Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 1: le parole "che in esse e' denominata "legge"" sono sostituite con quelle "e successive modificazioni, in seguito denominata "legge"".
L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 - Motoscafi e imbarcazioni a motore. - Debbono essere coperte dall'assicurazione della responsabilita' civile, a norma dell'art. 2 della legge e dell'art. 48 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, tutte le imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto, quali definite dall'art. 1 della stessa legge 11 febbraio 1971, n. 50, munite di motore di potenza superiore ai 3 HP fiscali.
Debbono altresi' essere coperti dall'assicurazione:
a) i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. I predetti natanti si intendono adibiti ad uso privato quando siano posti in navigazione per uso personale diverso dal diporto, senza fine di lucro, del proprietario o del noleggiatore;
b) i motori amovibili di potenza superiore ai 3 HP fiscali.
L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.
Art. 20:
al primo comma le parole "deve sottoporre alla approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite con quelle "deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione";
il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Almeno tre mesi prima della data di scadenza del periodo di tempo per il quale le tariffe sono state approvate o stabilite, l'Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del conto consortile mette a disposizione di ciascuna impresa i dati utili alla formazione delle tariffe desunti dalla gestione del predetto conto relativa sia all'impresa stessa sia alla generalita' delle imprese.
Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti. Gli uni e gli altri devono essere indicati separatamente nella tariffa".
Art. 21:
la lettera b) del secondo comma e' sostituita dalla seguente:
"b) al numero nonche' all'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame, pagati nel corso dell'esercizio di avvenimento o nei successivi o ancora in riserva al momento della rilevazione, al netto dei recuperi per rivalsa. Nel determinare l'ammontare dei predetti sinistri si deve tener conto soltanto dell'importo dovuto al terzo danneggiato a titolo di risarcimento, ivi comprese le somme dovute per interessi e per eventuale svalutazione monetaria, nonche' dell'importo delle spese sostenute dall'assicuratore, nei limiti del quarto della somma assicurata, per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato o l'assicuratore stesso";
alla lettera d) del secondo comma le parole "o per adottare speciali clausole" sono sostituite con quelle "ovvero per determinare le differenziazioni o le variazioni di premio nel caso di tariffe"; e' aggiunto il seguente comma: "Nella determinazione del premio puro si deve tener conto dei redditi netti derivanti all'impresa dall'investimento delle riserve tecniche, nonche' del contributo che l'impresa deve versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" a norma dell'art. 31 della legge".
L'art. 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 - Determinazione dei caricamenti. - I caricamenti, da aggiungere ai premi puri, debbono essere contenuti nei limiti stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della legge.
Entro tali limiti essi debbono essere calcolati tenendo conto per ogni singola classe o singolo gruppo di rischi, delle spese generali, di quelle di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese inerenti al servizio di liquidazione dei sinistri, escluse quelle indicate alla lettera b) del precedente art. 21, nonche' delle spese, al netto dei relativi recuperi, sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui all'art. 19 della legge e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa.
Nel determinare l'incidenza delle spese e degli oneri di cui al precedente comma si deve tener conto del prevedibile andamento degli stessi nel periodo di tempo per il quale la tariffa sara' applicata".
Art. 23:
nella rubrica dell'articolo sono soppresse le parole "approvazione delle";
al primo comma le parole "debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite con quelle "debbono trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione";
sono soppressi l'ultimo periodo del primo comma ed il secondo comma.
Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 23-bis - Approvazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui all'art.
11, sesto comma, della legge, propone al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di approvare le tariffe presentate dall'impresa o, nel caso in cui ritenga che tali tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, di stabilire altre tariffe ai sensi dell'art. 11, settimo comma, della legge.
Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) esaminata la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, anche in difformita' dalla proposta stessa, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, ad approvare le tariffe presentate dall'impresa ovvero a stabilire le tariffe che l'impresa e' tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'approvazione delle condizioni generali di polizza presentate dall'impresa o per stabilire ai sensi dell'art. 11, settimo comma, della legge, altre condizioni generali nel caso in cui quelle presentate non possano essere approvate perche' in contrasto con norme imperative o non rispondenti alle tariffe dei premi dell'impresa o, in genere, non idonee a garantire il regolare funzionamento dell'assicurazione in conformita' alle disposizioni della legge.
Nelle polizze debbono essere indicati gli estremi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) con cui sono state approvate o stabilite le condizioni generali".
Art. 26: e' aggiunto il seguente comma:
"I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati previo parere della commissione ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge".
Art. 27:
nella rubrica dell'articolo sono soppresse le parole "e approvazione";
al primo comma le parole "Al fine di consentire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di controllare che nella formazione delle tariffe dei premi sono state osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 le imprese" sono sostituite con quelle "Le imprese, per consentire il controllo dell'osservanza in sede di formazione delle tariffe dei premi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La valutazione dei premi puri e dei caricamenti e' effettuata sulla base delle risultanze delle rilevazioni statistiche annuali dei rischi assunti dalle imprese e dei sinistri verificatisi, dei dati desunti dalle verifiche dei bilanci delle imprese, delle risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dall'organo di vigilanza e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. Le rilevazioni statistiche annuali sono desunte dalla gestione del conto consortile per l'impresa interessata o per imprese similari";
il terzo comma e' soppresso.
Art. 28: le parole "Fino a quando" sono sostituite con quelle "Qualora" e le parole "Ministero stesso" con quelle "Comitato interministeriale dei prezzi (CIP)".
Art. 29: e' soppresso.
Art. 30:
nella rubrica dopo le parole "delle tariffe" sono aggiunte quelle "e delle condizioni generali";
nel testo le parole "le tariffe approvate, prevista dall'articolo 11, quinto comma, della legge" sono sostituite con quelle "le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate, prevista dall'articolo 11, ottavo comma, della legge".
Dopo l'art. 30 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 30-bis - Composizione della commissione ministeriale. - La commissione prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge e' costituita:
a) dal dirigente generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da chi ne fa le veci;
b) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile, designato dall'Istituto stesso;
c) da cinque esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
I componenti di cui alle lettere b) e c) durano in carica due anni e possono essere confermati.
I componenti la commissione sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Con lo stesso decreto e' nominato il presidente della commissione che e' scelto fra i componenti della stessa.
L'ufficio di segreteria della commissione e' costituito presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 30-ter - Attribuzioni della commissione ministeriale e validita' delle deliberazioni. - Spetta alla commissione ministeriale dare parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza e successive modifiche trasmesse da ciascuna impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione;
b) sui limiti per i caricamenti di cui all'art. 11, quarto comma, della legge;
c) sulle tariffe e sulle condizioni generali di polizza che devono essere stabilite ai sensi dell'art. 11, settimo comma, della legge nel caso in cui quelle presentate dalle imprese non possano essere approvate;
d) sulle modifiche delle tariffe e delle condizioni generali di polizza approvate che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere alle imprese a norma dell'articolo 11, ottavo comma, della legge;
e) sulla adozione per determinate categorie di veicoli a motore del provvedimento di cui all'articolo 11, undicesimo comma, della legge.
La commissione esprime anche parere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a norma dell'articolo 26, ultimo comma.
Le riunioni della commissione sono valide quando intervengano almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente".
Art. 31: e' soppresso.
L'art. 32 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 - Riserva sinistri. - La riserva sinistri relativa alla assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli deve essere calcolata, alla fine di ciascun esercizio, distinguendo i sinistri secondo l'esercizio di avvenimento. L'importo della riserva non puo' in alcun caso risultare inferiore, fino alla chiusura del quarto esercizio dopo quello di avvenimento dei sinistri, al settantacinque per cento dell'ammontare dei premi di competenza del predetto esercizio di avvenimento diminuito dell'importo dei sinistri pagati afferenti a tali premi e delle relative spese di liquidazione.
Agli effetti del comma precedente i premi di competenza sono quelli che risultano dal modello B del rendiconto per la gestione del ramo responsabilita' civile autoveicoli approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39".
L'art. 37 e' sostituito dal seguente:
"Art. 37 - Composizione del comitato. - Il comitato previsto dall'art. 20, primo comma, della legge e' presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne sono membri di diritto.
Ne fanno altresi' parte:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui almeno due della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) il dirigente del servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada";
d) tre rappresentanti delle imprese assicuratrici, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione dell'associazione di categoria piu' rappresentativa sul piano nazionale;
e) due rappresentanti degli utenti di autoveicoli, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su terne proposte da enti e da associazioni di categoria interessati.
Quando il comitato debba adottare le deliberazioni di cui al secondo comma dell'art. 38 la composizione dello stesso e' integrata da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti del personale dipendente da imprese di assicurazione e da un rappresentante degli agenti di assicurazione scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle associazioni di categoria piu' rappresentative sul piano nazionale.
I componenti il comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
L'ufficio di segreteria del comitato e' composto da tre membri, di cui due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il terzo designato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni".
L'art. 38 e' sostituito dal seguente:
"Art. 38 - Attribuzioni del comitato e validita' delle deliberazioni. - Spetta al comitato dare parere al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:
1) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni della legge concernente il "Fondo di garanzia per le vittime della strada";
2) sulla designazione delle imprese di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge;
3) sulle convenzioni da stipularsi da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni quale gestore del "Fondo di garanzia per le vittime della strada";
4) sulle somme da anticipare, a norma dell'art. 12 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, al commissario liquidatore di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa che abbiano stipulato contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
5) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ritenga di sottoporgli.
Spetta altresi' al comitato di deliberare, a norma dell'articolo 11, terzo e quarto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il trasferimento del portafoglio di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta amministrativa e la ripartizione fra le imprese cessionarie del relativo personale.
Le riunioni del comitato sono valide quando intervengano almeno sei dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni sulle materie indicate al comma precedente, per le quali occorre la presenza di almeno otto componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
Ai membri del comitato spetta un gettone di presenza e a quelli della segreteria una indennita' nella misura che sara' determinata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni".
Art. 40:
al primo comma le parole "entro il 31 luglio dell'anno successivo" sono sostituite con quelle "entro il 30 settembre dell'anno successivo";
al secondo comma, parte "In entrata", dopo il n. 3 sono inseriti i seguenti numeri:
"4) somme recuperate direttamente dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" in dipendenza di azioni di surrogazione verso imprese poste in liquidazione coatta;
5) rimborsi di anticipazioni effettuate al commissario liquidatore a norma dell'art. 12 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39";
i numeri 4) e 5) diventano, rispettivamente, 6) e 7);
allo stesso secondo comma, parte "In uscita", dopo il n. 1) sono inseriti i seguenti numeri:
"2) somme pagate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per sinistri e per spese di liquidazione in caso di applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 o dell'art. 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738;
3) somme anticipate a norma dell'art. 12 del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, al commissario liquidatore di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;";
gli attuali numeri 2), 3), 4) e 5) diventano rispettivamente, 4), 5), 6) e 7).
Art. 41: il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 31 della legge, il rendiconto deve essere altresi' corredato da un prospetto dal quale deve risultare, in base alle comunicazioni effettuate, a seconda dei casi, dalle imprese designate, dal commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 o dall'impresa cessionaria del portafoglio a norma del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dai predetti soggetti alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto".
Art. 43: al terzo comma le parole "entro tre mesi dalla data di approvazione di detto bilancio" sono sostituite con quelle "entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio".
Art. 48: il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" un prospetto dal quale deve risultare l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto".
Art. 52: al terzo comma la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) dei sinistri, avvenuti nell'esercizio, che alla data di
chiusura dell'esercizio stesso risultino ancora da pagare".
Art. 54: le parole "entro il bimestre successivo" e quelle "entro il 31 maggio" sono sostituite, rispettivamente, con le parole "entro il trimestre successivo" e con quelle "entro il 15 giugno".
Art. 55: al primo comma sono soppresse le parole "che siano stati ad esse denunciati entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data della sua chiusura".
Art. 57: le parole "indicati al primo comma del precedente art. 31" sono sostituite con quelle "indicati all'art. 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295".
Art. 59: al primo comma, parte "In uscita", il n. 4) e' sostituito dal seguente: "la riserva sinistri";
al terzo comma le parole "entro il 30 giugno dell'anno successivo" sono sostituite con quelle "entro il 31 ottobre dell'anno successivo".
Art. 62: al secondo comma le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite con quelle "Entro il 31 ottobre di ciascun anno".
Art. 70: sostituire il testo con il seguente:
"Ai fini del calcolo della riserva sinistri si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio stesso qualunque sia la data della denuncia. Per i sinistri non ancora denunciati entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, si procedera' ad una stima del numero e degli importi dei sinistri stessi da imputare a riserva sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti e dei costi medi dei sinistri denunciati nell'esercizio.
Il risultato di detta stima deve essere comunicato al conto consortile nei termini previsti per l'immissione dei dati indicati alla lettera f) dell'art. 52".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Indicazione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39
Comma 2
Negli articoli 3 e seguenti del presente decreto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e' denominato "legge".
Art. 3
#Comma 1
Rilascio dell'attestazione relativa allo stato del rischio
Comma 2
L'attestazione di cui all'art. 2 della legge deve essere rilasciata dall'assicuratore in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto e' stato stipulato.
L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di proroga tacita del contratto.
Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto e' stato prorogato all'atto della riattivazione.
Nel caso di veicoli a motore assicurati con polizze amministrate con "libro matricola" l'assicuratore non e' tenuto a rilasciare l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualita' assicurativa, con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualita' assicurativa successiva.
Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio tra piu' assicuratori, l'attestazione deve essere rilasciata dall'impresa delegataria.
L'attestazione non deve essere rilasciata per contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno e per quelli che coprono la responsabilita' civile per i danni causati in occasione della partecipazione dei veicoli a motore a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove.
Art. 4
#Comma 1
Modalita' di rilascio dell'attestazione
Comma 2
L'assicuratore rilascia l'attestazione mettendo la stessa, almeno tre giorni non festivi prima di quello di scadenza del contratto, a disposizione del contraente presso l'agenzia o l'ufficio presso il quale il contratto stesso e' stato stipulato o, se diverso, presso l'agenzia o l'ufficio al quale il contratto medesimo e' stato assegnato con il consenso del contraente.
Il contraente, il quale non abbia ritirato l'attestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza del contratto, puo' ugualmente ottenerne a proprie spese il rilascio facendone richiesta all'assicuratore.
Art. 5
#Comma 1
Rilascio di duplicati dell'attestazione
Comma 2
Nel caso in cui l'attestazione si sia accidentalmente deteriorata o comunque sia venuta a mancare l'assicuratore e' tenuto a rilasciare un duplicato su richiesta scritta ed a spese del contraente ed entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 6
#Comma 1
Contenuto dell'attestazione
Comma 2
L'attestazione deve contenere:
a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
b) il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del contraente;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) la forma di tariffa in base alla quale e' stato stipulato il contratto;
e) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
f) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo;
g) i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto e' stato stipulato;
h) la firma dell'assicuratore.
I dati di cui sopra possono essere indicati anche in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
Art. 7
#Comma 1
Consegna dell'attestazione all'assicuratore
Comma 2
Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto e' stipulato con lo stesso assicuratore che l'ha rilasciata.
Il contraente il quale non consegni all'assicuratore l'attestazione, e' tenuto, nel caso che il nuovo contratto venga stipulato con clausola che preveda la variazione del premio ad ogni scadenza annuale in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito piu' elevata ed il contratto e' assegnato a quest'ultima classe.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui il contraente consegni una attestazione rilasciata per un contratto scaduto da piu' di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, salvo che il contraente stesso dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca all'assicuratore la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare.
In presenza di detta dichiarazione, il nuovo contratto e' assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero a quella di ingresso a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione e' stata rilasciata o successivamente.
La disposizione di cui al secondo comma non si applica qualora il contraente provi di aver stipulato il contratto precedente presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il contraente e' tenuto a dichiarare all'assicuratore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, se il contratto ha avuto durata non inferiore ad un anno, o la classe di merito alla quale il precedente contratto era stato assegnato dall'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, se il contratto ha avuto durata inferiore ad un anno. Il contratto e' assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
Il contraente che, alla scadenza di un contratto di durata inferiore all'anno, chieda la stipulazione di un contratto che preveda la variazione del premio ad ogni scadenza annuale in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve esibire all'assicuratore il precedente contratto di durata inferiore all'anno. Il contraente e' tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo ed il contratto e' assegnato a questa ultima classe. Nel caso in cui il precedente contratto di durata temporanea sia stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" il contraente e' tenuto al pagamento del premio previsto per la classe di ingresso.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma del presente articolo qualora il contraente esibisca un contratto di durata temporanea non stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta" scaduto da piu' di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto.
Il contraente che consegni l'attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di sei mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l'assegnazione alla classe di merito prevista dall'attestazione ed al rimborso dell'eventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio sara' rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sara' conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualita'.
Art. 8
#Comma 1
Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del danno
Comma 2
Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni alle cose e di sinistri che, insieme ai danni alle cose o anche senza provocare danni alle cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato che chiede all'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 della legge, deve inoltrare la richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla richiesta deve essere allegata copia del modulo di denuncia previsto dall'art. 5 della legge o, in mancanza di detto modulo, dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo stesso, delle circostanze nelle quali il sinistro si e' verificato, nonche' delle relative conseguenze.
Art. 9
#Comma 1
Requisiti della richiesta di risarcimento
Comma 2
La richiesta di risarcimento per danni a cose conseguenti ai sinistri di cui all'art. 8 deve indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. I giorni in numero non inferiore a otto, devono essere non festivi e successivi a quello del ricevimento da parte dell'assicuratore della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
Per i sinistri di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge il danneggiato che intenda chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione dell'esistenza delle lesioni e, all'atto della richiesta, indicare la durata della inabilita' temporanea, l'eta', l'attivita' di lavoro svolta ed il relativo reddito netto; deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire l'indennita' di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata della inabilita', l'intervenuta guarigione e la entita' del reddito.
Art. 10
#Comma 1
Uffici dell'assicuratore presso i quali deve essere indirizzata la richiesta di risarcimento
Comma 2
La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all'assicuratore presso l'ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero presso l'agenzia presso la quale e' stato concluso il contratto o alla quale quest'ultimo e' stato assegnato ovvero presso la sede sociale.
Art. 11
#Comma 1
Comunicazione al danneggiato dei motivi della mancata offerta di risarcimento
Comma 2
L'assicuratore che ritiene di non poter fare offerta di risarcimento e' tenuto a comunicarne al danneggiato in modo analitico e circostanziato i motivi. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui alla richiesta di risarcimento non sia stata allegata la denuncia di sinistro di cui all'art. 8, purche' la richiesta stessa contenga le indicazioni previste dallo stesso art. 8 e dall'art. 9.
Art. 12
#Comma 1
Pagamento della somma offerta nel caso di accettazione da parte del danneggiato
Comma 2
L'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato, all'indirizzo da questi indicato nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale od assegno di pari importo.
L'assicuratore puo', dandone comunicazione al danneggiato, provvedere al pagamento anche mediante accredito della somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del danneggiato stesso.
Il danneggiato puo', con la comunicazione di accettazione, chiedere di riscuotere la somma direttamente presso gli uffici dell'assicuratore.
Art. 13
#Comma 1
Pagamento della somma offerta nel caso di non accettazione della stessa da parte del danneggiato e nel caso di silenzio del danneggiato stesso
Comma 2
L'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione che la somma offerta non e' stata accettata, corrisponde la somma stessa con le modalita' previste dal precedente articolo ovvero mettendo la medesima a disposizione del danneggiato presso una dipendenza di una azienda di credito ubicata nel comune indicato dal danneggiato stesso nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, o, in mancanza, nel capoluogo di provincia, e ne da' comunicazione al danneggiato.
L'assicuratore, decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, deve, entro i quindici giorni, successivi, corrispondere la somma offerta secondo le modalita' indicate al comma precedente.
Se il danneggiato non riscuote nel termine di un anno la somma messa a sua disposizione presso l'azienda di credito, la stessa potra' essere ritirata dall'assicuratore.
Le disposizioni del presente articolo e di quello precedente si applicano anche nel caso in cui l'assicuratore abbia fatto offerta in presenza di una richiesta di risarcimento non conforme al disposto dei precedenti articoli 8 e 9.
L'inosservanza da parte dell'assicuratore delle disposizioni del presente articolo e di quello precedente puo' essere denunciata dal danneggiato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge.
Art. 14
#Comma 1
Consegna da parte dell'assicuratore del modulo di denuncia di sinistro
Comma 2
L'assicuratore deve consegnare al contraente, in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto e di ogni denuncia di sinistro, unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, un esemplare del modulo di denuncia di cui all'art. 5 della legge.
Art. 15
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 16
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 17
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 18
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 19
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 20
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 21
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 22
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 23
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 24
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 25
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 26
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 27
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))
Art. 28
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 APRILE 2008, N. 98))