Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 dicembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
#Comma 1
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, è così modificato:
a) all'art. 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina, suina, ovina e caprina";
b) il titolo del capitolo I è sostituito dal seguente: "Importazione degli animali della specie bovina, suina e caprina";
c) all'art. 4, comma 1, lettera a) punto 1), infine è aggiunta la seguente frase: "la peste dei piccoli ruminanti, la malattia emorragica enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e la febbre della valle del Rift";
d) all'art. 4, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) deroghe ad un determinato Paese terzo, che opera garanzie sanitarie equivalenti in materia di tubercolosi dei bovini, di brucellosi dei bovini e dei suini, e per quanto riguarda le malattie degli ovini e dei caprini, equivalenti a quelle di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556";
e) all'art. 5, comma 1, dopo le parole: "vaccinati contro l'afta epizootica delle specie" e prima delle parole: "provenienti dal Paese terzo" le parole "bovina e suina" sono sostituite da quelle "bovina, suina, ovina e caprina";
f) all'art. 6, comma 1, le parole da "bovina" a "suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina";
g) all'art. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
L'importazione degli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina è ammessa soltanto dietro presentazione di un certificato riconosciuto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore";
L'importazione degli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina è ammessa soltanto dietro presentazione di un certificato riconosciuto da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore";
h) all'art. 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli animali della specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti al loro arrivo a controllo sanitario, indipendentemente dal regime doganale sotto il quale essi sono dichiarati";
i) all'art. 8, comma 2, le parole da "bovina" a "suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina";
l) all'art. 8, comma 2, lettera c), dopo le parole: "e successive modifiche" e prima delle parole: "non sono state osservate" è aggiunta la seguente frase: "nonchè da quelle figuranti nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556";
m) all'art. 8, comma 4, dopo le parole: "gli animali delle spe- cie" le parole "bovina e suina" sono sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, il 3 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 7
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, il 3 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 7