DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE

D.Lgs. Lgt. 85/1946 - Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Numero 85 Anno 1946 GU 18.03.1946 Codice 046U0085

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-08;85

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

All'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e' sostituita alla lettera c), la seguente:
"c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti non superiore a L. 150 calcolando l'anno".


Art. 2

#

Comma 1

La tabella delle indennita' per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, annessa al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e modificata dalla legge 24 marzo 1921, n. 297, e dal decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Alle indennita' stabilite per i casi di inabilita' permanente e di morte va aggiunto un decimo quando i figli minori degli anni 15 siano da uno a tre e due decimi quando siano piu' di tre.
Nel caso di morte la ripartizione delle indennita' fra gli aventi diritto, a norma dell'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sara' fatta dopo l'eventuale aggiunta dei decimi di cui al comma precedente.
Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennita', agli uomini.


Art. 3

#

Comma 1

Le indennita' sono pagate in capitale: esse sono trattenute dall'istituto gestore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di L. 2500 all'anno per gli uomini e di L. 1800 per le donne. La rendita vitalizia e' stabilita in conformita' della tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, approvata col R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1403.


Art. 4

#

Comma 1

L'istituto assicuratore 2 qualora ritenga di fare uso della facolta' consentita dall'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, tratterra' la meta' delle indennita' liquidate e corrispondera' all'infortunato gli interessi sulla meta' anzidetta nella misura del 5%, dalla data di accettazione della liquidazione fino al compimento del biennio dal giorno dell'infortunio o fino alla definizione del giudizio di revisione.


Art. 5

#

Comma 1

L'istituto assicuratore e' tenuto a prestare a proprie spese nei casi d'infortunio sul lavoro e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nella industria, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilita' temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano a recuperare la capacita' lavorativa e con le stesse norme, modi e limiti di cui agli articoli 32, 33, 34, 36 del precitato R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Le cure predette sono dovute agli infortunati di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, nonche' a quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo i quali si trovino che non si trovino in stato di bisogno sara' rimborsata la spesa per le cure mediche chirurgiche e protetiche nella misura che l'istituto avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente alle cure stesse.


Art. 6

#

Comma 1

L'istituto assicuratore, anche dopo la liquidazione della indennita', puo' disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, quando siano ritenute utili per la restaurazione della sua capacita' lavorativa.
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore liquida la indennita' per l'inabilita' temporanea senza limitazione di durata, qualora si tratti di lavoratore di cui alla lettera a) o c) dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e sempre che il lavoratore stesso, per patto contrattuale, non abbia diritto a percepire, per un determinato periodo di astensione dal lavoro e durante tale periodo, tutta la remunerazione o parte di questa non inferiore alla meta'.
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al 1° comma, si provvede a norma dell'articolo 32 del R. decreto 17 agosto 1935; n. 1765.
Sono applicabili per gli atti operativi di cui nel presente articolo le disposizioni dell'art. 33 del decreto precitato.


Art. 7

#

Comma 1

L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'istituto medesimo. A tale fine i luoghi di cura presso i quali le cure sono praticate ed i medici privati devono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'istituto e fornire allo stesso tutte le notizie ed elementi da esso richiesti. In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2°, e 4° dell'art. 32 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.


Art. 8

#

Comma 1

Se nel comune o nella provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dall'istituto e resi noti dal medesimo a mezzo dell'autorita' comunale e l'infortunato si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato, salvo quanto dispone il secondo comma del citato art. 33 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.


Art. 9

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Esso avra' effetto per gli infortuni verificatisi dopo il 31 dicembre 1945, nei territori gia' restituiti alla Amministrazione italiana e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, per gli infortuni verificatisi dopo il giorno che sara' stabilito con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, per gli infortuni verificatisi dopo il giorno del loro ritorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - BARBARESCHI - TOGLIATTI - CORBINO - GULLO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 34. - FRASCA