LEGGE

Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Numero 30 Anno 1978 GU 11.02.1978 Codice 078U0030

urn:nir:stato:legge:1978-02-01;30

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Art. 2

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Art. 3

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Art. 4

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Art. 5

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Art. 6

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Art. 7

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Art. 8

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Art. 9

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Art. 10

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Art. 11

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Art. 12

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".