Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2022, N. 25))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 marzo 2022, n. 25 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13".