L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 4 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
L'autorita' di trasmissione e di ricezione sul territorio nazionale e' il Ministero della giustizia.
Copia dell'atto di cui al comma 4 e' trasmessa all'interessato.
In tali casi, la domanda puo' essere proposta alla Corte di appello nel cui distretto e' domiciliato o soggiorna regolarmente l'interessato. La Corte di appello competente decide con decreto, da trasmettere al Ministero della giustizia a cura dell'interessato.
Il Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione, trasmette la domanda all'autorita' di ricezione competente dell'altro Stato dell'Unione europea nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al comma 3 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.
I documenti trasmessi ai sensi del presente decreto sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalita' equivalente.
In caso di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 12 il richiedente rimborsa le spese di traduzione sostenute dal Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione.