Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attivita'
La definizione di moneta elettronica di cui al comma 1, lettera e), non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente. Se, nel corso della normale attivita' dell'entita' trasferente, i fondi connessi a un prodotto sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in assenza di tali istruzioni, se tali fondi sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni dalla data del loro ricevimento, un prodotto non si intende creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente.
La persona fisica o l'entita', diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, che agisce in qualita' di utente di cripto-attivita' a beneficio o per conto di altra persona fisica o entita' in qualita' di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non e' considerato un utente di cripto-attivita' di cui al comma 1, lettera r). E' un utente di cripto-attivita' di cui al comma 1, lettera r), la persona fisica o l'entita' a beneficio o per conto della quale agisce una persona fisica o un'entita', diversa da un'istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, di cui al primo periodo. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione, che presta un servizio consistente nell'effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, considera anche il cliente che e' la controparte dell'esercente per le medesime operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione quale utente di cripto-attivita' di cui al comma 1, lettera r), a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attivita' con obbligo di comunicazione sia tenuto a verificare l'identita' del cliente nell'ambito dell'operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Ai fini della definizione di entita' di investimento di cui al comma 4, lettera f), se il reddito lordo dell'entita' attribuibile alle attivita' pertinenti e' pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso del periodo di tempo minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita, l'attivita' si considera svolta in via principale e il reddito lordo si considera attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attivita' finanziarie o di cripto-attivita' oggetto di comunicazione.
Ai fini della definizione di entita' di investimento di cui al comma 4, lettera f), l'espressione «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attivita' finanziarie, denaro o cripto-attivita' oggetto di comunicazione per conto di terzi» non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per clienti o per conto di clienti.
La definizione di entita' di investimento di cui alla lettera f) del comma 4 non ricomprende un'entita' qualificabile come entita' attiva perche' soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 4, lettera a), numeri da 2) a 6). Tale definizione si interpreta conformemente alla definizione di «istituto finanziario» di cui all'articolo 3, numero 2, della direttiva (UE) 2015/849.
Ai fini della definizione di entita' statale di cui alla lettera h) del comma 4, il reddito non si considera maturato a beneficio di privati se i beneficiari sono previsti da un programma pubblico e le attivita' del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Il reddito e', in ogni caso, considerato maturato a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'entita' statale allo scopo di esercitare un'attivita' commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.