REGIO DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 581/1946 - Norme tributarie sulle concessioni governative.

Norme tributarie sulle concessioni governative.

Numero 581 Anno 1946 GU 11.07.1946 Codice 046U0581

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-07;581

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Testo vigente

Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, che approva il testo della legge sulle concessioni governative, modificato dai R. decreto 20 marzo 1936, n. 1418;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato F portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288, con modifiche;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione delle firme;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, sull'aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili;
Ritenute la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1


Le tasse sui provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, dichiarazioni, legalizzazioni, registrazioni, disciplinari, nulla osta e simili) elencati nell'annessa tabella, allegato A, sono dovute nella misura stabilita dalla tabella stessa.

Art. 2

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Comma 1


Per gli atti in forma pubblica amministrativa stipulati nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato ed uffici dipendenti, sono stabiliti a favore dell'Erario, in conformità della tariffa notarile, i diritti di segreteria indicati nell'annessa tabella, allegato B.

Art. 3

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Comma 1


Le tabelle allegato A ed allegato B, con le note in esse contenute, firmate dal Ministro per le finanze, fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entrerà in vigore col primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 5

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Comma 1


Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione, ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dalla tabella A, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi.
Allorchè la somma dei dodicesimi dovuti, presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera; ed allorchè la data di scadenza presenti una frazione di mese, questa frazione sarà computata per un mese intero.
Tale differenza di tassa dovrà essere corrisposta nel modo indicato dalle rispettive voci della tabella A, e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le tasse pagate con carta bollata speciale, la differenza sarà corrisposta con marche.
Per il mancato pagamento nei termini stabiliti della differenza di tassa dovuta, si incorre nella pena pecuniaria prevista dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, salvo che nella tabella A non sia stabilita una diversa sanzione.

Art. 6

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Comma 1


Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 335. - FRASCA