DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.

Numero 298 Anno 1999 GU 27.08.1999 Codice 099G0375

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;298

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto legislativo fissa prescrizioni minime di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca quali definite all'articolo 2.


Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonche' della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.


Art. 3

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Comma 1

Obblighi dell'armatore

Comma 2

L'armatore, fatta salva la responsabilita' del coman- dante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonche' delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.


Art. 4

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Comma 1

Requisiti di sicurezza e di salute

Comma 2

Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro il 23 novembre 2002.


Art. 5

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Comma 1

Informazione dei lavoratori

Art. 6

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Comma 1

Formazione dei lavoratori

Comma 2

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c).


Art. 8

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Comma 1

Vigilanza

Art. 9

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

L'armatore e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettere a), c), d), e) ed f), 4 e 7.


L'armatore ed il comandante sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 2, lettera g).

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/09/1999, n. 215 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 10

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.