DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 53/2014 - Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. (14G00061)

Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. (14G00061)

Numero 53 Anno 2014 GU 01.04.2014 Codice 14G00061

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;53

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Comma 2

All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) per 'di partecipazione finanziaria mista' si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;».


All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie.».


Dopo l'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Disposizioni applicabili alla societa' di partecipazione finanziaria mista). - 1. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di accertamento di cui all'articolo 56, decadenza di cui all'articolo 26 e autorizzazione di cui all'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.».


All'articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e sulle societa' di partecipazione finanziaria mista».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Comma 2

Nel preambolo, dopo le parole: «Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni» sono inserite le seguenti: «Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze;».


All'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, le parole: «dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.».


Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 87-bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista). - 1. L'IVASS puo' individuare le ipotesi in cui l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 196, decadenza di cui all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.
3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.».


All'articolo 95 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.».


All'articolo 99 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.».


All'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «da una impresa di partecipazione assicurativa,», sono inserite le seguenti: «da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o».


Dopo l'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 210-bis (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista). - 1. L'IVASS puo' individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano qualora la controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista.».


All'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «imprese di partecipazione assicurativa intermedie,», sono inserite le seguenti: «delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie,».


All'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2, dopo le parole: «dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o dalla stessa impresa di partecipazione finanziaria mista».


All'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, dopo le parole: «o all'impresa di partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o all'impresa di partecipazione finanziaria mista».


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.