Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto ed ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Ai fini di cui al comma 1, lettera e), si tiene conto delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 3
#Comma 1
Obblighi di comunicazione e esoneri
Comma 2
Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente.
Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell'attivita' di piu' intermediari, l'obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta a ognuno dei soggetti coinvolti.
Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione se puo' provare che le medesime informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1.
L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione per le informazioni che riceve dal proprio cliente, o ottiene riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del medesimo o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. In ogni caso, le comunicazioni effettuate ai sensi del presente decreto legislativo, se poste in essere per le finalita' ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilita' di alcun tipo.
L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilita' penale.
((In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario e' obbligato a informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente e' un intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.))
((1))
L'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero spetta, in ogni caso, al contribuente in caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state gia' oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1.
In presenza di piu' contribuenti l'obbligo grava su quello che ha concordato con l'intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito l'attuazione.
Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilita' penale.
Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione se prova l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni da parte di un altro contribuente, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1.
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Art. 4
#Comma 1
Obbligo di comunicazione in piu' Stati membri
Quando un intermediario o un contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a piu' di uno Stato membro, l'intermediario o il contribuente sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate se provano l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle autorita' competenti di un altro Stato membro secondo quanto stabilito dall'articolo 8 bis ter, paragrafi 3, 4, 7 e 8 della direttiva 2011/16/UE.
Art. 5
#Comma 1
Il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione
Comma 2
Il meccanismo transfrontaliero e' soggetto all'obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, senza modificazioni di natura sostanziale, le regole tecniche per l'applicazione del presente decreto, ivi compresa l'ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi medesimi ai sensi dell'Allegato 1, nonche' i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale.
Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria circa un meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione non implica l'accettazione della validita' o del trattamento fiscale di tale meccanismo.
Art. 6
#Comma 1
Oggetto della comunicazione
Comma 2
Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Art. 7
#Comma 1
Termine di presentazione all'Agenzia delle entrate
Comma 2
In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni di cui all' articolo 6, comma 1, lettere a), d), g) e h), diventate disponibili dopo la comunicazione di cui al comma 1 o dopo la presentazione dell'ultima relazione. La prima relazione periodica deve essere presentata dagli intermediari all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021.
Il contribuente destinatario dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 3 trasmette le informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' stato informato dall'intermediario esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo carico.
In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, gli intermediari e i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui al presente decreto.
Art. 8
#Comma 1
Obbligo di comunicazione una tantum
Comma 2
Gli intermediari e i contribuenti obbligati alla comunicazione ai sensi dell'articolo 3 trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2021 le informazioni di cui all'articolo 6 relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase e' stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.
Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 5, sono definiti i termini e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1.
Art. 9
#Comma 1
Scambio di informazioni
Comma 2
L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorita' competenti delle giurisdizioni estere le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione, nei termini di cui al comma 2 e conformemente alle modalita' procedurali stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 7, comma 5.
L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea le informazioni entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti. Il primo scambio di informazioni e' effettuato entro il 30 aprile 2021.
Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasta con l'ordine pubblico.
Art. 10
#Comma 1
Modifiche alle disposizioni vigenti
Comma 2
All'articolo 31-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, le parole «agli articoli 7, 8, 8-bis e 10» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7, 8, 8-bis, 8 bis bis, 8 bis ter e 10».
Art. 12
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta'.
Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta della meta'.
Art. 13
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.