1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia a Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni annue per il triennio 1988-1990, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 500 milioni per i medesimi anni 1988, 1989 e 1990, a carico della gestione della riserva del fondo lire UNRRA di cui al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.