LEGGE

Trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

Numero 13 Anno 1951 GU 30.01.1951 Codice 051U0013

urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-22 18:47:58

Art. 1

#

Art. 2

#

Art. 3

#

Art. 4

#

Art. 5

#

Art. 6

#

Art. 7

#

Art. 8

#

Art. 9

#

Art. 10

#

Art. 11

#

Art. 12

#

Art. 13

#

Art. 14

#

Art. 15

#

Art. 16

#

Art. 17

#

Art. 18

#

Art. 19

#

Art. 20

#

Art. 21

#

Comma 2

------------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 gennaio 1964, n. 18, ha disposto (con l'art. 189, comma 2) che " Il disposto del comma precedente sostituisce quello dell'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13:
Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a sua disposizione da altre Amministrazioni dello Stato che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonchè presso Enti, Organismi o tribunali internazionali può essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennità integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e, ove del caso, con altro Ministro interessato."

Art. 22

#

Art. 23

#

Art. 24

#

Art. 25

#

Art. 26

#

Art. 27

#

Art. 28

#