(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 3
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 4
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 5
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 6
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 7
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Comma 2
Titolo II - NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE STABILITE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 8
#Comma 1
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Art. 9
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 10
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 11
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 12
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 13
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 14
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Comma 2
Titolo III - NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE STABILITE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
Art. 15
#Comma 1
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Art. 16
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 17
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 18
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 19
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 20
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 21
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 22
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 23
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 24
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 25
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 25-bis
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 26
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Comma 2
Titolo IV - DISPOSIZIONI SULLA LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Art. 27
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Comma 2
Titolo V - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE TRIBUTARIA SULLE ASSICURAZIONI
Art. 28
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Comma 2
Titolo VI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ISVAP.
Art. 29
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 30
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 31
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 32
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 33
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 34
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 35
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 36
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 37
#Comma 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175 ))
Art. 38
#Comma 1
Insufficienza della riserva sinistri
Comma 2
L'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e' sostituito dal seguente:
"34 (Insufficienza della riserva sinistri). - Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora, dai dati forniti con il prospetto di cui al primo comma del precedente articolo o acquisiti dal conto consortile o da altri elementi, rilevi che la riserva sinistri, ancorche' corrispondente alla misura minima prevista dal precedente art. 32, e' inferiore all'ammontare occorrente per far fronte alla totale liquidazione dei sinistri stessi, invita l'impresa ad adottare le misure necessarie ad eliminare l'insufficienza, assegnando a tale scopo un termine non inferiore a sessanta giorni".
Art. 39
#Comma 1
Struttura dell'ISVAP
Comma 2
L'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' sostituito dal seguente:
" 1. Nell'ambito dell'ISVAP sono istituiti:
n. 1 servizio assicurazione danni;
n. 1 servizio assicurazione persone;
n. 1 servizio patrimoniale e finanziario;
n. 1 servizio giuridico, studi e affari comunitari e internazionali;
n. 1 servizio amministrazione, affari generali, personale e informatica.
2. Il consiglio di amministrazione, con propria delibera, stabilisce le attribuzioni e la struttura dei servizi in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto.
3. Nella stessa forma il consiglio di amministrazione stabilisce le modalita' di funzionamento dei servizi, il numero e la ripartizione tra i servizi delle divisioni e delle sezioni nonche' le relative qualifiche dirigenziali nell'ambito della tabella organica allegata al bilancio preventivo annuale ai sensi dell'art. 19 della legge istitutiva".
Art. 40
#Comma 1
Assunzione del personale dell'ISVAP
Comma 2
Il secondo comma dell'art. 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' sostituito dal seguente:
"L'assunzione del personale non dirigente e' effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. La partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dall'ISVAP costituisce titolo preferenziale".