Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Art. 2
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Art. 3
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Art. 4
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Art. 5
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Art. 6
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Art. 7
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Art. 8
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Art. 9
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Art. 10
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Art. 11
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".
Art. 12
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270))
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".