Finalita'
Il presente decreto stabilisce i requisiti tecnici delle unita' navali addette alla navigazione interna, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione.
DECRETO LEGISLATIVO
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114
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Preambolo
Art. 1
#Comma 1
Finalita'
Il presente decreto stabilisce i requisiti tecnici delle unita' navali addette alla navigazione interna, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione.
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza
Le unita' navali nuove addette alla navigazione interna sono conformi ai requisiti tecnici del presente decreto. Tale conformita' e' attestata dai certificati europei della navigazione interna di cui agli articoli 8, 9 e 12.
Art. 6
#Comma 1
Attivita' di accertamento e di certificazione
L'attivita' di accertamento e di certificazione e' svolta secondo le disposizioni del presente decreto dall'autorita' competente di cui all'allegato VI mediante la Commissione territoriale della navigazione interna di cui all'articolo 7.
L'autorita' competente di cui all'allegato VI, in occasione del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati previsti dagli articoli 8, 9 e 12, si assicura che le unita' navali addette alla navigazione interna sono conformi ai requisiti tecnici del presente decreto.
La visita iniziale e' effettuata preventivamente alla messa in servizio dell'unita' navale ed e' propedeutica al rilascio da parte dell'autorita' competente di cui all'allegato VI del certificato europeo della navigazione interna di cui all'articolo 8, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2.03, comma 2, dell'allegato V. La visita e' intesa a verificare che l'unita' e' conforme ai requisiti previsti dall'allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all'allegato V.
La visita di rinnovo e' effettuata prima della scadenza del certificato europeo della navigazione interna e ha lo scopo di verificare che l'unita' navale continua a essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 5.
La visita di cui al comma 6 e' eseguita in modo da garantire che il sinistro di cui alla lettera a) non ha comportato alcun danno ai fini della sicurezza della navigazione, che le riparazioni o innovazioni siano state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni e innovazioni e la loro esecuzione siano soddisfacenti e che l'unita' navale risponda a tutte le prescrizioni del presente decreto. La visita prevede prove in navigazione.
La visita volontaria e' effettuata su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante, secondo le modalita' stabilite all'articolo 2.10 dell'allegato V. La visita e' intesa a verificare, laddove richiesto, la conformita' dell'unita' navale ai requisiti aggiuntivi di cui all'allegato III e a quelli ridotti di cui all'articolo 10.
L'autorita' competente di cui all'allegato VI puo' esentare, totalmente o parzialmente, le unita' navali dalle visite di cui al comma 3 se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione di cui all'articolo 19, risulta che l'unita' navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici di cui all'allegato II e rispetta totalmente o parzialmente le disposizioni amministrative di cui all'allegato V.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalita' delle attivita' di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Le visite tecniche di cui all'articolo 6 e la visita di cui all'articolo 12, comma 1, sono effettuate dalla Commissione territoriale della navigazione interna, istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso le autorita' competenti di cui all'allegato VI, secondo quanto disposto dagli articoli 2.03 e 2.10 dell'allegato V. La Commissione effettua anche la visita di cui all'articolo 12, comma 2.
Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente.
I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente e' nominato un supplente.
All'atto delle visite tecniche di cui agli articoli 6 e 12, i componenti della Commissione devono dichiarare di non essere intervenuti nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante.
La Commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi, ove ritenuto necessario, del supporto tecnico e scientifico di esperti, anche indicati dall'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, che forniscono contributi su questioni tecniche, scientifiche e giuridiche.
Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 e' attribuito esclusivamente un rimborso spese da determinare con il decreto di cui all'articolo 23, comma 3.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Le unita' navali di cui all'articolo 2, comma 1, sono munite del certificato europeo della navigazione interna, rilasciato dall'autorita' competente di cui all'allegato VI, secondo il modello previsto nell'allegato VII ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. Il certificato e' appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone navigabili degli Stati membri dell'Unione europea previste dall'articolo 4 della direttiva 2016/1629/UE, tenuto conto degli allegati III e IV. Il certificato e' tenuto a bordo dell'unita' navale.
Il certificato europeo della navigazione interna puo' essere modificato secondo quanto stabilito dall'articolo 2.07 dell'allegato V.
Prima dell'entrata in servizio dell'unita' navale, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, chiede il rilascio del certificato europeo della navigazione interna all'autorita' competente di cui all'allegato VI, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
L'autorita' competente di cui all'allegato VI rilascia, su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante, un certificato europeo della navigazione interna alle unita' navali non soggette alle disposizioni del presente decreto nel caso in cui queste ultime soddisfano i requisiti stabiliti dall'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V.
L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell'allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all'allegato V del presente decreto e' annotata nel certificato europeo. Nel caso in cui l'autorita' competente ritiene che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l'unita' navale puo' continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui e' stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati. I componenti o le parti nuove devono soddisfare i suddetti requisiti. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformita' ai sensi del presente comma.
Un pericolo palese, ai sensi del comma 5, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche dell'unita' navale di cui all'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V. Le deroghe previste negli allegati II e V non vanno considerate come lacune che costituiscono un pericolo palese.
Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, chiede all'autorita' competente di cui all'allegato VI il rinnovo del certificato europeo della navigazione interna prima della scadenza del suo periodo di validita'. Il certificato e' rinnovato a seguito dell'ispezione di cui all'articolo 6, comma 5, intesa a verificare che l'unita' navale continua a essere conforme ai requisiti tecnici del presente decreto. L'autorita' competente di cui all'allegato VI rinnova il certificato secondo quanto stabilito all'articolo 2.09 dell'allegato V.
A seguito della visita tecnica di cui all'articolo 6, comma 6, prima di un nuovo viaggio dell'unita' navale, e' rilasciato un nuovo certificato europeo della navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche dell'unita' navale, oppure il certificato esistente e' modificato di conseguenza. Nel caso in cui il certificato precedente e' stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente di cui all'allegato VI informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorita' dello Stato membro dell'Unione europea che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo.
Al momento del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorita' competente di cui all'allegato VI verifica che non siano stati gia' rilasciati validi certificati della navigazione interna da parte di altri Stati membri dell'Unione europea nonche' validi certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto.
Il periodo di validita' del certificato europeo della navigazione interna e' annotato sul certificato.
In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante, la validita' del certificato europeo della navigazione interna puo' essere prorogata senza visita tecnica dell'autorita' competente di cui all'allegato VI. La proroga della validita' e' indicata su detto certificato, secondo quanto stabilito dall'articolo 2.09 dell'allegato V, e non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Le unita' navali munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione interna nelle vie navigabili indicate nell'allegato I senza necessita' del certificato di cui all'articolo 8.
Le unita' navali provviste del certificato di cui al comma 1 che intendono usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'articolo 10 sono munite di un certificato supplementare europeo della navigazione interna, rilasciato su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unita' navale, o del loro rappresentante, dall'autorita' competente di cui all'allegato VI secondo il modello previsto nell'allegato VII e da tenersi a bordo, su presentazione del certificato previsto dalla Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata e alle condizioni di cui all'articolo 10.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Alle unita' navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all'allegato I e' consentita la riduzione dei requisiti tecnici di cui all'allegato II e delle disposizioni amministrative di cui all'allegato V, limitatamente agli elementi di cui all'allegato IV.
La riduzione dei requisiti tecnici e' prevista con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa consultazione della Commissione europea.
La conformita' ai requisiti ridotti e' attestata dai certificati di cui agli articoli 8 e 9.
L'amministrazione notifica la riduzione dei requisiti tecnici alla Commissione europea almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Ferma restando la necessita' di mantenere un adeguato livello di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della navigazione interna nazionale, in quanto costituita da vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri dell'Unione europea, puo' autorizzare deroghe all'applicazione delle norme di ordine tecnico contenute negli allegati del presente decreto per percorsi entro una zona geografica limitata o all'interno di zone portuali.
L'autorita' competente di cui all'allegato VI annota nel certificato europeo della navigazione interna e, laddove previsto, nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 le deroghe di cui al comma 1 e le deroghe di cui agli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dagli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629.
L'amministrazione notifica le deroghe autorizzate ai sensi del comma 1 alla Commissione europea.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
L'autorita' competente di cui all'allegato VI puo' rilasciare, dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta del proprietario, o del suo rappresentante, il certificato di cui al comma 1 a un galleggiante e a un impianto galleggiante, nel caso in cui l'ente competente in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione interna, subordina l'autorizzazione a effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di detto certificato.
Nel caso previsto dal comma 1, lettera f), il certificato provvisorio europeo della navigazione interna e' valido per sei mesi e puo' essere prorogato per periodi di sei mesi finche' la Commissione europea non adotta i propri atti di esecuzione previsti dagli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629.
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
In caso di furto, smarrimento o distruzione dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, l'autorita' competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore dell'unita' navale o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti.
In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di cui all'articolo 12 relativo ai galleggianti e agli impianti galleggianti, l'autorita' competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario o dal suo rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia di cui al comma 1.
Nel caso in cui i certificati sono danneggiati, l'autorita' competente che li ha rilasciati provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato. Il certificato sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Il diniego sul rilascio o rinnovo dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 e' motivato e notificato all'interessato. I certificati sono revocati dall'autorita' competente di cui all'allegato VI, nel caso in cui l'unita' navale non e' piu' conforme ai requisiti tecnici del certificato.
Art. 15
#Comma 1
Riconoscimento di certificati di navigabilita' interna emessi da Paesi terzi
Nell'attesa che siano conclusi accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilita' tra l'Unione europea e i Paesi terzi, le unita' navali dei Paesi terzi possono effettuare navigazione interna nel territorio nazionale, a condizione che il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presentino una istanza all'autorita' competente di cui all'allegato VI per il riconoscimento del certificato di navigabilita', o sottopongano l'unita' navale a visita tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna.
Il certificato di navigabilita' debitamente riconosciuto o il certificato europeo della navigazione interna sono tenuti a bordo.
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
L'autorita' competente di cui all'allegato VI detiene un registro, conforme all'allegato VIII, di tutti i certificati rilasciati o rinnovati ai sensi del presente decreto, secondo le disposizioni amministrative di cui all'articolo 2.17 dell'allegato V.
Comma 3
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Ad ogni unita' navale e' assegnato per la propria intera vita un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo le disposizioni di cui all'allegato II e all'articolo 2.18 dell'allegato V.
Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) e' attribuito dall'autorita' competente di cui all'allegato VI ed e' inserito nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, al momento del rilascio di questi ultimi.
L'amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti di cui al comma 2.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Nel caso di demolizione dell'unita' navale, l'autorita' competente di cui all'allegato VI elimina dalla banca dati europea degli scafi (EHDB) i dati e le informazioni di cui al comma 1.
L'amministrazione puo' trasferire i dati di cui al comma 1 a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, purche' il trasferimento sia effettuato per singole unita' e siano soddisfatti i requisiti della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia e dell'interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'accesso alla banca europea degli scafi (EHDB).
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Gli organismi di classificazione esercitano sulle unita' navali, sui galleggianti e sugli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna compiti di controllo tecnico rientranti nel campo di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, anche finalizzati al rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, fermo restando il potere di rilascio dei relativi certificati da parte dell'autorita' competente di cui all'allegato VI.
Per eseguire i compiti di cui al comma 1, l'organismo, stabilito nel territorio nazionale, deve essere autorizzato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nonche' riconosciuto dalla Commissione europea.
L'organismo di classificazione, per essere autorizzato ai sensi del comma 2, deve presentare domanda di autorizzazione all'amministrazione, corredata da tutte le informazioni e la documentazione necessaria per verificare che esso sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato IX. L'amministrazione avvia l'attivita' istruttoria e adotta i provvedimenti di autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
L'amministrazione presenta alla Commissione europea la domanda di riconoscimento dell'organismo di classificazione, corredata dall'autorizzazione nazionale di cui al comma 3. Entro dieci giorni dal riconoscimento da parte della Commissione europea, l'amministrazione trasmette all'organismo di classificazione l'autorizzazione di cui al comma 3 e il provvedimento di riconoscimento della Commissione europea.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 3.
L'amministrazione verifica che gli organismi di classificazione svolgono efficacemente i compiti per i quali sono stati autorizzati.
L'amministrazione trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui queste sono state realizzate.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)).
Nel caso in cui la Commissione europea richieda informazioni sulla competenza di un organismo di classificazione autorizzato o sulla sua ottemperanza ai requisiti e alle responsabilita' cui e' sottoposto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce tutte le informazioni richieste. L'amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 11 e 12, indicandone le motivazioni, anche al fine della sospensione o della revoca del riconoscimento.
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento da parte della Commissione europea.
Gli organismi di classificazione gia' riconosciuti anteriormente al 6 ottobre 2016 in conformita' della direttiva 2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi del presente decreto. Ad essi si estendono integralmente le disposizioni recate dal presente articolo.
L'amministrazione comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi degli organismi di classificazione per i quali ha richiesto il riconoscimento.
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
L'attivita' di vigilanza e ispezione sulla rispondenza delle unita' navali, dei galleggianti e degli impianti galleggianti alle disposizioni del presente decreto spetta all'autorita' competente.
L'autorita' competente puo' accertare con un'ispezione in qualsiasi momento se una unita' navale, un galleggiante e un impianto galleggiante e' in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del presente decreto e la conformita' dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante a quanto in esso dichiarato. Essa puo' accertare anche se gli stessi rappresentano un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la sicurezza della navigazione.
Se nel corso di un'ispezione di cui al comma 2, l'autorita' competente rileva che il certificato di una determinata unita' navale, galleggiante e impianto galleggiante non e' valido o che gli stessi non soddisfano i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidita' o la non conformita' ai requisiti non comportano alcun pericolo manifesto, obbliga il proprietario, l'armatore o il loro rappresentante, ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine stabilito. L'autorita' competente che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato o prorogato il certificato e' informata entro sette giorni dall'ispezione.
Se nel corso dell'ispezione di cui al comma 2, l'autorita' competente rileva che il certificato non e' conservato a bordo o che l'unita' navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante e' manifestamente causa di pericolo, tale autorita' puo' vietare al comandante dell'unita' navale o al responsabile del galleggiante di proseguire il viaggio finche' non siano state adottate le necessarie misure riparatrici.
L'autorita' competente, se ritiene che una unita' navale, un galleggiante e un impianto galleggiante addetto alla navigazione, anche temporanea, su vie navigabili interne nel territorio nazionale, benche' risulti, in base alla documentazione, conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di pericolo palese per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilita' e manovrabilita' o le caratteristiche specifiche ai sensi dell'allegato II, puo' sospenderne l'attivita', ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione entro sette giorni all'autorita' competente di cui all'allegato VI del presente decreto o all'autorita' dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.
L'autorita' competente puo', mediante apposite prescrizioni proporzionate alla situazione di pericolo, autorizzare l'unita' navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante a raggiungere senza rischi apposito luogo per eseguire ispezioni o riparazioni, nel caso consentendo anche la cessazione delle operazioni di trasporto in atto.
L'autorita' competente che impedisce a una unita' navale, galleggiante e impianto galleggiante di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, la sua intenzione di intervenire in tal senso se non e' posto rimedio alle mancanze riscontrate, e' tenuta a informare immediatamente in merito alla decisione adottata o che intende adottare l'autorita' competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato i certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, nonche' l'amministrazione. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'autorita' competente, l'amministrazione informa l'autorita' dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.
Tutte le decisioni, adottate in applicazione delle disposizioni del presente decreto, che hanno per effetto di impedire a una unita' navale, un galleggiante e un impianto galleggiante di proseguire il viaggio, devono essere dettagliatamente motivate e notificate immediatamente alla parte interessata, che e' nel contempo informata della possibilita' di esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti e dei relativi termini di presentazione.
Comma 3
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, e' data attuazione alle norme dell'Unione europea in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 6, l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 3, l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 7, l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 3, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave ovvero al responsabile del galleggiante speciale nel caso in cui la nave o il galleggiante speciale non sono dotati dei certificati in corso di validita'.
Al proprietario, al comandante e all'armatore dell'unita' navale, nonche' al proprietario del galleggiante o dell'impianto galleggiante, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante, ovvero ai loro rappresentanti, che nei casi previsti dall'articolo 12, commi 1 e 2, naviga senza avere ottenuto il rilascio del certificato provvisorio previsto dal medesimo articolo, si applica la pena di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante dell'unita' navale, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante nel caso in cui l'unita' navale, il galleggiante o l'impianto galleggiante non e' dotato del certificato provvisorio in corso di validita'.
Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorita' competente per il riconoscimento del certificato di navigabilita' o non sottopone l'unita' navale a visita ai sensi dell'articolo 6, comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
Il comandante della nave o il responsabile del galleggiante speciale che, su disposizione dell'autorita' competente, non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attivita' dell'unita' navale o di adottare le misure di sicurezza aggiuntive e non rispetta il divieto di cui all'articolo 20, comma 4, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
Il responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante che, su disposizione dell'autorita' competente, non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attivita' del galleggiante o dell'impianto galleggiante nonche' di adottare le misure di sicurezza aggiuntive e non rispetta il divieto di cui all'articolo 20, comma 4, e' soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui agli articoli 2.03, comma 1, lettera a) e 2.07, comma 1, dell'allegato V e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 1548 euro.
Il proprietario, l'armatore dell'unita' navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui all'articolo 2.18 dell'allegato V e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1032 euro a 3098 euro.
Il comandante della nave o il responsabile del galleggiante speciale che non detiene a bordo il certificato di cui agli articoli 8, 9, 12, o 15, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione.
Il responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante che non detiene a bordo il certificato di cui all'articolo 12, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione.
Il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' trasmesso all'autorita' competente come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione interna.
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Le spese relative alle attivita' delle commissioni di cui all'articolo 7 sono a totale carico del proprietario dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante, nonche' dell'armatore dell'unita' navale.
Gli oneri relativi al rilascio, rinnovo, proroga e alla sostituzione dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, quelli per il riconoscimento di certificati di navigabilita' interna emessi da Paesi terzi di cui all'articolo 15, quelli per l'istituzione e mantenimento del registro certificati di cui all'articolo 16, per l'esecuzione delle visite tecniche di cui agli articoli 6 e 12, quelli per l'assegnazione del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'articolo 17, quelli per le menzioni e modifiche del certificato europeo della navigazione interna di cui all'articolo 2.07 dell'allegato V sono a totale carico del proprietario dell'unita' navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante nonche' dell'armatore dell'unita' navale.
Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime tariffe.
Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.
Gli oneri relativi alle attivita' di valutazione, autorizzazione e vigilanza degli organismi di classificazione di cui all'articolo 19 sono a totale carico dei medesimi organismi.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti per le attivita' di cui al comma 4 nonche' dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.
Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui ai commi 1 e 2.
Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 4.
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Le norme di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 continuano ad applicarsi alle unita' navali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, qualora non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.