Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2022, N. 91))
((1))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022".