DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (14G00037)

Numero 27 Anno 2014 GU 15.03.2014 Codice 14G00037

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;27

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell'articolo 3, che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.


Sono altresi' fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006, e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.


Art. 4

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Comma 1

Prevenzione

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalita' o al potenziamento della loro capacita', non devono contenere le sostanze di cui all'allegato II.


Nei materiali omogenei e' tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata all'allegato II. Le modalita' dettagliate per garantire la conformita' ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali, sono adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE.


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))


Il comma 1 non si applica alle applicazioni elencate agli allegati III e IV.


Art. 5

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Comma 1

Adattamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico

Comma 2

La domanda deve essere conforme al modello di cui all'allegato V, ovvero al diverso formato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della direttiva 2011/65/UE.


La domanda di rinnovo di un'esenzione e' presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell'esenzione in vigore.
L'esenzione in vigore resta valida finche' la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.


Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione.


Art. 6

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Comma 1

Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all'allegato II.


Comma 3

Capo II - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 7

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Comma 1

Obblighi dei fabbricanti

Comma 2

All'atto dell'immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscono che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4.


I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria di cui all'articolo 14 ed eseguono personalmente o fanno eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE.


Qualora la conformita' degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al comma 2, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformita' e appongono la marcatura CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformita' che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita' alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1, puo' essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Puo' essere redatta una documentazione tecnica unica.


I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformita' per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato.


I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui e' dichiarata la conformita' delle AEE.


I fabbricanti mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e ne informano i distributori.


I fabbricanti garantiscono che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE.


I fabbricanti indicano sull'AEE oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante puo' essere contattato. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione.


I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; informano immediatamente l'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.


I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita' di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.


Art. 8

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Comma 1

Obblighi dei mandatari

Comma 2

Il fabbricante puo' nominare un mandatario mediante mandato scritto.


Gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.


Art. 9

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Comma 1

Obblighi degli importatori

Comma 2

Gli importatori immettono sul mercato solo AEE conformi al presente decreto.


Gli importatori, prima di immettere un'AEE sul mercato, assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformita' e che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti e il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, commi 6, 7 e 8.


L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19.


Gli importatori indicano sull'AEE oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione.


Ai fini della conformita' al presente decreto, gli importatori mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e ne informano i distributori.


Gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle disposizioni del presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente la predetta autorita' di vigilanza del mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.


Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformita' e la mantengono a disposizione della predetta autorita' di vigilanza e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorita'.


Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita' di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.


Art. 10

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Comma 1

Obblighi dei distributori

Comma 2

I distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, curando che l'AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti, ovvero istruzioni ed avvertenze d'uso, almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, e all'articolo 9, comma 4.


Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' l'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19.


I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e ne informano immediatamente la predetta autorita' di vigilanza, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.


I distributori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita' di vigilanza, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dell'AEE con il presente decreto e cooperano con tale autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato.


Art. 11

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Comma 1

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Comma 2

Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE gia' immesse sul mercato in modo tale che la conformita' alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.


Comma 3

Capo III - CONFORMITA' DELLE AEE

Art. 13

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Comma 1

Dichiarazione UE di conformita'


La dichiarazione UE di conformita' attesta che e' stata dimostrata la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 4.


La dichiarazione di conformita' ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati all'allegato VI ed e' aggiornata. Essa e' redatta in italiano.


Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformita' che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita' alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1, puo' essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Puo' essere redatta una documentazione tecnica unica.


Con la dichiarazione UE di conformita' il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' dell'AEE al presente decreto.


Art. 14

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Comma 1

Documentazione del prodotto

Comma 2

La documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, e' redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, e successive modificazioni.


La documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.


In seguito ad una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorita' di vigilanza, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni.


Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la predetta autorita' di vigilanza puo' richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformita' alle norme armonizzate e ai requisiti di cui all'articolo 4.


Art. 15

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Comma 1

Principi generali della marcatura CE

Comma 2

La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008.


Art. 16

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Comma 1

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

Comma 2

La marcatura CE e' apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.


La marcatura CE e' apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.


Art. 17

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Comma 1

Presunzione di conformita'


Salvo prova contraria, si presume che le AEE munite di marcatura CE siano conformi al presente decreto.


Si presume che siano conformi alle prescrizioni del presente decreto i materiali, i componenti e le AEE sottoposti a prove o a misure a dimostrazione della conformita' alle prescrizioni dell'articolo 4 ovvero a valutazioni in conformita' a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Art. 18

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Comma 1

Obiezione formale a una norma armonizzata

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di altri soggetti interessati, qualora ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che sono stabilite all'articolo 4 della direttiva 2011/65/UE, sottopone la questione al Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.


Comma 3

Capo IV - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19

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Comma 1

Vigilanza del mercato

Comma 2

Le funzioni di autorita' di vigilanza per il controllo della conformita' delle AEE alle disposizioni del presente decreto, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico ((,dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute)), che si avvalgono delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ((nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124,)), e della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonche' dell'ISPRA ((e dell'Istituto Superiore di Sanita' (ISS).)). Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008.


((


I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, in coordinamento con il "Comitato tecnico di Coordinamento" di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonche' in raccordo con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.


))


Art. 20

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Comma 1

Controlli

Comma 2

L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, effettua la sorveglianza sugli AEE a norma degli articoli da 15 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare, controlla in modo adeguato e su scala adeguata gli AEE attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attivita' tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni pertinenti.


L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.


L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, non e' disponibile o e' incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo, se del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.


L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta la mancanza della marcatura CE, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo, se del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.


L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione UE di conformita', ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.


I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 5 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.


Art. 21

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato AEE in violazione dell'articolo 7, comma 1, e 9, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della marcatura CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 12, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 6 si applica anche al mandatario che non ottempera agli obblighi dell'articolo 8, comma 3.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 4, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.


Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.


Comma 3

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

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Comma 1

Aggiornamento

Comma 2

All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Art. 23

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Comma 1

Abrogazione

Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 42))


Art. 25

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.