DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione prelimin

Numero 142 Anno 2005 GU 25.07.2005 Codice 005G0164

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISCIPLINA DEI CONGLOMERATI FINANZIARI Capo I Definizioni e campo di applicazione

Art. 2

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Comma 1

Finalita' e destinatari della vigilanza supplementare

Comma 2

La vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilita' del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate ((...)), che ne fanno parte, nonche' la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficolta' finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario.


((


Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita' competenti assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente decreto, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1, lettera g).


))


I conglomerati finanziari che risultano essere sottogruppi di un altro conglomerato finanziario sono sottoposti a vigilanza supplementare nell'ambito di quest'ultimo.


Nel caso di soggetti che detengono partecipazioni o esercitano un'influenza notevole senza detenere partecipazioni o altri legami finanziari in una o piu' imprese regolamentate che non costituiscono un conglomerato finanziario, le autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, determinano se e in che misura debba essere esercitata la vigilanza supplementare su tali imprese regolamentate, come se costituissero un conglomerato finanziario. Per l'esercizio di tale vigilanza occorre che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ((a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).)).


Salvo quanto disposto dall'articolo 11, l'esercizio della vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario non implica l'esercizio della vigilanza individuale su societa' di partecipazione finanziaria mista, su imprese regolamentate di un Paese terzo appartenenti a un conglomerato finanziario o su imprese non regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.


Le societa' di gestione patrimoniale inserite in un gruppo individuato come un conglomerato finanziario, ai sensi dell'articolo 3, rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi del presente decreto.


Restano ferme le rispettive norme settoriali previste per le societa' di gestione patrimoniale ai fini dell'applicazione della vigilanza individuale, della vigilanza consolidata, ove le societa' di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo bancario o in un gruppo di societa' di investimento mobiliare, e della vigilanza supplementare a livello di gruppo assicurativo, ove le societa' di gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo di imprese di assicurazione.


Ai fini della vigilanza supplementare di cui al presente decreto, le societa' di gestione patrimoniale rientrano nel settore finanziario relativo al gruppo (bancario, assicurativo, di servizi di investimento) a cui appartengono. Nel caso in cui le societa' di gestione patrimoniale non appartengano a nessun gruppo ma appartengano a un conglomerato finanziario, le medesime rientrano nel settore finanziario di maggiori dimensioni del conglomerato.


Art. 3

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Comma 1

Nozione ((e identificazione)) di conglomerato finanziario


Costituisce un conglomerato finanziario, ((...)), qualsiasi gruppo, o sottogruppo di un gruppo, che soddisfi le seguenti condizioni:
((a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata:
1) questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtu' di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;))

((b) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata:
1) le attivita' del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi del comma 2;
2) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
3) le attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative, ai sensi dei commi 3 e 4; a tali fini, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;))

c) ((LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53));
d) ((LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53));
e) ((LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53)). ((1-bis) Le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al fine di stabilire se il gruppo costituisce un conglomerato finanziario. In particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato, comunica tale circostanza alle altre autorita' competenti interessate.))


Le attivita' di un gruppo di imprese sono considerate principalmente di carattere finanziario, ai sensi del comma 1, lettera ((b), n. 1) )), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o meno, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso e' superiore al 40 per cento.


((


Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), le attivita' svolte nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilita' del medesimo settore finanziario, calcolati in conformita' delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilita' delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento.


))


((


Le attivita' svolte nei diversi settori finanziari si presumono significative ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche nel caso in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.


))


((


Ai fini del presente articolo il settore finanziario di minori dimensioni e il settore finanziario piu' importante di un conglomerato finanziario sono, rispettivamente, il settore con il valore medio piu' basso e quello con il valore medio piu' elevato ai sensi del comma 3.


Le societa' di gestione patrimoniale e i gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.


))


Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo stato patrimoniale e' effettuato sulla base del totale dello stato patrimoniale aggregato delle imprese appartenenti al gruppo, in conformita' dei loro conti annuali. Ai fini di tale calcolo, le imprese in cui e' detenuta una partecipazione sono prese in considerazione per l'importo del loro stato patrimoniale totale corrispondente alla quota aggregata proporzionale detenuta dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati.


((


Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorita' competenti rilevanti possono, di comune accordo e in casi eccezionali, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o con quello delle attivita' fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere uno o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.


))


((


Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma 6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato.


Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime per i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, nel caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di sotto rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per i tre anni successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro.


Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo di cui al comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti.


Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale la situazione dei gruppi alla luce dei criteri quantitativi enunciati nel presente articolo.


))


Art. 4

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Comma 1

((Esonero del conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare))

Comma 2

((


))


((


Le esenzioni di cui al comma 1 sono disposte dalle autorita' competenti rilevanti qualora esse ritengano, di comune accordo, che l'applicazione della vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate al comma 1 non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.


))


((


Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle altre autorita' competenti interessate e, salvo circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorita' competenti che le hanno adottate.


))


((


Le autorita' competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato congiunto, riesaminano con periodicita' annuale i casi di esclusione dall'applicazione della vigilanza supplementare.


))


Comma 3

Capo II - Coordinatore

Art. 5

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Comma 1

Nomina e compiti del coordinatore

Comma 2

Tra le autorita' competenti, comprese quelle del Paese dove ha la sede principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, e' individuata l'autorita' di vigilanza responsabile per il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, di seguito denominata coordinatore.


La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare lascia impregiudicati i compiti e le responsabilita' attribuite alle autorita' competenti ai sensi delle norme settoriali.


Il coordinatore, individuato in conformita' del comma 3, comunica all'impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all'impresa regolamentata con il piu' elevato totale dello stato patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un gruppo che il gruppo e' stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo ((3)), nonche' la designazione del coordinatore. ((Il coordinatore informa altresi' le autorita' competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorita' competenti dello Stato membro nel quale la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche' il comitato congiunto.))


In casi particolari, le autorita' competenti rilevanti ((possono, di comune accordo e consultato)) il conglomerato finanziario, stabilire di non applicare i criteri di cui al comma 3 qualora cio' risulti opportuno in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attivita' in altri Paesi e nominare quale coordinatore un'autorita' competente diversa.


Il coordinatore, le altre autorita' competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorita' competenti interessate concludono accordi di coordinamento al fine di agevolare la vigilanza supplementare. L'accordo di coordinamento puo' conferire al coordinatore ulteriori compiti ((necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare)) e puo' specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorita' competenti rilevanti e per la collaborazione con le altre autorita' competenti.


Il coordinatore puo' chiedere alle autorita' competenti del Paese dell'Unione europea nel quale ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento e di trasmettergliele.


Al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorita' coinvolte nella vigilanza, se il coordinatore necessita di informazioni gia' fornite a un'altra autorita' competente conformemente alle norme settoriali, si rivolge all'autorita' in possesso di tali informazioni.


((


))


Art. 6

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Comma 1

Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorita' competenti e con il comitato congiunto

Comma 2

((Fatte salve le rispettive responsabilita' definite dalle norme settoriali,)) Ai fini della vigilanza supplementare, il coordinatore e le autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro fornendo a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.


Le autorita' di vigilanza italiane competenti scambiano informazioni con le altre autorita' di vigilanza competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto d'ufficio.


La cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:
((a) l'identificazione della forma giuridica e della struttura organizzativa e di governo societario del gruppo, ivi inclusa l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell'impresa madre capogruppo, nonche' delle autorita' competenti delle imprese regolamentate del gruppo;))
b) le strategie del conglomerato finanziario;
c) la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditivita';
d) i principali azionisti e coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato finanziario;
e) l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario;
f) le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni;
g) i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate;
h) le sanzioni di rilevante entita' e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorita' competenti in conformita' delle norme settoriali o del presente decreto.


Un'autorita' competente puo' decidere di non procedere alla consultazione di cui al comma 4 in situazioni di urgenza o qualora cio' possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorita' competente informa prontamente le altre autorita' competenti.


Qualora le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo siano gia' state fornite a un'autorita' competente ai sensi delle norme settoriali, le altre autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono richiedere direttamente le informazioni all'autorita' gia' in possesso delle stesse.


La raccolta o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti a un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non implica in alcun modo che le autorita' competenti siano tenute ad esercitare compiti di vigilanza individuale su tali imprese.


Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorita' competenti possono scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario anche con le banche centrali, il sistema europeo di banche centrali la Banca centrale europea e il CERS, nella misura in cui cio' sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti.


Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.


Le autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio di tale vigilanza; la richiesta di informazioni puo' essere effettuata direttamente dalle singole autorita' competenti ai soggetti vigilati dalla medesima autorita' oppure indirettamente, per il tramite dell'autorita' di vigilanza di settore, per le imprese regolamentate non vigilate dall'autorita' richiedente. Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista la richiesta di informazioni e' inoltrata per il tramite dell'autorita' di vigilanza preposta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo


11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese regolamentate italiane forniscono, per il tramite delle competenti autorita' di vigilanza italiane, informazioni alle autorita' di vigilanza di altri Paesi dell'Unione europea.


Comma 3

Capo III - Posizione finanziaria

Art. 7

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Comma 1

((Adeguatezza patrimoniale supplementare))

Comma 2

((Fatte salve le norme settoriali in materia di adeguatezza patrimoniale,)) Le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario assicurano, mediante un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, che il totale dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla base di uno dei metodi di calcolo indicati nell'allegato. Il coordinatore, previa consultazione con le altre autorita' competenti rilevanti e con il conglomerato finanziario stesso, individua il metodo di calcolo da applicare.


Il coordinatore valuta i requisiti di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario e verifica che il calcolo dei requisiti di cui al comma 1, sia effettuato almeno una volta l'anno dalle imprese regolamentate o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale sono incluse nell'ambito della vigilanza supplementare tutte le imprese appartenenti al settore finanziario ((e le societa' di partecipazione finanziaria mista)).


Il risultato del calcolo e i dati necessari per quest'ultimo sono trasmessi al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.


Il coordinatore e le autorita' di vigilanza rilevanti ((possono stabilire, di comune accordo,)) i limiti quantitativi e le caratteristiche qualitative dell'impresa ai fini della esclusione dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare.


Nel caso in cui il coordinatore decida l'esclusione di un'impresa regolamentata italiana dal calcolo dell'adeguatezza patrimoniale, ai sensi del comma 4, lettera b), le autorita' di vigilanza italiane possono chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di fornire informazioni per agevolare l'esercizio della vigilanza sull'impresa regolamentata.


((


Ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale supplementare di un conglomerato finanziario, qualora si applichi il metodo 1 (consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi propri e i requisiti di solvibilita' delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo.


))


Art. 8

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Comma 1

Concentrazione dei rischi

Comma 2

((Fatte salve le norme settoriali,)) Le imprese regolamentate o le societa' di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario. La soglia di significativita' e' definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.


Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti, individua il tipo di rischi che le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario.


Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista che e' a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.


Le autorita' di vigilanza competenti rilevanti, ((possono di comune accordo)) disporre limiti quantitativi ((ovvero adottare altre misure)) che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.


Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una societa' di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di concentrazione dei rischi del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore finanziario nel suo complesso, ivi compresa la societa' di partecipazione finanziaria mista.


Le concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore.


Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE ((e successive modificazioni,)), le autorita' di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi.


((


Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.


))


Art. 9

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Comma 1

Operazioni intragruppo

Comma 2

((Fatte salve le norme settoriali,)) Le imprese regolamentate o le societa' di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito alle operazioni intragruppo significative delle imprese regolamentate effettuate all'interno del conglomerato finanziario. La soglia di significativita' e' definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.


Fino all'individuazione, da parte del coordinatore, della soglia di significativita' delle operazioni intragruppo, si presumono significative le operazioni superiori al 5 per cento dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato.


Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti, individua il tipo di operazioni che le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato.


Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista che e' a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.


((


Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorita' di vigilanza competenti rilevanti possono, di comune accordo, fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi ovvero adottare altre misure che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.


))


Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una societa' di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di operazioni intragruppo del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore comprensivo della societa' di partecipazione finanziaria mista.


Le operazioni intragruppo sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore.


Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE ((e successive modificazioni,)) le autorita' di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo.


((


Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.


))


Art. 10

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Comma 1

Controlli interni ((e procedure di gestione del rischio.))


Le imprese regolamentate pongono in essere nell'ambito del conglomerato finanziario e nel rispetto dei principi contenuti nei commi 2 e 3, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, comprese idonee procedure amministrative e contabili.


Coerentemente con le pertinenti norme settoriali, in ogni impresa soggetta alla vigilanza supplementare ((ai sensi dell'articolo 2, comma 2,)) sono istituiti adeguati meccanismi di controllo interno, definiti dalle autorita' di vigilanza competenti mediante specifici accordi di coordinamento, per l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare.


Il coordinatore valuta, sotto il profilo della vigilanza supplementare, le procedure e i meccanismi di cui al presente articolo per il conglomerato finanziario nel suo complesso.


((


Le imprese regolamentate incluse in un conglomerato finanziario forniscono periodicamente alle autorita' competenti informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa a livello di conglomerato finanziario, anche con riferimento alle imprese figlie non regolamentate e alle succursali o sedi secondarie significative.


Le imprese regolamentate facenti parte di un conglomerato finanziario pubblicano annualmente, nell'informativa pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa.


Le autorita' competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, nonche' la coerenza con i processi di revisione di vigilanza previsti dalle norme settoriali, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.


Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui conglomerati finanziari, le autorita' competenti rilevanti cooperano a tal fine con il coordinatore. Nello svolgimento delle prove di stress il coordinatore tiene conto degli eventuali orientamenti del comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.


))


Comma 2

Capo IV - Societa' di partecipazione finanziaria mista

Art. 11

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Comma 1

Requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di partecipazione finanziaria mista

Comma 2

((


I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' determinati ai sensi delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario.


))


((


Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.


))


((


Si applicano le cause di sospensione temporanea dalla carica previste dalle norme settoriali di cui al comma 1. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.


))


Comma 3

Capo V - Poteri delle autorita' di vigilanza

Art. 12

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Comma 1

Ispezioni

Comma 2

Ai fini della vigilanza supplementare, le autorita' di vigilanza italiane che intendono verificare le informazioni riguardanti un'impresa, regolamentata o meno, appartenente ad un conglomerato finanziario e situata in un altro Paese dell'Unione europea possono chiedere alle autorita' competenti del Paese di effettuare ispezioni presso tale impresa. L'autorita' di vigilanza italiana richiedente puo' prendere parte all'ispezione, qualora non la effettui direttamente.


L'autorita' di vigilanza italiana che riceve una richiesta di verifica da parte di autorita' competenti di altri Paesi dell'Unione europea che intendono verificare le informazioni riguardanti un'impresa italiana, regolamentata o meno, appartenente ad un conglomerato finanziario, puo' procedere direttamente all'ispezione oppure puo' autorizzare l'autorita' richiedente a procedere essa stessa all'ispezione. L'autorita' richiedente puo' prendere parte all'ispezione nel caso in cui l'autorita' di vigilanza italiana la effettui direttamente.


Per le societa' di partecipazione finanziaria mista, la richiesta di verifica di cui al comma 2 e' inoltrata all'autorita' di vigilanza italiana competente, individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2. L'autorita' di vigilanza italiana che riceve la richiesta puo' procedere all'ispezione direttamente oppure puo' autorizzare l'autorita' richiedente o una societa' di revisione a procedere all'ispezione. L'autorita' richiedente puo' prendere parte all'ispezione nel caso in cui non la effettui direttamente.


Al comma 3, dell'articolo 68, del TUB, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «l'autorita' competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte».


Art. 13

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Comma 1

Poteri supplementari e misure di esecuzione

Comma 2

Nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i provvedimenti di cui al comma 1, ((lettere da a-bis) a d) )), sono disposti o proposti dal coordinatore nei modi previsti dalle norme settoriali.


Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, appartenenti ad un conglomerato finanziario, l'autorita' di vigilanza italiana che svolge funzioni di coordinatore puo' chiedere all'autorita' di vigilanza estera competente i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel piu' breve tempo possibile.


Per le specifiche finalita' di questo articolo, il coordinatore e le altre autorita' competenti interessate coordinano la loro attivita' anche, se del caso, con specifici accordi.


Art. 14

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Comma 1

Sanzioni nei confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista

Comma 2

Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 103.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' competenti.


Per le violazioni previste nel presente articolo, l'autorita' competente individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, applica la procedura di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni prevista dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Comma 3

Capo VI - Imprese madri con sede al di fuori dell'Unione europea

Art. 15

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Comma 1

Vigilanza supplementare equivalente

Comma 2

Le imprese regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, comma 2, e la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese non appartenente all'Unione europea sono sottoposte a vigilanza supplementare secondo i limiti e le modalita' indicate nel presente articolo.


L'autorita' di vigilanza italiana, che rivestirebbe il ruolo di coordinatore qualora venissero applicate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, verifica se le imprese regolamentate, di cui al comma 1, siano sottoposte a vigilanza da parte di un'autorita' competente di un Paese non appartenente all'Unione europea, equivalente alla vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del presente decreto. La verifica e' effettuata di iniziativa oppure su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea.


L'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorita' competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorita' di vigilanza italiana e' in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorita' competente rilevante puo' ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.


Qualora dalla verifica risulti l'assenza di una vigilanza supplementare equivalente, le autorita' di vigilanza italiane applicano alle imprese regolamentate, di cui al comma 1, le disposizioni in materia di vigilanza supplementare previste dal presente decreto oppure i metodi alternativi di vigilanza supplementare di cui al comma 5, che consentano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare di cui all'articolo 2.


I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono concordati dall'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, con le altre autorita' competenti rilevanti e comunicati alle autorita' competenti interessate e alla Commissione europea. In particolare, l'autorita' di vigilanza italiana di cui al comma 2 puo' disporre la costituzione di una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese dell'Unione europea e applicare la vigilanza supplementare di cui al presente decreto alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale societa' di partecipazione.


((Ferme restando le norme settoriali sulla cooperazione con autorita' di Stati non appartenenti all'Unione europea,)) Le autorita' di vigilanza italiane possono negoziare accordi con uno o piu' Paesi terzi in merito alle modalita' di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Il risultato di tali negoziati ((e' comunicato)) alla Commissione europea.


Comma 3

Titolo II - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

Art. 16

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

Comma 2

All'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione a qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.».


All'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Agli effetti del presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalita' con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilita', in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di recepimento della direttiva 2002/87/CE.».


Art. 17

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

Comma 2

All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione nei casi in cui l'impresa di assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
4-quater. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.».


All'articolo 33, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l75, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Agli effetti dei presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento le modalita' con cui le imprese di assicurazione possono applicare al calcolo del margine di solvibilita', in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di recepimento della direttiva 2002/87/CE.».


Art. 18

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Comma 1

Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20

Comma 2

Dopo l'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Consultazione con le altre autorita' di vigilanza). - &1;1. L'ISVAP, nei casi di autorizzazione di cui all'articolo 10,
consulta preliminarmente le autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote sia effettuata da un acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona fisica o giuridica che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).».


Art. 19

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239

Comma 2

Le lettere i), l), m) e n) dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, sono sostituite dalle seguenti:
«i) impresa partecipante: un'impresa che detiene direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
l) impresa partecipata: un'impresa in cui e' detenuta direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllata, una partecipazione ai sensi della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
m) impresa di partecipazione assicurativa: un'impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
n) impresa di partecipazione assicurativa mista: un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;».


All'articolo 8 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
2-ter. L'ISVAP verifica l'idoneita' delle procedure e con provvedimento dispone prescrizioni generali in merito.».


All'articolo 11 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Nel determinare criteri e modalita' tecniche per il calcolo della situazione di solvibilita' corretta, l'ISVAP tiene conto anche delle partecipazioni detenute in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari e societa' di gestioni patrimoniale con riferimento alle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.».


All'articolo 18 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Qualora tra alcune delle imprese di un gruppo assicurativo non esistano legami patrimoniali, l'ISVAP stabilisce la quota proporzionale di cui dovra' tener conto.».


All'articolo 37 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Ove l'autorita' richiedente non proceda direttamente alla verifica, puo' prendervi parte.».


Comma 3

Titolo III - NORME FINALI

Art. 20

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Comma 1

Attuazione

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano per la prima volta con riferimento al bilancio di esercizio relativo all'anno 2005.


Ai fini della prima individuazione dei conglomerati finanziari, rilevano i dati di bilancio relativi all'esercizio 2004. Le autorita' di vigilanza italiane comunicano alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario individuato ai sensi dell'articolo 4 l'applicazione della normativa sulla vigilanza supplementare di cui al presente decreto.


Art. 21

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.