DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. (10G0074)

Numero 53 Anno 2010 GU 12.04.2010 Codice 010G0074

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-20;53

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 15

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Comma 1

Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie (articolo 44, comma 3, lettera c), e comma 4, legge n. 88/2009)

Comma 2

Salvo quanto previsto dal comma 4, e' abrogato l'articolo 20, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato dall'articolo 1, si applica anche ai contratti di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, se l'aggiudicazione definitiva sia successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.


All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture" sono sostituite dalle seguenti: "per i ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove".


Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i quali siano gia' stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


E' abrogato l'articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73))


Art. 16

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Comma 1

Norma finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.