DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. (16G00137)

Numero 128 Anno 2016 GU 14.07.2016 Codice 16G00137

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/53/UE, detta le norme per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio.


Il presente decreto non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I.


Il presente decreto non si applica alle apparecchiature radio usate esclusivamente nelle attivita' concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e nelle attivita' dello Stato in materia di diritto penale.


Alle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto non si applica la direttiva 2014/35/UE e la relativa normativa di attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per stabilire se determinate categorie di prodotti elettrici o elettronici rientrino o meno nella definizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.


Art. 3

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Comma 1

Requisiti essenziali

Comma 2

Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.


Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformita' ai seguenti requisiti essenziali:
((a) interagire con accessori diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al comma 4-bis del presente articolo;))
((1))
b) interagire con altre apparecchiature radio via rete;
c) poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione;
d) non danneggiare la rete o il suo funzionamento, ne' abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
e) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
f) supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;
g) supportare caratteristiche speciali che consentano l'accesso ai servizi d'emergenza;
h) supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;
i) supportare caratteristiche speciali che garantiscano che sia caricato un software nell'apparecchiatura radio, soltanto se e' stata dimostrata la conformita' della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.


((4-bis. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacita' di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.))


((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".


Art. 3-bis

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Comma 1

(( (Possibilita' per i consumatori e gli altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica).))

((


Se un operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilita' di acquistare apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilita' di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica.


Gli operatori economici provvedono affinche' le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l'apparecchiatura radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, siano esposte in forma grafica utilizzando un pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile come indicato nell'allegato I bis, parte III, quando tale apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali. Il pittogramma e' stampato sull'imballaggio o apposto sull'imballaggio come autoadesivo. Quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, il pittogramma e' esposto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.


Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parte III, a seguito di modifiche delle parti I e II di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura, o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di elementi grafici o testuali.))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".


Art. 4

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Comma 1

Fornitura di informazioni sulla conformita'
delle combinazioni di apparecchiature radio e software


I fabbricanti di apparecchiature radio e di software che consentono il funzionamento previsto delle apparecchiature radio forniscono al Ministero e alla Commissione europea informazioni sulla conformita' delle combinazioni previste di apparecchiature radio e software ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Dette informazioni sono il risultato di una valutazione della conformita' realizzata conformemente all'articolo 17 e sono fornite sotto forma di dichiarazione di conformita' comprendente gli elementi di cui all'allegato VI. A seconda delle combinazioni specifiche di apparecchiature radio e software, le informazioni identificano precisamente le apparecchiature radio e il software valutati e sono continuamente aggiornate.


Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al comma 1.


Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea che stabiliscono le modalita' operative della messa a disposizione delle informazioni sulla conformita' applicabili alle categorie e alle classi specificate dagli atti delegati adottati conformemente al comma 2.


Art. 5

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Comma 1

Registrazione dei tipi di apparecchiatura radio in talune categorie

Comma 2

A decorrere dal 12 giugno 2018 i fabbricanti registrano i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 nel sistema centrale di cui al comma 4 del presente articolo, prima che tali apparecchiature radio siano immesse sul mercato. In sede di registrazione di detti tipi di apparecchiature radio i fabbricanti forniscono parte oppure, ove cio' sia giustificato, tutti gli elementi della documentazione tecnica di cui alle lettere a), d), e), f), g), h) ed i) dell'allegato V. I fabbricanti appongono sulle apparecchiature radio immesse sul mercato un numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea a ciascun tipo registrato di apparecchiatura radio.


Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione che specificano a quali categorie di apparecchiature radio si applica il requisito di cui al comma 1, nonche' gli elementi della documentazione tecnica da fornire.


Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che stabiliscono le modalita' operative della registrazione nonche' dell'apposizione del numero di registrazione sulle apparecchiature radio applicabili alle categorie specificate dagli atti delegati adottati conformemente al comma 2.


I fabbricanti, attraverso il sistema centrale messo a disposizione dalla Commissione registrano le informazioni richieste.


L'impatto degli atti delegati di cui al comma 2 e' valutato dalle relazioni previste all'articolo 47 del presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

Messa a disposizione sul mercato

Comma 2

E' consentita la messa a disposizione sul mercato solo delle apparecchiature radio che si conformano al presente decreto. Il Ministero adotta i provvedimenti necessari a garantire il rispetto del presente articolo.


Art. 7

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Comma 1

Messa in servizio e uso

Comma 2

Sono consentiti la messa in servizio e l'uso delle apparecchiature radio se, adeguatamente installate, sottoposte a manutenzione e usate ai fini cui sono destinate, sono conformi al presente decreto. Fatti salvi i propri obblighi a norma della decisione n. 676/2002/CE e le condizioni allegate alle autorizzazioni per l'uso delle frequenze conformemente al diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE e la relativa normativa di attuazione, il Ministero puo' solamente introdurre requisiti supplementari per la messa in servizio o l'uso di apparecchiature radio, incluso, tra gli altri, il rispetto del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, per motivi legati ad un utilizzo piu' efficace ed efficiente dello spettro radio, per evitare interferenze dannose, per evitare perturbazioni elettromagnetiche o per motivi legati alla salute pubblica.


Art. 8

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Comma 1

Notifica delle specifiche delle interfacce radio e assegnazione delle classi di apparecchiature radio

Comma 2

Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che stabiliscono l'equivalenza tra le interfacce radio notificate e assegnano una classe di apparecchiatura radio, i cui particolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.


Art. 9

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Comma 1

Libera circolazione delle apparecchiature radio

Comma 2

Non e' ostacolata, per motivi attinenti agli aspetti disciplinati dal presente decreto, la messa a disposizione sul mercato nel territorio nazionale di apparecchiature radio conformi al presente decreto.


In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, e' ammessa l'esposizione di apparecchiature radio che non rispettano il presente decreto, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente che tali apparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio fino a quando esse non siano state rese conformi al presente decreto. La dimostrazione di apparecchiature radio puo' avvenire solo a condizione che siano state adottate misure adeguate, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, per evitare interferenze dannose, perturbazioni elettromagnetiche e rischi per la salute o la sicurezza di persone, animali domestici o beni.


Comma 3

Capo II - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 10

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Comma 1

Obblighi dei fabbricanti

Comma 2

All'atto dell'immissione delle loro apparecchiature radio sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano state progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.


I fabbricanti provvedono affinche' le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.


I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la relativa procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17. Qualora la conformita' dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformita', i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.


I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato.


I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. I fabbricanti tengono in debito conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'apparecchiatura radio, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' dell'apparecchiatura radio. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'apparecchiatura radio, i fabbricanti, per proteggere la salute e l'incolumita' degli utilizzatori finali, eseguono una prova a campione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato, verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, delle non conformita' e dei richiami delle apparecchiature radio non conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio.


I fabbricanti garantiscono che sulle apparecchiature radio da loro immesse sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio.


I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. L'indirizzo indica un unico punto presso cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.


((8. I fabbricanti provvedono affinche' l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente:


b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.))


((1))


((8-bis. Nel caso di apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, le istruzioni di cui al comma 8 contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacita' di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta, come indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta e' stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta e' apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l'etichetta e' esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta puo' essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al presente comma sono redatte almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.))


((1))


I fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata da una copia della dichiarazione di conformita' UE o da una dichiarazione di conformita' UE semplificata.
Se e' fornita una dichiarazione di conformita' UE semplificata, essa deve contenere l'esatto indirizzo Internet presso il quale e' possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di conformita' UE.


In presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che specificano le modalita' di presentazione di tali informazioni.


I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa nonche' i relativi risultati.


I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura radio al presente decreto, in lingua italiana o in lingua inglese. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato.


((12-bis. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.))


((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".


Art. 11

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Comma 1

Rappresentanti autorizzati

Comma 2

Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 10, comma 3, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.


Art. 12

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Comma 1

Obblighi degli importatori

Comma 2

Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchiature radio conformi.


Prima di immettere un'apparecchiatura radio sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17 e che le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.
Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'apparecchiatura radio, che quest'ultima sia accompagnata dalle informazioni e dai documenti di cui all'articolo 10, commi 8, ((8-bis,)) 9 e 10, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 6 e 7. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, non immette l'apparecchiatura radio sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme. Inoltre, quando l'apparecchiatura radio presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di sorveglianza del mercato. ((1))


Gli importatori indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. Sono inclusi i casi in cui le dimensioni dell'apparecchiatura radio non consentono l'apposizione di tali informazioni oppure i casi in cui gli importatori dovrebbero aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sull'apparecchiatura radio. Le informazioni relative al contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.


Gli importatori garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.


((4-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, gli importatori provvedono affinche':


b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.))


((1))


Gli importatori garantiscono che, mentre un'apparecchiatura radio e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.


Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'apparecchiatura radio, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a campione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato, verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, delle non conformita' e dei richiami delle apparecchiature radio non conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio.


Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.


Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato gli importatori conservano la dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' di sorveglianza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'.


Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono tempestivamente a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura radio in lingua italiana o in lingua inglese.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da apparecchiature radio da essi immesse sul mercato.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".


Art. 13

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Comma 1

Obblighi dei distributori

Comma 2

Quando mettono un'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto.


Prima di mettere l'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato i distributori verificano che essa rechi la marcatura CE, sia accompagnata dalla documentazione necessaria in base al presente decreto nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2 e commi da 6 a 10, e all'articolo 12, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3, non mette l'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato fino a quando essa non sia stata resa conforme. Inoltre, se l'apparecchiatura radio presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita' di sorveglianza del mercato.


((2-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, i distributori provvedono affinche':


b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.))


((1))


I distributori garantiscono che, mentre l'apparecchiatura radio e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.


I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che l'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa.


I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura radio.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".


Art. 14

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Comma 1

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Comma 2

Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 10 quando immette sul mercato un'apparecchiatura radio con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'apparecchiatura radio gia' immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente decreto.


Art. 15

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Comma 1

Identificazione degli operatori economici

Comma 2

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornita un'apparecchiatura radio e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito un'apparecchiatura radio.


Comma 3

Capo III - CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE RADIO

Art. 16

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Comma 1

Presunzione di conformita' delle apparecchiature radio


Le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, contemplati in tali norme o parti di esse.


Art. 17

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Comma 1

Procedure di valutazione della conformita'


Il fabbricante effettua una valutazione di conformita' dell'apparecchiatura radio rispetto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Nella valutazione di conformita' sono prese in considerazione tutte le condizioni di funzionamento cui le apparecchiature sono destinate; per il requisito essenziale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la valutazione tiene altresi' conto delle condizioni ragionevolmente prevedibili. Per le apparecchiature radio che possono assumere diverse configurazioni, con la valutazione di conformita' si conferma altresi' che le apparecchiature radio soddisfano la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 in tutte le possibili configurazioni.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".


Art. 18

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Comma 1

Dichiarazione di conformita' UE


La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3.


La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VI, contiene gli elementi indicati in tale allegato ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta in lingua italiana. La dichiarazione di conformita' UE semplificata di cui all'articolo 10, comma 9, contiene gli elementi di cui all'allegato VII ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta in lingua italiana. Il testo integrale della dichiarazione di conformita' UE e' disponibile sul sito Internet indicato nella dichiarazione di conformita' UE semplificata, tradotto in lingua italiana.


Se all'apparecchiatura radio si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, e' compilata un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.


Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti del presente decreto.


Art. 19

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Comma 1

Principi generali della marcatura CE

Comma 2

La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.


Vista la natura delle apparecchiature radio, l'altezza della marcatura CE apposta su tali apparecchiature puo' essere inferiore a 5 mm, purche' rimanga visibile e leggibile.


Art. 20

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Comma 1

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato.

Comma 2

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, a meno che cio' non sia possibile o non sia consentito a causa della natura dell'apparecchiatura radio. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio.


La marcatura CE e' apposta sull'apparecchiatura radio prima della sua immissione sul mercato.


La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora sia applicata la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV. Il numero di identificazione dell'organismo notificato ha la stessa altezza della marcatura CE. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.


Il Ministero assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.


Art. 21

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Comma 1

Documentazione tecnica

Comma 2

La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Essa include almeno gli elementi indicati nell'allegato V.


La documentazione tecnica e' preparata prima dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio ed e' continuamente aggiornata.


La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte in lingua italiana o in lingua inglese.


Se la documentazione tecnica non e' conforme ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza non fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti ad assicurare la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, l'autorita' di sorveglianza del mercato puo' chiedere al fabbricante o all'importatore di far eseguire, a loro spese, una prova da un laboratorio accreditato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine di verificare la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.


Comma 3

Capo IV - NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

Art. 22

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Comma 1

Autorizzazione e notifica

Comma 2

Il Ministero autorizza e notifica gli organismi di valutazione di conformita' ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto.


Gli oneri relativi alle attivita' di notifica, autorizzazione, rinnovo e controllo degli organismi di valutazione della conformita', eseguite dal Ministero, sono a carico dei medesimi organismi.


Le spese di effettuazione delle attivita' di cui al comma 2 rientrano nelle prestazioni delle attivita' eseguite per conto terzi secondo la normativa vigente in materia.


Art. 23

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Comma 1

Procedure di autorizzazione e di notifica

Comma 2

Il Ministero e' responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per l'autorizzazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 28.


Le procedure di cui al comma 1 relative agli organismi di valutazione della conformita', nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, fatte salve le procedure autorizzative dell'organismo notificato del Ministero, che vengono effettuate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Il decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.


Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo nazionale di accreditamento e i Ministeri interessati sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi.
L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui all'articolo 24, comma 1, ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.


Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.


Art. 24

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Comma 1

Prescrizioni relative all'autorita' di notifica


Art. 25

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Comma 1

Obbligo di informazione a carico dell'autorita'
di notifica


Il Ministero informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.


Art. 26

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Comma 1

Prescrizioni relative agli organismi notificati

Comma 2

Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.


L'organismo di valutazione della conformita' e' disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita' giuridica.


L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione e dal prodotto che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione delle apparecchiature radio che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.


L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle apparecchiature radio sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso delle apparecchiature radio valutate che sono necessarie per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tali apparecchiature radio per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali apparecchiature radio, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformita' garantiscono che le attivita' delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle loro attivita' di valutazione della conformita'.


Gli organismi di valutazione della conformita' e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'.


E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformita' di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.


Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, a meno che detta responsabilita' non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformita'.


Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli allegati III e IV o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorita' nazionali competenti in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'.


Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti, alle attivita' normative nel campo delle apparecchiature radio e della pianificazione delle frequenze, nonche' alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.


Art. 27

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Comma 1

Presunzione di conformita' degli organismi notificati


Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e' considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate includano tali prescrizioni.


Art. 28

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Comma 1

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

Comma 2

Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 26 e ne informa di conseguenza il Ministero.


Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.


Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.


Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli allegati III e IV.


Art. 29

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Comma 1

Domanda di notifica

Comma 2

L'organismo di valutazione della conformita' presenta una domanda di autorizzazione al Ministero finalizzata alla notifica.


La domanda di notifica e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' delle apparecchiature radio per le quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26.


Art. 30

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Comma 1

Procedura di notifica

Comma 2

Il Ministero autorizza solo gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 26.


Il Ministero notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea.


La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e le apparecchiature radio interessate, nonche' la relativa attestazione di competenza.


L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato solo se non vengono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica nei casi in cui sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto.


Il Ministero informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.


Art. 31

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Comma 1

Elenchi degli organismi notificati

Comma 2

L'elenco degli organismi notificati a norma del presente decreto, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attivita' per le quali sono stati notificati, e' a disposizione del pubblico sul sito istituzionale della Commissione.


Art. 32

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Comma 1

Modifiche delle notifiche

Comma 2

Qualora accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.


Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano rese disponibili per l'attivita' di sorveglianza del mercato.


Art. 33

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Comma 1

Contestazione della competenza degli organismi notificati

Comma 2

Il Ministero fornisce alla Commissione europea, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione, nei casi in cui la Commissione europea abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e' sottoposto.


Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, l'atto di esecuzione che la Commissione europea ha adottato qualora la stessa accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica. Ai sensi del medesimo atto, il Ministero adotta le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, ritira la notifica.


Art. 34

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Comma 1

Obblighi operativi degli organismi notificati

Comma 2

Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati III e IV.


Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia delle apparecchiature radio in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' dell'apparecchiatura radio al presente decreto.


Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di esame UE del tipo o un'approvazione del sistema di qualita'.


Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato di esame UE del tipo o di un'approvazione del sistema di qualita' riscontri che un'apparecchiatura radio non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame UE del tipo oppure l'approvazione del sistema di qualita'.


Qualora non siano prese misure correttive o queste ultime non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame UE del tipo o le approvazioni del sistema di qualita', a seconda dei casi.


Art. 35

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Comma 1

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Comma 2

Avverso le decisioni degli organismi notificati puo' essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine indicata dall'organismo nazionale di accreditamento.


Art. 36

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Comma 1

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

Comma 2

Conformemente alle disposizioni degli allegati III e IV, gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili e coprono le stesse categorie di apparecchiature radio, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'.


Gli organismi notificati adempiono agli obblighi di informazione di cui agli allegati III e IV.


Art. 37

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Comma 1

Scambio di esperienze

Comma 2

Il Ministero partecipa allo scambio di esperienze organizzato dalla Commissione europea tra le autorita' nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.


Art. 38

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Comma 1

Coordinamento degli organismi notificati

Comma 2

Il Ministero richiede agli organismi notificati la partecipazione, direttamente o mediante rappresentanti designati, al lavoro del gruppo settoriale di organismi notificati, quale sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati, istituito dalla Commissione europea.


Comma 3

Capo V - SORVEGLIANZA DEL MERCATO, CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE RADIO E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA

Art. 39

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Comma 1

Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio

Comma 2

Il Ministero e' l'autorita' di sorveglianza del mercato ed effettua tale attivita' anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'articolo 46.


Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformita' a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attivita' tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Ai fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli sono effettuati secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.


Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2 hanno lo scopo di accertare la rispondenza delle apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle norme armonizzate di cui all'articolo 16 e alle altre specifiche tecniche utilizzate dal fabbricante, se applicate, e sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione o presso laboratori privati accreditati secondo la procedura richiamata al comma 4; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilita' di un organismo notificato. Il Ministero accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformita' delle apparecchiature alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento.


I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del fabbricante o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. La procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso e' disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84.
Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applica la normativa vigente per le prestazioni rese a terzi da parte del Ministero.


Le misure di cui agli articoli da 40 a 43 sono adottate dal Ministero con provvedimento motivato e notificato all'operatore interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione non sia resa impossibile dall'urgenza della misura da adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, da' la possibilita' all'operatore interessato di essere ascoltato entro un periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il provvedimento e' stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo e' data l'opportunita' di essere sentito non appena possibile e la misura adottata e' tempestivamente riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli da 40 a 43 adottata dal Ministero e' tempestivamente ritirata o modificata non appena l'operatore economico dimostri di aver risolto la non conformita'.


Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l'importatore dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha rilevato difformita' a quanto previsto dal presente decreto, e' tenuto al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere sostenuto ferma restando l'applicazione della sanzione prevista.


Art. 40

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Comma 1

((Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali))

Comma 2

((1))


((Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, o non sia conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui all'articolo 3, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con il Ministero.)). Se nel corso della valutazione di cui al precedente periodo il Ministero conclude che l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero ne informa l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure di valutazione della conformita'. ((1))


Qualora il Ministero ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere.


L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.


Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, il Ministero adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato nazionale, per ritirarla da tale mercato o per richiamarla. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure.


Quando la procedura a norma del presente articolo e' stata avviata dall'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' dell'apparecchiatura radio interessata e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle proprie obiezioni.


Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, uno Stato membro o la Commissione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa dal Ministero, tale misura e' ritenuta giustificata. Il Ministero garantisce che siano adottate tempestivamente le opportune misure restrittive in relazione all'apparecchiatura radio in questione quali il suo ritiro dal mercato.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".


Art. 42

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Comma 1

Apparecchiature radio conformi che presentano rischi

Comma 2

Se il Ministero, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 40, comma 1, ritiene che un'apparecchiatura radio, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, chiede all'operatore economico interessato di far si' che tale apparecchiatura radio, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che l'apparecchiatura radio sia, a seconda dei casi, ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.


L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate da esso messe a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea.


Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura radio interessata, la sua origine e la catena di fornitura dell'apparecchiatura radio, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate.


Il Ministero adotta, conformemente alla normativa vigente, i provvedimenti necessari per attuare gli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dall'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE.


Art. 43

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Comma 1

Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".


Comma 3

Capo VI - COMMISSIONE CONSULTIVA E COMITATO

Art. 44

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Comma 1

Commissione consultiva

Comma 2

Il Ministero, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione e' costituita da funzionari dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno.


Il funzionamento della commissione di cui al comma 1 e' assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e per la partecipazione alla commissione medesima non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.


Art. 45

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Comma 1

Procedura di comitato

Comma 2

Il Ministero partecipa con propri rappresentanti alle attivita' del comitato per la valutazione della conformita' e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni di cui alla direttiva 2014/53/UE secondo le procedure ivi indicate.


Comma 3

Capo VII - SANZIONI

Art. 46

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, oppure apparecchiature per le quali non e' stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17, oppure apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a euro 158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali.


Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome e purche' specificato nel mandato, in presenza delle violazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a), b), c), d), e), g), h), i), l), n) ed o), e' assoggettato alle sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante autorizzato e' inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 se non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c). ((E' altresi' assoggettato alla sanzione amministrativa indicata nel comma 2 il rappresentante autorizzato che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater).))
((1))


Chiunque installa per attivita' professionale apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere a) e b), ovvero le installa in violazione delle relative restrizioni d'uso e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877.


Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli articoli 10, comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi, e 8 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima sanzione e' assoggettato il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui ((...)) all'articolo 13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli all'articolo 10, commi 5, 11 e 12, e all'articolo 12, commi 4, 5, 6, 7 e 9, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. E' assoggettato alla sanzione di cui al periodo precedente anche il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'articolo 13, commi 3, 4 e 5. ((Sono altresi' assoggettati alla medesima sanzione l'importatore ed il distributore che non ottemperano agli obblighi previsti in caso di vendita a distanza, rispettivamente, dall'articolo 12 comma 4-bis lettera b) e dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera b).))
((1))


Fatta salva l'eventuale sanzione gia' applicata, l'operatore economico interessato che non ottempera entro i tempi prescritti ai provvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal Ministero ai sensi degli articoli 40 e 42, ovvero non ottempera ai provvedimenti emanati dagli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 43, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938.


Gli operatori economici che direttamente o indirettamente pubblicizzano in qualunque forma apparecchiature radio difformi dalle prescrizioni del presente decreto sono assoggettati, secondo le rispettive responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla tipologia di operatori economici definita nel presente decreto, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.308 a euro 19.847.


Chiunque utilizza apparecchiature, conformi al presente decreto, ma non sottoposte a corretta manutenzione ovvero non le utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 331 a euro 1.984.


Le apparecchiature radio messe a disposizione del mercato o in esercizio che presentano anche una soltanto delle non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), m), n) ed o), sono assoggettate al sequestro amministrativo.


Fatta salva la sanzione gia' applicata, decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla richiesta di porre fine allo stato di non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, il Ministero provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'apparecchiatura radio o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato e a confiscare le apparecchiature sequestrate.


Chi scientemente, salvo che il fatto costituisca reato, nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' di sorveglianza del mercato fornisce notizie, informazioni e documentazione false e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.350 a euro 20.000.


Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono rivalutate ogni cinque anni con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unita' di euro secondo il seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore a 50 centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e' uguale o superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato per eccesso. L'importo della sanzione pecuniaria rivalutato secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale che lo prevede.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".


Comma 3

Capo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

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Comma 1

Revisione e relazioni

Art. 48

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

E' consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto del presente decreto che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.


Art. 49

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.


Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 1999/5/CE, abrogata dalla direttiva 2014/53/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII alla direttiva stessa.


Art. 50

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Comma 1

Abrogazione

Art. 51

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 52

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 49 della direttiva 2014/53/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.