DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi. (22G00089)

Numero 82 Anno 2022 GU 01.07.2022 Codice 22G00089

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;82

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto stabilisce i requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025.


Il presente decreto si applica alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112».


Il presente decreto fa salve le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 3 maggio del 2019, n. 37.


Art. 3

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Comma 1

Requisiti di accessibilita'


I prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere conformi ai requisiti di accessibilita' di cui alle sezioni I e, salvo i terminali self-service, II dell'allegato I.


I servizi di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere conformi ai requisiti di accessibilita' di cui alle sezioni III e IV dell'allegato I.


Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilita' di cui al comma 2.


Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'Autorita' politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, definisce apposite linee guida per facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilita' dei prodotti e dei servizi da parte delle microimprese, previa consultazione delle stesse.


La raccolta delle comunicazioni di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere conforme agli specifici requisiti di accessibilita' previsti dalla sezione V dell'allegato I.


Art. 4

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Comma 1

Requisiti supplementari per i servizi di trasporto

Comma 2

I servizi conformi ai requisiti sulla fornitura di informazioni accessibili e sulle informazioni sull'accessibilita' previsti dai regolamenti (CE) n. 261/2004, n. 1107/2006, n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011, nonche' dagli atti adottati sulla base del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, si considerano conformi ai corrispondenti requisiti di accessibilita' previsti dal presente decreto, salvo che esso preveda requisiti ulteriori. In tal caso i servizi si considerano conformi se soddisfano anche tali ultimi requisiti.


Art. 5

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Comma 1

Libera circolazione

Comma 2

La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti o la fornitura sul territorio nazionale dei servizi conformi alle disposizioni del presente decreto non puo' essere impedita per motivi relativi ai requisiti di accessibilita'.


Art. 6

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Comma 1

Obblighi del fabbricante

Comma 2

Il fabbricante dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, certifica che i prodotti immessi sul mercato sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3.


Il fabbricante prepara la documentazione tecnica in conformita' all'allegato III ed esegue o fa eseguire la procedura di valutazione della conformita' di cui al medesimo allegato, e, se positiva, redige la dichiarazione UE di conformita' e appone la marcatura CE.


Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformita' per un periodo di cinque anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.


Il fabbricante garantisce che sono predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie sia mantenuta conforme a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 3, tenendo conto delle variazioni della progettazione, delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' del prodotto.


Il fabbricante garantisce che sui prodotti sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o altro elemento idoneo a consentirne l'identificazione, ovvero, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.


Il fabbricante indica sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio d'impresa e l'indirizzo al quale puo' essere contattato, ovvero, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un'unica sede presso la quale il fabbricante puo' essere contattato. I dati di recapito sono redatti in lingua italiana ovvero in inglese.


Il fabbricante garantisce che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in inglese. Tali istruzioni e informazioni, nonche' l'eventuale etichettatura di cui al presente articolo, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.


Qualora il fabbricante accerti, ovvero abbia motivo di ritenere che il prodotto non e' conforme ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, adotta immediatamente le misure necessarie ad adeguarlo ai suddetti requisiti, ovvero, ove cio' non sia possibile, a ritirarlo dal mercato. Esso informa immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e le autorita' nazionali competenti negli stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, il fabbricante tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilita' applicabili e dei relativi reclami.


Il fabbricante fornisce, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrarne la conformita' nella lingua italiana ovvero in inglese. Il fabbricante ha l'obbligo di cooperare, su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri per rendere i prodotti conformi ai requisiti.


Art. 7

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Comma 1

Rappresentante autorizzato

Comma 2

L'ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 6 e l'elaborazione della documentazione tecnica di cui al medesimo articolo non possono rientrare nel mandato del rappresentante autorizzato.


Art. 8

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Comma 1

Obblighi dell'importatore

Comma 2

L'importatore immette sul mercato solo prodotti conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3.


Prima di immettere un prodotto sul mercato, l'importatore verifica che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformita' stabilita all'allegato III. Esso assicura che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica prescritta dall'allegato III, che il prodotto rechi marcatura CE e sia accompagnato dall'ulteriore documentazione prescritta dal presente decreto e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 6.


L'importatore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, ne informa il fabbricante e l'autorita' di vigilanza competente e non immette il prodotto sul mercato finche' esso non sia stato reso conforme.


L'importatore indica sul prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio d'impresa e l'indirizzo al quale puo' essere contattato oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. I dati di recapito sono redatti in lingua italiana e in lingua inglese per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza competenti.


L'importatore garantisce che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.


L'importatore garantisce che, fino a quando prodotto e' sotto la propria responsabilita', le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili.


L'importatore tiene una copia della dichiarazione UE di conformita' a disposizione dell'autorita' di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato e provvede affinche', su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tale autorita'. L'importatore che accerti, ovvero abbia motivo di ritenere, che un prodotto che ha immesso sul mercato non e' conforme ai requisiti di accessibilita', adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, l'importatore informa immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e a eventuali misure correttive adottate. In tali casi, l'importatore tiene un registro dei prodotti che non sono conformi ai requisiti di accessibilita' applicabili e dei relativi reclami.


L'importatore ha l'obbligo di fornire, su richiesta, al Ministero dello sviluppo economico ovvero alle autorita' nazionali competenti degli Stati membri, le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformita' del prodotto, nella lingua italiana ovvero in inglese. L'importatore ha l'obbligo di cooperare, su richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dal Ministero ovvero dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.


Art. 9

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Comma 1

Obblighi del distributore

Comma 2

Prima di immettere un prodotto a disposizione sul mercato, il distributore verifica che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana ovvero in lingua inglese e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8.


Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere, che un prodotto non e' conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, non immette il prodotto sul mercato finche' esso non sia stato reso conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore e il Ministero dello sviluppo economico.


Il distributore garantisce che, fino a quando un prodotto e' sotto la propria responsabilita', le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili.


Il distributore che accerta, o ha motivo di ritenere che un prodotto che ha reso disponibile sul mercato non e' conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili ai sensi del presente decreto, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo dal mercato. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, il distributore ne informa immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto ai quali il prodotto non e' conforme e le eventuali misure correttive adottate.


Il distributore, su richiesta motivata del Ministero dello sviluppo economico ovvero delle autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, fornisce le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrarne la conformita' e collabora, su loro richiesta, all'attuazione delle iniziative assunte dal Ministero dello sviluppo economico ovvero dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri per eliminare la non conformita' ai requisiti di accessibilita' applicabili ai prodotti che ha immesso sul mercato.


Art. 10

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Comma 1

Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori

Comma 2

L'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifica un prodotto gia' immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3 e' considerato fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6.


Art. 11

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Comma 1

Identificazione degli operatori economici

Comma 2

Gli operatori economici di cui agli articoli da 6, 7, 8 e 9 indicano alle autorita' di vigilanza che ne facciano richiesta ogni operatore economico che abbia fornito loro un determinato prodotto ovvero l'operatore economico cui essi stessi abbiano fornito un determinato prodotto.


Gli operatori economici di cui agli articoli da 6 a 9 sono tenuti a conservare e rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di cinque anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto e per un periodo di cinque anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.


Art. 12

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Comma 1

Obblighi del fornitore di servizi

Comma 2

Il fornitore di servizi progetta e fornisce i servizi in conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, comma 2. Nei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e' assicurata, ove possibile, la disponibilita' di piu' canali sensoriali.


Il fornitore di servizi predispone le informazioni necessarie in conformita' dell'allegato IV indicando le modalita' con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilita'. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilita'. Il fornitore di servizi conserva dette informazioni finche' il servizio e' operativo.


I siti web e le applicazioni mobili che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale indicano anche i percorsi accessibili alle persone con disabilita'.


Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 il fornitore di servizi predispone le misure necessarie a garantire la costante conformita' della prestazione ai requisiti di accessibilita' tenendo conto delle variazioni delle caratteristiche della fornitura del servizio, dei requisiti di accessibilita' applicabili e delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento alle quali il servizio e' dichiarato conforme ai requisiti di accessibilita'.


In caso di non conformita', il fornitore di servizi adotta le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilita', il fornitore di servizi ne informa immediatamente l'Agenzia per l'Italia Digitale e le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, indicando, in particolare, i requisiti rispetto ai quali il servizio non e' conforme e le misure correttive adottate.


Il fornitore di servizi, su richiesta motivata dell'Agenzia per l'Italia Digitale e delle autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, comunica le informazioni necessarie per dimostrare la conformita' del servizio ai requisiti di accessibilita' applicabili e, ove richiesto, collabora con esse all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilita'.


Art. 13

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Comma 1

Modifica sostanziale e onere sproporzionato

Comma 2

Gli operatori economici valutano se ricorre una delle condizioni di cui al comma 1. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata sulla base dei criteri di cui all'allegato V.


Gli operatori economici documentano la valutazione di cui al comma 2 e ne conservano i risultati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dall'ultima messa a disposizione di un prodotto sul mercato ovvero dall'ultima fornitura di un servizio. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle autorita' competenti degli Stati membri in cui il prodotto e' stato messo a disposizione del mercato ovvero e' fornito il servizio, gli operatori economici forniscono copia della valutazione di cui al comma 2.


In deroga al comma 3, le microimprese che trattano prodotti sono esenti dal requisito di documentare la valutazione. Se tuttavia il Ministero dello sviluppo economico lo richiede, le microimprese che trattano prodotti e che hanno scelto di invocare il comma 1 forniscono gli elementi di fatto relativi alla valutazione di cui al comma 2.


Agli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici o privati, al fine di migliorare l'accessibilita', non si applica il comma 1, lettera b).


Qualora gli operatori economici, fatta eccezione per le microimprese, invochino il comma 1 per uno specifico prodotto o servizio, ne informano le autorita' di vigilanza del mercato o le autorita' responsabili della conformita' dei servizi competenti dello Stato membro in cui il prodotto specifico e' immesso sul mercato o e' fornito il servizio specifico.


Art. 14

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Comma 1

Presunzione di conformita'


I prodotti e i servizi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sono considerati conformi ai requisiti di accessibilita' del presente decreto contemplati da tali norme o parti di esse.


I prodotti e i servizi conformi alle specifiche tecniche o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di accessibilita' del presente decreto nella misura in cui dette specifiche tecniche o parti di esse contemplano tali requisiti.


Art. 15

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Comma 1

Dichiarazione UE di conformita' dei prodotti


La dichiarazione UE di conformita' rilasciata dal fabbricante attesta la conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui all'articolo 3. Nei casi di cui all'articolo 13 la dichiarazione UE di conformita' attesta quali requisiti di accessibilita' non sono applicabili.


La dichiarazione UE di conformita' e' redatta anche in lingua italiana secondo lo schema previsto dall'allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati all'allegato III del presente decreto ed e' aggiornata nel caso di modifiche alla progettazione o alle caratteristiche del prodotto ovvero nel caso di modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche di riferimento. I requisiti concernenti la documentazione tecnica evitano l'imposizione di un onere indebito per le microimprese e le piccole e medie imprese.


Se al prodotto si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformita', viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformita' in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.


Con la dichiarazione UE di conformita' il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto.


Art. 16

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Comma 1

Marcatura CE dei prodotti

Comma 2

La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed e' apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Qualora cio' sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio e' apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.


Art. 17

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Comma 1

Vigilanza del mercato dei prodotti

Comma 2

Ai prodotti si applicano gli articoli 15, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 765/2008.


Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla conformita' degli operatori economici ai requisiti di accessibilita' applicabili e in merito alla valutazione di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in formato accessibile fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 5, del Regolamento CE 765/2008, relativamente al dovere di riservatezza per la tutela dei segreti commerciali e dei dati personali.


Art. 18

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Comma 1

Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilita'


Qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, valuta il prodotto rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano a tal fine con il Ministero dello sviluppo economico. Se il Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, richiede all'operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformita', da esso stabilito.
Qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato, il Ministero indica all'operatore un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato.


Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.


Qualora ritenga che la non conformita' non sia limitata al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure imposte all'operatore economico.


L'operatore economico garantisce che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti dei prodotti non conformi che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione.


Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. Esso informa, senza ritardo, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.


((6-bis. Nei casi di avvio della procedura ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/882 da parte dell'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le sue obiezioni))


Qualora, decorsi novanta giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 5, secondo periodo, non vengano sollevate obiezioni ne' dalla Commissione ne' da altro Stato membro contro la misura provvisoria adottata dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura e' da ritenersi giustificata. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinche' siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato.


Al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo sviluppo economico mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.


Art. 19

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Comma 1

Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti
non conformi ai requisiti di accessibilita'


Se, all'esito della procedura di salvaguardia dell'Unione cui all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 882/2019, la misura di cui all'articolo 18, comma 5, e' ritenuta ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla sua revoca. Se la misura adottata da un altro Stato membro, all'esito della procedura di cui al primo periodo, e' ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato e ne informa la Commissione europea.


Art. 20

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Comma 1

Non conformita' formale


Se alla scadenza del termine di cui al comma 1 la non conformita' permane, l'autorita' di vigilanza adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.


Art. 21

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Comma 1

Conformita' dei servizi


L'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualita' di Autorita' di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilita' applicabili, ne valuta la conformita' rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Se accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti di accessibilita' di cui al presente decreto, l'Agenzia richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformita', da essa stabilito. Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l'Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all'oscuramento dello specifico servizio che non rispetta i requisiti di accessibilita' e, ove necessario, o al ritiro dell'applicazione mobile dallo store, ovvero adotta le necessarie misure inibitorie dell'utilizzo del servizio.
Tali misure sono adottate secondo i principi di proporzionalita' e ragionevolezza e sono, comunque, revocate se il fornitore si adegua al rispetto delle misure correttive. Qualora la mancata adozione delle misure correttive inerisca a servizi di trasporto, prima di adottare le misure inibitorie, l'Agenzia acquisisce il parere dell'Autorita' per la regolazione dei trasporti.


L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), adotta apposite Linee guida per assicurare l'attuazione del presente articolo. Per i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), le linee guida sono adottate acquisito il parere dell'Autorita' per la regolazione dei trasporti.


Il fornitore di servizi adotta le opportune misure correttive per adeguare i servizi non conformi.


L'Agenzia informa il pubblico delle modalita' attraverso le quali possono essere presentati i reclami, nonche' delle attivita' e delle decisioni conseguenti, avendo cura di fornire tali informazioni in formati accessibili.


Le funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilita' dei terminali self-service di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), numero 5), utilizzati per i servizi di trasporto, spettano ai soggetti pubblici che hanno affidato ovvero autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto. Per la verifica di conformita', il controllo sull'attuazione delle misure correttive ed i reclami si applicano le procedure previste dalle relative discipline di settore.


La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni relative alla identificazione delle autorita' di vigilanza, i relativi ambiti di competenza e le decisioni adottate dalle stesse in ordine all'attivita' svolta al fine assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra informazione utile.


Al fine di supportare le funzioni attribuite all'Agenzia per l'Italia Digitale mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo e' autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023.


Art. 22

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Comma 1

Accessibilita' nel quadro di altri atti dell'Unione


Per i prodotti e i servizi di cui all'articolo 1 del presente decreto, i requisiti di accessibilita' di cui all'allegato I costituiscono i requisiti di accessibilita' obbligatori ai sensi degli articoli 68 e 170 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


Un prodotto o servizio le cui caratteristiche, i cui elementi o le cui funzioni sono conformi ai requisiti di accessibilita' di cui alla sezione VI dell'allegato I e' considerato conforme ai pertinenti obblighi stabiliti in atti dell'Unione, per quanto concerne l'accessibilita', per le caratteristiche, elementi o funzioni, disciplinati dal presente decreto salvo altrimenti disposto.


Art. 23

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Comma 1

Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione

Comma 2

La conformita' alle norme armonizzate e alle specifiche tecniche, o a parti di esse, adottate ai sensi dell'articolo 14, crea una presunzione di conformita' all'articolo 22, nella misura in cui tali norme e specifiche tecniche, o parti di esse, soddisfano i requisiti di accessibilita' del presente decreto.


Art. 24

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi di esenzione di cui agli articoli 3, comma 3, e 13, comma 1, l'operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, commi da 1 a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da 1 a 4, 10 e 12, commi da 1 a 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo conto dell'entita' della non conformita', del numero delle unita' di prodotti o di servizi non conformi nonche' del numero degli utenti coinvolti. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si applica, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 9, comma 1-bis, della medesima legge.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera a quanto disposto dall'autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 21, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 6, comma 9, 7, comma 1, 8, comma 8, 9, comma 5, 11, 12, comma 5, e 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilita' per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.


Il presente articolo non si applica ai fatti commessi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


Art. 25

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non piu' di cinque anni da tale data.


I terminali self-service utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non piu' di venti anni dalla loro messa in funzione.


Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 24, a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, comma 3, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, commi 2 e 2-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4.


All'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 5 novembre 2022.».


((4-bis. Le autorita' di vigilanza di cui al presente decreto comunicano alla Commissione, in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione medesima di redigere la relazione di cui all'articolo 33 della direttiva (UE) 2019/882))


Art. 26

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Comma 1

Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia Digitale

Comma 2

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, e' autorizzata a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 15 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza.


((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199)).


Per lo svolgimento delle procedure concorsuali le predette amministrazioni si avvalgono della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), ai sensi dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ((Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 764.363 annui a decorrere dall'anno 2026)).


Art. 27

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 21 e 26, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2023, ad euro 1.000.000 per l'anno 2024 e ad euro 3.569.784 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.