Al Corpo della Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti anteriormente al 1° gennaio 1940-XVIII per il Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali, ruolo comando), in materia di avanzamento degli ufficiali, di stato degli ufficiali e dei sottufficiali e di disciplina, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto, spettano al Ministro per le finanze ed al Comando generale della Regia guardia di finanza, per i dipendenti officiali, le attribuzioni che, per gli ufficiali del Regio esercito, sono rispettivamente conferite al Ministro ed al Ministero della guerra dalle leggi e dai regolamenti di cui al precedente art. 1.
Spettano al comandante generale della Regia guardia di finanza le facolta' ed attribuzioni che le leggi ed i regolamenti medesimi conferiscono ai comandanti di Corpo d'armata.
Art. 3
#Comma 1
Le comunicazioni e pubblicazioni che per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito vengono dal Ministero della guerra riportate sul Giornale militare ufficiale, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza vengono fatte dal Comando generale sul foglio di ordini del Corpo.
Art. 4
#Comma 1
Il generale di divisione comandante in secondo della Regia guardia di finanza e' designato tra i generali di brigata del Corpo dal comandante generale, ed e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, approvata dal Consiglio dei Ministri.
Art. 5
#Comma 1
Agli effetti dell'avanzamento, gli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza sono iscritti, distinti per grado, in apposito ruolo di anzianita'.
Art. 6
#Comma 1
Annualmente, il Comando generale della Regia guardia di finanza determina e fa conoscere - mediante pubblicazione. nei Foglio di ordini del Corpo - entro quali limiti di anzianita' debbano essere compresi:
a) gli ufficiali da prendere in esame ai fini della iscrizione sui quadri di avanzamento, indicando altresi' su quale quadro gli ufficiali stessi debbano essere iscritti;
b) gli ufficiali (generali, tenenti colonnelli, maggiori e capitani) per poter inoltrare domanda di collocamento fuori quadro o fuori organico, ai sensi delle disposizioni di cui ai successivi articoli 11 e 19.
I limiti di cui alla precedente lettera a) sono stabiliti in modo da raggiungere il prevedibile bisogno di un paio di anni.
Quando, per il sopravvenire di speciali circostanze, il numero degli ufficiali iscritti sul quadro di avanzamento si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Comando generale dispone per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento, fissando di volta in volta per quali gradi ed entro quali limiti di anzianita' debbano essere compresi gli ufficiali.
Art. 7
#Comma 1
((Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, e' costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale, del Comandante in secondo, dei generali in servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale.
La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.
La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti)).
Art. 8
#Comma 1
Per i giudizi riguardanti l'avanzamento dei generali di brigata in posizione ausiliaria e della riserva del Corpo, e' costituita una «Commissione speciale di avanzamento», composta del comandante generale e del comandante in secondo.
L'ufficiale preso in esame sara' dichiarato prescelto se avra' riportato entrambi i voti favorevoli.
Art. 9
#Comma 1
I verbali di cui all'art. 6 del regolamento sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, sono sempre trasmessi al Comando generale della Regia guardia di finanza, che - nei casi previsti dalla legge - provvede a promuovere il giudizio decisivo di competenza del Ministro per le finanze.
Art. 10
#Comma 1
I quadri di avanzamento sono approvati e resi esecutivi mediante decreto del Ministro per le finanze.
Art. 11
#Comma 1
In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 1° comma, n. 3, e 28 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, i collocamenti fuori quadro per i colonnelli, e fuori organico per i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani della Regia guardi la di finanza, non prescelti per l'avanzamento, non possono superare i limiti numerici appresso indicati;
due colonnelli ogni biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1946-XVIII;
due tenenti colonnelli ogni anno;
due maggiori ogni anno;
tre capitani ogni anno.
Ove i non prescelti per l'avanzamento dovessero superare i limiti di cui al precedente comma, saranno collocati:
a) fuori quadro, i colonnelli che abbiano maggiore anzianita' di grado;
b) fuori organico, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani che abbiano maggiore anzianita' di grado;
c) in posizione ausiliaria od a riposo, oppure in congedo provvisorio - con le norme di cui all'art. 48, lettera b), della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 - gli altri.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 febbraio 1955, n. 84 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche".
Art. 12
#Comma 1
L'ufficiale dichiarato non prescelto e' collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della lettera ministeriale di comunicazione del giudizio che lo riguarda.
Art. 13
#Comma 1
Oltre ai casi previsti dall'art. 27, 1° comma, della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e salvo il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, costituiscono sempre vacanza nei singoli gradi di ufficiale della Regia guardia di finanza gli ufficiali comandati a disposizione di altre Amministrazioni.
I comandi come sopra indicati non costituiscono vacanza, se di durata inferiore ai sei mesi.
Salve le disposizioni concernenti i requisiti prescritti per l'avanzamento, l'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento acquista diritto alla promozione al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado. Tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianita' nel nuovo grado. Agli effetti economici, le promozioni decorrono dal 1° o dal 16 del mese, a seconda che siano state conferite, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese precedente o nella prima quindicina del mese in corso.
Art. 14
#Comma 1
L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianita' od a scelta (ordinaria o speciale) non puo' essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di comando o di servizio:
a) tenente: due anni di effettivo comando di tenenza o di stazione naviglio o di nucleo di P.T.I. complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e di tenente;
b) capitano; due anni di effettivo comando di compagnia territoriale (dell'Italia, dell'Albania, dell'A.O.I., delle Isole italiane dell'Egeo) o di distaccamento della Libia o di nucleo di P.T.I.;
((c) tenente colonnello: due anni di effettivo comando di circolo o di nucleo di P. T. I. ed un anno nella carica di relatore, complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello)); ((2))
d) colonnello: due anni di effettivo comando di legione o di corrispondente reparto dell'Albania o dell'A.O.I., o di comando della Regia accademia e scuola di applicazione, oppure di funzioni di capo dell'ufficio di segreteria o dell'ufficio servizio del comando generale del Corpo. ((2))
E' data facolta' al Ministro per le finanze di stabilire altri comandi di reparto o incarichi di servizio validi agli effetti del presento articolo.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 giugno 1951, n. 531 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, sono considerati validi per il grado di cui l'ufficiale ha l'incarico i periodi di comando compiuti dall'ufficiale incaricato del grado superiore ai sensi dell'art. 33 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1950 i periodi di comando di cui alle lettere c) e d) dell'art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici.
Il periodo di comando e' ridotto a mesi sei per i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, anche nel grado di maggiore, per ugual durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado".
Art. 15
#Comma 1
Agli ufficiali dei vari gradi della Regia guardia di finanza non si applicano le disposizioni sui limiti di comando, di cui all'art. 35 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni.
Agli effetti della disposizione di cui all'art. 19 del regolamento sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, al limite di comando ivi previsto e' sostituito, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente.
Art. 16
#Comma 1
In deroga ai limiti di eta' indicati dalla tabella, allegato n. 1, annessa alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, restano ferme, per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Regia guardia di finanza, le disposizioni di cui all'art. 19 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923-I, n. 1281, e all'art. 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1926-IV, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 874, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 21 gennaio 1029-VII, n. 132, convertito nella. legge 23 agosto 1929-VII, n. 1728.
Art. 17
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 OTTOBRE 1947, N. 1371))
Art. 18
#Comma 1
Le norme ed i programmi del corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore e degli esami per l'avanzamento a scelta speciale, nonche' i punti minimi per l'idoneita', saranno fissati con decreto Reale.
Art. 19
#Comma 1
A parziale modificazione delle disposizioni di cui agli articoli 106, 108 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni 20 e 22 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 e successive modificazioni, la durata massima delle posizioni di «fuori quadro» per i colonnelli, e di «fuori organico» per i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, e' ridotta ad anni due.
Il periodo massimo di permanenza nelle posizioni suddette e' fissato in anni tre, per gli ufficiali di cui al precedente comma che vi saranno collocati fino a tutto l'anno 1940-XVIII.
Il collocamento a domanda fuori quadro viene concesso al soli generali, entro l'anno dal raggiungimento dei limiti di eta' di cui al precedente art. 16. I generali di brigata, pero', possono ottenerlo in ragione di non piu' di uno ogni due anni.
Il collocamento a domanda fuori organico non puo' essere concesso se non ad eventuale raggiungimento dei limiti numerici stabiliti per i singoli gradi dal precedente art. 11.
Le elevazioni dei periodi di permanenza in posizione ausiliaria, risultanti dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, non sono applicabili agli ufficiali della Regia guardia di finanza che si trovino in detta posizione alla data di entrata in vigore del presente decreto o che vi siano successivamente collocati, senza essere prima passati attraverso le posizioni di fuori quadro o di fuori organico.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 febbraio 1955, n. 84 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche".
Art. 20
#Comma 1
l'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Regia guardia di finanza, riassunti in servizio a tenore della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 2844, per quanto non e' stabilito dal presente decreto, e' regolato dalle norme contenute negli articoli 5 e 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3257, nell'art. 12 del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e nell'art. 111 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni.
Art. 21
#Comma 1
Alle quattro categorie degli ufficiali in congedo della Regia guardia di finanza corrispondono altrettanti ruoli di anzianita', nei quali gli ufficiali stessi vengono iscritti distintamente per categoria di appartenenza e per gradi.
Art. 22
#Comma 1
Per gli ufficiali in congedo che, al momento della compilazione degli specchi di avanzamento, siano da almeno un mese in servizio temporaneo, e per quelli mutilati e invalidi riassunti, i giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorita' e con la procedura stabilita per i pari grado del servizio permanente.
Art. 23
#Comma 1
Per l'applicazione dell'art. 115 della legge 7 giugno 1934-X11, n. 899, l'iniziativa della proposta di promozione per meriti eccezionali deve partire da una autorita' militare della Regia guardia di finanza o del Regio esercito, la quale fornisce alle autorita' giudicatrici per l'avanzamento gli elementi necessari, perche' tali autorita' possano pronunciare un sicuro parere in merito alla proposta stessa.
Art. 24
#Comma 1
Per l'applicazione dell'articolo 116 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, il Comando generale della M.V.S.N. segnala con particolare rapporto al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) gli ufficiali della Regia guardia di finanza che si trovino, a suo avviso, nelle condizioni di essere presi in esame ai fini dell'avanzamento per merito eccezionale.
Il rapporto anzidetto viene quindi trasmesso alle competenti autorita' giudicatrici della Regia guardia di finanza, perche' possano esprimere il parere in merito all'avanzamento di cui sopra.
Art. 25
#Comma 1
Oltre le esclusioni previste dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, non possono far parte del consiglio di disciplina, che deve giudicare l'ufficiale della Regia guardia di finanza:
a) il comandanti generale e il comandante in secondo del Corpo;
b) gli ufficiali del Corpo, del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica eventualmente addetti al Ministero delle finanze o al Comando generale della Regia guardia di finanza, o istruttori presso istituti del Corpo.
Art. 26
#Comma 1
La proposta di sottoporre al Consiglio di disciplina un ufficiale della Regia guardia di finanza, in seguito a regolare inchiesta eseguita secondo le norme stabilite per il Regio esercito, viene trasmessi al Comando generale, per via gerarchica, dall'autorita' inquirente.
Art. 27
#Comma 1
Nei casi di corresponsabilita' di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, viene ordinato un unico Consiglio e gli ufficiali del Corpo, ove non siano di grado piu' elevato o piu' anziano, seguono in giudizio, per quanto riguarda la competenza ad ordinare il Consiglio di disciplina, la sorte dell'ufficiale corresponsabile piu' elevato In grado o piu' anziano del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica.
Nel caso che l'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano tra i corresponsabili appartenga alla Regia guardia di finanza, il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra in relazione al grado dell'ufficiale del Corpo.
Gli accertamenti disciplinari saranno svolti dall'autorita' dalla quale dipende il piu' elevato in grado o il piu' anziano degli ufficiali corresponsabili.
Art. 28
#Comma 1
Nei casi di corresponsabilita' di cui al precedente articolo, almeno uno dei componenti del Consiglio deve essere ufficiale della Regia guardia di finanza.
La presidenza del Consiglio spetta all'ufficiale del Corpo, se appartiene al Corpo stesso l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano di quelli sottoposti a Consiglio.
Qualora nelle mancanze siano implicati ufficiali del Corpo e ufficiali del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica, i due membri del Consiglio saranno ufficiali del Corpo, se il presidente sara' tratto dal gruppo designato dall'altra autorita' interessata.
L'ufficiale o gli ufficiali del Corpo che devono far parte del Consiglio di disciplina, sono designati dal Comando generale.
Art. 29
#Comma 1
Nei casi di corresponsabilita' di cui all'art. 27, l'autorita' inquirente del Corpo trasmette, per via gerarchica, gli atti d'inchiesta al Comando generale, cui spetta di provvedere all'ulteriore inoltro degli atti stessi all'autorita' del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, da cui dipende l'ufficiale corresponsabile piu' elevato in grado o piu' anziano, ovvero al Ministro per la guerra al quale spetta di ordinare il Consiglio, se l'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano appartiene alla Regia guardia di finanza.
Art. 30
#Comma 1
Il Consiglio di disciplina convocato per giudicare esclusivamente ufficiali della Regia guardia di finanza deve essere composto di ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo, aventi il grado indicato nella tabella in vigore per il Regio esercito. A tal fine, nella circoscrizione di ciascun Corpo di armata e' istituito - su designazione dei rispettivi Comandi di zona del Corpo stesso - un Consiglio di disciplina annuale, come indicato nella tabella anzidetta.
Nel caso che nella lista non risulti un numero sufficiente di ufficiali dei gradi prescritti dalla tabella di composizione, si ricorre ad ufficiali del Corpo residenti nella circoscrizione del Comando di corpo d'armata la cui sede e' piu' vicina e, successivamente, con lo stesso criterio di vicinanza di spazio, nella circoscrizione di altri Comandi di corpo, di armata.
Art. 31
#Comma 1
I Consigli di disciplina si svolgono alla sede dei generali di brigata o presso il Comando generale del Corpo, secondo che trattasi di ufficiali inferiori e superiori, ovvero di ufficiali generali.
Art. 32
#Comma 1
Il verbale e gli atti del procedimento disciplinare, insieme con ogni altro documento od atto che vi si connetta, saranno inviati dal presidente del Consiglio di disciplina al Comando generale del Corpo.
Art. 33
#Comma 1
Per l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina in seguito ad ordine del Ministro per la guerra, ai termini dell'art. 27, il Ministro stesso, ultimate le operazioni del Consiglio e prese le sue decisioni, ne trasmette gli atti al Ministro per le finanze per i conseguenti provvedimenti.
Art. 34
#Comma 1
Gli ufficiali della Regia guardia di finanza che nell'Albania, nell'Africa italiana o nelle Isole italiane dell'Egeo si rendano responsabili di atti reputati incompatibili col grado, sono sottoposti a Consiglio di disciplina, per decisione del Ministro per le finanze, in seguito a proposta delle competenti autorita' gerarchiche per il tramite del Governatore, comandante delle Forze armate, o del comandante delle truppe, o direttamente, previa formale inchiesta da svolgere ad iniziativa delle autorita' anzidette o del Ministro per le finanze.
Art. 35
#Comma 1
L'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina viene immediatamente rimpatriato e deve presentarsi al Comando da cui dipendono i reparti d'oltre mare, che lo assumera' in forza ad ogni effetto.
Il Consiglio avra' luogo secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali di stanza in Italia.
Art. 36
#Comma 1
Nei casi di corresponsabilita' di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, l'inchiesta viene ordinata dal comandante delle truppe del reparto d'oltre mare, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, a seconda che il piu' elevato in grado o il piu' anziano fra gli ufficiali corresponsabili appartenga al Regio esercito ovvero alla Regia guardia di finanza, alla Regia marina, alla Regia aeronautica.
Art. 37
#Comma 1
La decisione di deferimento al Consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al Ministro da cui dipende il piu' elevato in grado o piu' anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento al Consiglio di disciplina. Nel caso in cui l'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano tra i corresponsabili appartenga alla Regia guardia di finanza, il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra.
Art. 38
#Comma 1
Nel caso di corresponsabilita' di cui al precedente art. 36, il Consiglio avra' luogo in Italia secondo le disposizioni di cui alla legge sullo stato degli ufficiali, osservate, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, le particolari disposizioni contenute nel presente decreto, e sara' formato e convocato dal comandante della Difesa territoriale di Napoli o dal comandante del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno o dal comandante della Terza zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento al Consiglio sia stata presa dal Ministro per la guerra, per la marina o per l'aeronautica.
Art. 39
#Comma 1
In deroga al disposto del precedente art. 1 restano fermi per i sottufficiali della Regia guardia di finanza;
a) gli articoli 1 a 6 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 568, per la posizione di servizio sedentario;
b) il R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 267, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1056, per il paesaggio agli impieghi civili.
Art. 40
#Comma 1
Ai generali di divisione comandanti in secondo della Regia guardia di finanza puo' essere conferito - all'atto del collocamento in ausiliaria e con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze - il rango di generale di corpo d'armata ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni, avvertendo che gli ufficiali predetti saranno compresi nella categoria IV del citato decreto.
Le disposizioni di cui al precedente comma possono applicarsi anche nei confronti dei generali di divisione della Regia guardia di finanza collocati in ausiliaria anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e che abbiano ricoperto la carica suddetta.
Art. 41
#Comma 1
Le disposizioni contenute nell'art. 14 del presente decreto non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1940-XVIII ad anzianita', a scelta ordinaria ed a scelta speciale. Per gli ufficiali, invece, compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sugli stessi quadri di avanzamento:
a) per l'anno 1941, i periodi di comando o di servizio sono ridotti di due anni per il grado di tenente colonnello, cumulativamente nel comando e nella carica di cui al citato art. 14, e di un anno per i gradi di tenente, capitano e colonnello;
b) per l'anno 1942, i periodi medesimi sono ridotti di un anno per il grado di tenente colonnello, cumulativamente nel comando e nella carica di cui al ripetuto articolo 14.
Art. 42
#Comma 1
Per i tenenti della Regia guardia di finanza iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianita' per gli anni 1940 e 1941, il periodo di permanenza minima nel grado, di cui all'art. 33 - primo camma, lettera a) - della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, e' ridotto a sei anni.
Art. 43
#Comma 1
Le disposizioni contenute negli articoli 94 e 111 - primo e secondo comma della lettera c) - della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, restano in vigore per gli ufficiali che, alla data del presente decreto, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi. Tali ufficiali debbono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 14 del presente decreto. Tuttavia e' consentito che il periodo di servizio o di incarico sia sostituito da eguale periodo di comando.
Art. 44
#Comma 1
Per gli ufficiali i quali durante la guerra 1915-1918 frequentarono il corso allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo, la data d'inizio del servizio militare, agli effetti di cui alla tabella annessa all'art. 10 del Regio decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, si considera protratta del tempo corrispondente alla durata del corso.
Nel caso in cui tale data sia anteriore al 1° febbraio 1915, i punti minimi totali, di cui al citato art. 10, sono ridotti di tanti quarti di punto (25/100) quanti sono i mesi e le frazioni di mese trascorsi a frequentare il corso.
Art. 45
#Comma 1
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi'. 17 settembre 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, foglio 51. - MANCINI