Testo vigente
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
#Comma 1
1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente:
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate".
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere a) e b), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate".
2. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n.
614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è abrogato.
614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è abrogato.
Art. 2
#Comma 1
1. Nella lettera a) dell'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, come sostituita dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, le parole: "o il millilitro, è seguito", sono sostituite dalle seguenti: "o il millilitro, seguito".
Art. 3
#Comma 1
1. L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente:
"Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto".
"Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto".
Art. 4
#Comma 1
1. L'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dall'allegato I alla presente legge.
Art. 5
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI