DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. (23G00040)

Numero 32 Anno 2023 GU 25.03.2023 Codice 23G00040

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-01;32

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto nei Capi da I a IV disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).


Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonche', le modalita' e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorita' competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".


Comma 3

Capo II - Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

Art. 3

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Comma 1

Identificazione dei venditori esclusi

Comma 2

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.


Per determinare se un venditore che e' un'entita' sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.


Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.


Art. 4

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Comma 1

Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione

Comma 2

In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non e' tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e), e al comma 2, lettere da b) a f), se ottiene una conferma diretta dell'identita' e della residenza del venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea ai fini dell'accertamento dell'identita' e della residenza fiscale del venditore.


Art. 5

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Comma 1

Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore

Comma 2

Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale.


Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, considera il Venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.


Se il venditore fornisce informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui e' ubicata tale stabile organizzazione.


In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza e' confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea di cui all'articolo 4, comma 3.


Art. 6

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Comma 1

Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione

Comma 2

Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprieta' inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile e' ubicato.


Per ogni venditore che e' un'entita' e che ha effettuato oltre duemila attivita' pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprieta' inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprieta' inserzionata appartiene allo stesso proprietario.


Art. 7

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Comma 1

Termini e validita' delle procedure


Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.


In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori gia' registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla data in cui un'entita' e' divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.


Art. 8

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Comma 1

Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi

Comma 2

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7 esclusivamente in relazione ai venditori attivi.


Art. 9

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Comma 1

Espletamento delle procedure da parte di terzi

Comma 2

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7. In tali casi, tuttavia, la responsabilita' in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.


Comma 3

Capo III - Obblighi di comunicazione e scambio di informazioni

Art. 10

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Comma 1

Obblighi di comunicazione ed esoneri

Comma 2

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono piu' gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi e' esonerato da tale obbligo se puo' provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.


Nel caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), sia qualificabile come tale in piu' Stati membri e scelga di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia con le modalita' di cui all'articolo 13 comunica le informazioni di cui all'articolo 11 all'Agenzia delle entrate, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono piu' gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi e' esonerato da tale obbligo se puo' provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in un altro Stato membro.


Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), che effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comunica le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.


In deroga a quanto disposto dal comma 3, un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), non e' tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 11 relativamente alle attivita' pertinenti qualificate, individuate da un accordo qualificante effettivo tra autorita' competenti che gia' prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia sui venditori oggetto di comunicazione ivi residenti.


Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), al venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.


Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.


Le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Se il Corrispettivo e' stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalita' determinate in modo coerente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.


Le informazioni relative al corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del periodo oggetto di comunicazione in cui e' stato versato o accreditato il corrispettivo.


Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato il contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorita' competenti degli altri Stati membri che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. L'Agenzia delle entrate effettua una nuova comunicazione nel caso di modifiche successive. Detta informazione affluisce al registro centrale istituto ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.


Art. 11

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Comma 1

Informazioni da comunicare

Comma 2

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".


Comma 3

Capo IV - Ulteriori disposizioni per l'efficace attuazione

Art. 12

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Comma 1

Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione

Comma 2

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonche' l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.


Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attivita' intraprese e alle informazioni utilizzate per adempire agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.


Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta'. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta della meta'.


Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.


Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.


Art. 13

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Comma 1

Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione

Comma 2

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le autorita' competenti di tutti gli Stati membri.


Art. 14

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Comma 1

Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione

Comma 2

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.


L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle autorita' competenti degli altri Stati membri.


L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attivita' da parte dei gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi.


In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonche' un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.


Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti.


Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o piu' Autorita' competenti degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".


Art. 15

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Comma 1

Scambio di informazioni

Comma 2

Entro i termini di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorita' competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente, nonche', se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorita' competente dello Stato membro in cui l'immobile e' situato.


L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni e' effettuato entro il 29 febbraio 2024.


Entro i termini di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorita' competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un qualificante effettivo, in cui il venditore oggetto di comunicazione e' residente, nonche', se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorita' competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile e' situato.


L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalita' e i termini previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2.


Comma 3

Capo V - Altre disposizioni

Art. 16

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Comma 1

Modifiche alle disposizioni vigenti

Art. 17

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Comma 1

Disposizioni in materia di protezione dei dati

Comma 2

L'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalita' e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.


In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11.


Art. 18

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 19

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.