DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1972, n. 788

Numero 788 Anno 1972 GU 20.12.1972 Codice 072U0788

urn:nir:stato:regio.decreto:1872-04-28;788

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 14:43:29

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare fino al 31 dicembre 1973 la scadenza dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

#

Comma 1


I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, che scadono nel periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1974 sono prorogati fino a tale data tanto per l'Amministrazione finanziaria che per i contribuenti.
Sono altresì prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse.
((2))

Art. 2

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1972

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - VALSECCHI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 34 - CARUSO