dagli impianti di allevamento o di deposito e dai banchi o giacimenti naturali ubicati in acque classificate come "approvate" o come "condizionate", per la fissazione dei requisiti igienici cui devono corrispondere i molluschi stessi, nonchè per le condizioni di immissione sul mercato dei molluschi di importazione si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1981, n. 28, la cui validità è prorogata sino al 31 dicembre 1981, salvo modifiche da apportarsi con successivi decreti del Ministro della sanità in relazione a particolari situazioni igienico-sanitarie.
I contravventori delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 27 gennaio 1981 sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a L. 5.000.000. Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.
Ai fini della vigilanza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al presente articolo valgono le norme della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

Comma 4

PERTINI

Comma 5

FORLANI - ANIASI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 3