All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
Comma 2
All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, dopo le parole «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a euro diecimila».
Art. 6
#Comma 1
Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898
Comma 2
All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» e' inserito il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».
Art. 7
#Comma 1
Adeguamento normativo
Comma 2
In ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle parole «Comunita' europee» dovra' intendersi come riferimento alle parole «Unione europea».
Art. 9
#Comma 1
Invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.