((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 6
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 8
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 9
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 11
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 12
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 13
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 14
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))
Art. 15
#Comma 1
Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie (articolo 44, comma 3, lettera c), e comma 4, legge n. 88/2009)
Comma 2
Salvo quanto previsto dal comma 4, e' abrogato l'articolo 20, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato dall'articolo 1, si applica anche ai contratti di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, se l'aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture" sono sostituite dalle seguenti: "per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove".
Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano gia' stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
E' abrogato l'articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73))
Art. 16
#Comma 1
Norma finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.