All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
«h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».
All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni» sono soppresse.
L'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorita' e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia puo' concludere accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonche' ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
All'articolo 53, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
All'articolo 67, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
All'articolo 69, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «informa tempestivamente» sono inserite le seguenti: «l'ABE, il CERS,».
All'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dandone comunicazione all'autorita' competente» sono soppresse.