DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 475/1992 - ((Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio))

((Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio))

Numero 475 Anno 1992 GU 09.12.1992 Codice 092G0522

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;475

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

(( (Norme armonizzate e presunzione di conformita' dei DPI). ))

Comma 2

((


Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.


2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale))


Art. 3

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Comma 1

(( (Requisiti essenziali di sicurezza). ))

Comma 2

((


I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.


2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 15 e all'allegato III del regolamento DPI, nonche', relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI))


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 17))


Art. 5

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Comma 1

(( (Procedura di valutazione della conformita'). ))

Comma 2

((


Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all'allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorita' di vigilanza del mercato.


I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI.


3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all'articolo 19 del regolamento DPI))


Art. 6

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Comma 1

(( (Organismi notificati). ))

Comma 2

((


Le attivita' di cui all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI, sono effettuate da organismi notificati autorizzati ai sensi del presente articolo.


Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI.


La domanda di autorizzazione e' presentata al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 27 del regolamento DPI.


L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dietro corresponsione di tariffa ai sensi dell'articolo 15.


Le spese per le attivita' di cui al comma 1 sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione.


Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attivita' degli organismi notificati autorizzati e hanno facolta' di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 2 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI.


Qualora l'organismo di valutazione della conformita' non soddisfi piu' i requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione e' revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'autorita' di notifica procede secondo quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento DPI.


Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V del regolamento DPI secondo la procedura di cui all'articolo 28 del regolamento DPI.


9. Gli organismi notificati mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 17))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 17))


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 17))


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 17))


Art. 13

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Comma 1

(( (Vigilanza del mercato sui DPI). ))

Comma 2

((


Ai fini del presente decreto le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI.


Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.


Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi', ciascuna per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.


Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' gli organi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.


I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono adeguatamente motivati e comunicati all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile ricorrere.


6. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell'importatore, del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento))


Art. 14

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Comma 1

(( (Sanzioni e disposizioni penali). ))

Comma 2

((


Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformita' UE di cui all'articolo 15 del regolamento DPI e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro.


Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 2, chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all'articolo 17 del regolamento DPI e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.


Il fabbricante o il suo mandatario, quest'ultimo nei limiti di cui all'articolo 9 del regolamento DPI, che a richiesta dell'autorita' di sorveglianza di cui all'articolo 13, comma 1, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento DPI, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.


Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita', e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.


Chiunque non osserva i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro.


Chiunque promuove pubblicita' per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.


Agli effetti delle norme penali, gli organismi che effettuano le attivita' previste all'articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c), e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII, del regolamento DPI, si considerano incaricati di pubblico servizio.


Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.


Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 301-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


13. Alle contravvenzioni previste dal presente articolo, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758))


Art. 15

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Comma 1

(( (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformita' dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' e per la vigilanza sul mercato). ))

Comma 2

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Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli operatori economici interessati, oltre alle spese relative alle procedure di valutazione della conformita' dei DPI di cui al capo IV del regolamento DPI, le spese per le attivita' di vigilanza sul mercato di cui al capo VI del regolamento DPI e sono a carico dei richiedenti le spese per le attivita' di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformita' di cui al capo V del regolamento DPI.


2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'Organismo unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonche' i termini, i criteri di riparto e le modalita' di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni))