((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 104))
((1))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti gia' soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati".