DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 116/2005 - Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

Numero 116 Anno 2005 GU 01.07.2005 Codice 005G0137

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;116

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto reca le disposizioni relative al miglioramento dell'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, disponendo le misure necessarie affinche' sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, anche per controversie di natura commerciale.


Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione nei processi amministrativi, contabili e tributari.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Ai fini del presente decreto, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio e' domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea diverso da quello ove pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita.


Lo Stato dell'Unione europea in cui una parte e' domiciliata e' determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.


La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera e' la data di presentazione della domanda, in conformita' del presente decreto.


Nel presente decreto, per Stato dell'Unione europea si intendono gli Stati dell'Unione europea ad esclusione della Danimarca.


Art. 3

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Comma 1

Non discriminazione

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini dell'Unione europea ed ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati dell'Unione.


Comma 3

Capo II - Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 4

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Comma 1

Condizioni di reddito

Comma 2

Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito complessivo annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296,22.


Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tale caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.


Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.


I limiti fissati dai commi 1 e 2 non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 6, comma 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.


Il patrocinio non e' concesso al richiedente che puo', nella fattispecie, disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all'articolo 3.


Si applica l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.


Art. 5

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Comma 1

Condizioni legate al merito della controversia

Comma 2

La domanda di patrocinio relativa ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata e' respinta.


Ai fini del comma 1, quando il richiedente chiede il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguarda una pretesa derivante direttamente dall'attivita' autonoma o commerciale del richiedente sono valutate l'importanza del caso specifico per il richiedente e la natura della causa.


Comma 3

Capo III - Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 6

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Comma 1

Effetti dell'ammissione al patrocinio

Comma 2

La persona fisica, che sia parte in un processo ai sensi dell'articolo 1, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformita' delle condizioni stabilite dal presente decreto.


Il patrocinio a spese dello Stato non copre le spese sostenute dalla parte avversa qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunci sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.


Si applicano gli articoli 133, 134 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.


Art. 9

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Comma 1

Continuita' del patrocinio a spese dello Stato

Comma 2

L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.


La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.


Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresi', quando il beneficiario del patrocinio chiede che la sentenza di un giudice straniero sia eseguita o dichiarata esecutiva in Italia.


Art. 10

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Comma 1

Procedimenti stragiudiziali

Comma 2

Il patrocinio e', altresi', esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto, qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.


Art. 11

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Comma 1

Atti autentici

Comma 2

Il patrocinio e' concesso per l'esecuzione di atti autentici alle condizioni definite nel presente decreto.


Comma 3

Capo IV - Procedura

Art. 12

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Comma 1

Organo competente a decidere l'istanza

Art. 13

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Comma 1

Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio

Comma 2

L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 4 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.


L'autorita' di trasmissione e di ricezione sul territorio nazionale e' il Ministero della giustizia.


Copia dell'atto di cui al comma 4 e' trasmessa all'interessato.
In tali casi, la domanda puo' essere proposta alla Corte di appello nel cui distretto e' domiciliato o soggiorna regolarmente l'interessato. La Corte di appello competente decide con decreto, da trasmettere al Ministero della giustizia a cura dell'interessato.


Il Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione, trasmette la domanda all'autorita' di ricezione competente dell'altro Stato dell'Unione europea nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al comma 3 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.


I documenti trasmessi ai sensi del presente decreto sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalita' equivalente.


In caso di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 12 il richiedente rimborsa le spese di traduzione sostenute dal Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione.


Art. 14

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Comma 1

Contenuto dell'istanza

Comma 2

Le domande di ammissione al patrocinio presentate presso il Ministero della giustizia sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti in lingua italiana, inglese o francese.


Il Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione, assiste il richiedente provvedendo affinche' la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinche' la domanda possa essere trattata e fornisce qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, come previsto dall'articolo 8. Tali servizi sono forniti a titolo gratuito.


Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 78, comma 2, e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.


Art. 15

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Comma 1

Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

Comma 2

Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' pervenuta la domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorita' di ricezione di cui all'articolo 14, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 4 e 5, ammette il richiedente in via anticipata e provvisoria al patrocinio.


I provvedimenti di rigetto sono succintamente motivati.


Si applica l'articolo 126, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.


Art. 16

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Comma 1

Formulario uniforme

Comma 2

Le domande di ammissione al patrocinio e la loro trasmissione sono effettuate in base ad un formulario uniforme approntato dalla Commissione delle Comunita' europee.


Comma 3

Capo V - Disposizioni finali

Art. 17

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Comma 1

Norme applicabili