Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:
a) l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
b) il dispositivo di rimorchio e la retromarcia;
c) i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche);
si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 3.
Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:
- altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm.,
- carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm.,
- possibilita' di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione,
- massa uguale o superiore a 800 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonche' il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai Fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facolta', ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da 1 a 3.
Art. 3
#Comma 1
A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti:
Allegato 1 - Prescrizioni concernenti l'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
Allegato 2 - Prescrizioni concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia.
Allegato 3 - Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche).
Art. 4
#Comma 1
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale ruote per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente art. 5, il costruttore od altro soggetto legalmente abilitato ha facolta', ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da IV a IX.