L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita' e nel rispetto dei limiti
stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° marzo 2002, n. 39.