Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, conseguenti alle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, introdotte con il presente decreto.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A.
Art. 4
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.