DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (12G0099)

Numero 78 Anno 2012 GU 15.06.2012 Codice 012G0099

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002 o alle date antecedenti a quelle previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che non sono state sottoposte ad una rivalutazione della conformita' e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE.


Art. 3

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Comma 1

Requisiti a livello locale

Comma 2

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabiliti requisiti applicabili a livello locale limitatamente all'immagazzinamento a medio o lungo termine o per l'uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili.


Comma 3

Capo II - Obblighi degli operatori economici

Art. 4

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Comma 1

Obblighi dei fabbricanti

Comma 2

All'atto dell'immissione sul mercato, i fabbricanti sono obbligati a garantire che le attrezzature a pressione trasportabili siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.


Qualora, a seguito di apposita valutazione di conformita', risulti la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti previsti dai citati allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, i fabbricanti appongono il marchio Pi, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 del presente decreto.


I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; tale documentazione e' conservata per il periodo prescritto da detti allegati.


I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto previsto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE o non abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorita' competenti, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.


I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.


I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorita' di vigilanza del mercato, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili, in lingua italiana. Essi cooperano con l'autorita' predetta, su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che essi hanno immesso sul mercato.


I fabbricanti forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Rappresentanti autorizzati

Comma 2

I fabbricanti possono conferire mandato, in forma scritta, ad un rappresentante autorizzato, secondo quanto previsto al comma 2. Non possono costituire oggetto di mandato gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente decreto e la stesura della prescritta documentazione tecnica.


L'identita' e l'indirizzo del rappresentante autorizzato figurano nel certificato di conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.


I rappresentanti autorizzati forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

Obblighi degli importatori

Comma 2

Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti prescritti dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto.


Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione trasportabili, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. In particolare, essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il marchio Pi sia apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature siano accompagnate dal certificato di conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. L'importatore che ritiene o ha motivo di credere che attrezzature a pressione trasportabili non siamo conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non immette tali attrezzature a pressione trasportabili sul mercato fino a quando le stesse non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorita' di vigilanza del mercato.


Gli importatori indicano il loro nome e indirizzo, al quale possono essere contattati, nel certificato di conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE oppure li allegano allo stesso.


Gli importatori garantiscono che, durante la fase in cui le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto delle stesse non mettano a rischio la conformita' di tale attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.


Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno immesso sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE o dal presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, gli importatori ne informano immediatamente il fabbricante e l'autorita' competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. Gli importatori documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.


Gli importatori conservano, almeno per il periodo specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, una copia della documentazione tecnica a disposizione dell'autorita' di vigilanza del mercato e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorita'.


Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata presentata dall'autorita' competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorita', su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato.


Gli importatori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.


Art. 7

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Comma 1

Obblighi dei distributori

Comma 2

I distributori mettono a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato, i distributori verificano che le attrezzature rechino il marchio Pi e siano accompagnati dal certificato di conformita' e dall'indirizzo di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non mette le attrezzature medesime a disposizione sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e l'autorita' di vigilanza del mercato.


I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.


I distributori, che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno messo a disposizione sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.
Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante, l'importatore, se del caso, e l'autorita' nazionale competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva adottata. I distributori documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.


I distributori, a seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorita' competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato.


I distributori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.


Art. 8

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Comma 1

Obblighi dei proprietari

Comma 2

Il proprietario, che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi ai requisiti prescritti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, compresi i requisiti relativi alle ispezioni periodiche, e nel presente decreto, non le mette a disposizione e non le utilizza fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il proprietario ne informa il fabbricante o l'importatore o il distributore e l'autorita' di vigilanza del mercato. I proprietari documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.


I proprietari garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita' di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.


I proprietari forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.


Il presente articolo non si applica ai privati che intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a pressione trasportabili per proprio uso personale o domestico o per proprie attivita' del tempo libero o sportive.


Art. 9

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Comma 1

Obblighi degli operatori

Comma 2

Gli operatori utilizzano solo attrezzature a pressione trasportabili conformi ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.


Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, l'operatore ne informa il proprietario e l'autorita' di vigilanza del mercato.


Art. 10

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Comma 1

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori

Comma 2

Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' conseguentemente soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4 del presente decreto, quando immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a pressione trasportabili gia' immesse sul mercato in modo che la conformita' ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.


Comma 3

Capo III - Conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili

Art. 12

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Comma 1

Conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

Comma 2

Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione della conformita', alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, nonche' i requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.


Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono conformi alle specificazioni della documentazione in base alla quale sono state fabbricate. Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformita' degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV del presente decreto.


Sono validi nel territorio dello Stato i certificati di valutazione della conformita', i certificati di rivalutazione della conformita' e le relazioni sulle ispezioni periodiche, sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie, rilasciati da un organismo notificato da altro Stato membro, in conformita' alla direttiva recepita con il presente decreto.


Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformita' separata.


Art. 13

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Comma 1

Rivalutazione della conformita'

Comma 2

La rivalutazione della conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), fabbricate e messe in funzione a partire dal 9 marzo 2002, e' stabilita conformemente alla procedura di rivalutazione della conformita' di cui all'allegato III al presente decreto.


Il marchio Pi e' apposto in conformita' a quanto prescritto nell'allegato III al presente decreto.


Art. 14

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Comma 1

Principi generali del marchio Pi

Comma 2

Il marchio Pi e' apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformita', secondo le indicazioni di cui all'allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/ o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, il marchio Pi e' apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza.


Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.


Ai fini del presente decreto il marchio Pi e' l'unico marchio che attesta la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.


E' vietata l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la forma dello stesso. Ogni altro marchio e' apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilita', la leggibilita' e il significato del marchio Pi.


Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio Pi.


Art. 15

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Comma 1

Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi

Comma 2

Il marchio Pi e' definito nell'allegato II al presente decreto.


Il marchio Pi e' apposto in modo visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonche' sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.


Il marchio Pi e' apposto prima dell'immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza.


Il marchio Pi e' seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato che e' intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.


Il marchio, con la data dell'ispezione periodica o, se del caso, dell'ispezione intermedia, e' accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica.


Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, che non recano il marchio Pi, all'atto della prima ispezione periodica, effettuata in conformita' a quanto disposto dal presente decreto, il numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile e' preceduto dal marchio Pi.


Art. 16

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Comma 1

Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili

Comma 2

Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli articoli 30 e 31 del presente decreto, nonche' il quadro di vigilanza del mercato stabilito dal regolamento CE n. 765/2008, non e' vietata, o limitata od ostacolata la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato o l'uso delle attrezzature a pressione trasportabili, che siano conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto.


Comma 3

Capo IV - Autorita' di notifica e organismi notificati

Art. 17

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Comma 1

Autorita' di notifica

Comma 2

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'autorita' competente per la notifica ed e' responsabile dell'istituzione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati.


Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione del Ministero delle sviluppo economico.


Art. 18

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Comma 1

Requisiti relativi all'autorita' di notifica

Comma 2

Nello svolgimento dei compiti previsti nell'articolo 17, comma 1, l'autorita' di notifica agisce in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi notificati.


L'autorita' di notifica assicura che l'esercizio delle sue attivita' sia improntato a criteri di obiettivita' e imparzialita'.


L'autorita' di notifica e' organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.


L'autorita' di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.


Art. 19

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Comma 1

Obbligo di informazione dell'autorita' di notifica

Comma 2

Le procedure nazionali per la valutazione, la notifica e la vigilanza sugli organi notificati, nonche' qualsiasi modifica di tali informazioni, sono notificate alla Commissione europea.


Art. 20

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Comma 1

Requisiti relativi agli organismi notificati

Comma 2

Ai fini della notifica, l'organismo notificato rispetta i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.


L'organismo notificato e' un ente con personalita' giuridica, istituito a norma del codice civile.


L'organismo notificato partecipa alle attivita' di standardizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 28 del presente decreto, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo.


Art. 21

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Comma 1

Domanda di notifica

Comma 2

L'organismo di ispezione presenta una domanda di notifica all'autorita' di notifica nazionale.


Art. 22

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Comma 1

Procedura di notifica

Comma 2

L'autorita' di notifica provvede alla notifica esclusivamente per organismi che siano conformi ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto.


Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, deve essere utilizzato l'apposito strumento elettronico elaborato e gestito dalla Commissione europea.


La notifica comprende le informazioni richieste a norma dell'articolo 21, comma 2, del presente decreto.


L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o dagli altri Stati membri dell'Unione europea entro quindici giorni dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto.


Eventuali successive modifiche riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione europea.


I servizi di ispezione interni del richiedente la valutazione di conformita', definiti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE, non sono notificati.


Art. 23

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Comma 1

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

Comma 2

L'organismo notificato e' identificato con lo specifico numero assegnato dalla Commissione europea ed e' indicato nell'elenco degli organismi notificati, messo a disposizione del pubblico dalla stessa Commissione.


Art. 24

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Comma 1

Modifiche delle notifiche

Comma 2

L'Autorita' di notifica, qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non e' piu' conforme ai requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' dell'inosservanza di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone informazione immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.


In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, l'autorita' nazionale di notifica, che aveva disposto tale atto, adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle altre autorita' di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.


Art. 25

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Comma 1

Contestazione della competenza degli organismi notificati

Comma 2

Su richiesta della Commissione, l'autorita' di notifica fornisce alla stessa tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo interessato.


Su richiesta della Commissione, l'autorita' di notifica adotta le misure necessarie nei confronti dell'organismo notificato che non soddisfa o non soddisfa piu' i requisiti per la notifica.


Art. 26

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Comma 1

Obblighi operativi degli organismi notificati

Comma 2

Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita', le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie, conformemente alle condizioni della loro notifica e alle procedure di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.


Gli organismi notificati eseguono le rivalutazioni della conformita' conformemente all'allegato III al presente decreto.


Gli organismi notificati da uno Stato membro dell'Unione europea sono autorizzati ad operare in Italia. L'autorita' di notifica, che ha eseguito la valutazione iniziale e la notifica, rimane responsabile della vigilanza delle attivita' svolte dall'organismo notificato.


Art. 27

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Comma 1

Obblighi di informazione degli organismi notificati

Comma 2

Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, che eseguono simili attivita' di valutazione della conformita', di ispezione periodica, di ispezione intermedia e di verifica straordinaria, che riguardano le stesse attrezzature a pressione trasportabili, pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformita'.


Art. 28

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Comma 1

Coordinamento degli organismi notificati

Comma 2

L'autorita' di notifica garantisce che gli organismi, che ha provveduto a notificare, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati, istituito dalla Commissione europea, direttamente o mediante rappresentanti designati.


Comma 3

Capo V - Procedure di salvaguardia

Art. 29

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Comma 1

Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale

Comma 2

L'autorita' di vigilanza del mercato, qualora abbia adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20, del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbia sufficienti ragioni per ritenere che le attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dal presente decreto presentino un rischio per la salute o per la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, effettua una valutazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate che riguarda tutti i requisiti stabiliti nel presente decreto. Gli operatori economici interessati collaborano, ove necessario, con l'autorita' di vigilanza del mercato, permettendo l'accesso ai loro locali e fornendo campioni, a seconda dei casi. Se, nel corso di una valutazione, l'autorita' di vigilanza del mercato constata che le attrezzature a pressione trasportabili non rispettano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso, al fine di rendere le attrezzature a pressione trasportabili conformi ai suddetti requisiti, oppure ritirarle dal mercato o richiamarle entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. L'autorita' di vigilanza del mercato comunica i provvedimenti adottati all'organismo notificato competente. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure correttive di cui al terzo periodo del presente comma.


L'autorita' di vigilanza del mercato, se ritiene che la non conformita' non sia ristretta al solo territorio nazionale, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti adottati nei confronti dell'operatore economico.


L'operatore economico garantisce l'adozione di tutte le opportune misure correttive nei confronti delle attrezzature a pressione trasportabili che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea.


Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate nel termine assegnato dall'autorita' di vigilanza del mercato, l'autorita' stessa adotta tutte le opportune misure provvisorie per inibire o limitare la messa a disposizione delle attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, per ritirarle dal mercato o richiamarle, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. L'autorita' informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati dell'Unione europea dei provvedimenti adottati.


Art. 30

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Comma 1

Procedura di salvaguardia dell'Unione

Comma 2

L'operatore economico, o altro soggetto interessato, al termine della procedura di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, puo' attivare la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, presentando osservazioni contro le misure adottate dall'autorita' di vigilanza del mercato.


Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera giustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorita' di vigilanza adotta le misure necessarie ad assicurare il ritiro dal proprio mercato delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi e ne informa la Commissione europea.


Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera ingiustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorita' di vigilanza la ritira.


Art. 31

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Comma 1

Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza

Comma 2

Se l'autorita' di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, ritiene che le attrezzature a pressione trasportabili, pur se conformi alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure per garantire che tali attrezzature a pressione trasportabili, all'atto della loro immissione sul mercato, non presentino piu' tale rischio o che le attrezzature siano, a secondo dei casi, ritirate dal mercato o richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.


L'operatore economico garantisce l'adozione di misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione trasportabili interessate che ha messo a disposizione sul mercato o che utilizza in tutta l'Unione europea.


L'autorita' competente informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Tali informazioni includono, in particolare, i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate, l'origine e la catena di fornitura delle attrezzature, la natura del rischio connesso, nonche' la natura e la durata delle misure adottate.


Art. 32

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Comma 1

Non conformita' formale

Comma 2

Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita' di vigilanza del mercato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire le messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione trasportabili o garantisce che siano richiamate o ritirate dal mercato.


Comma 3

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 33

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Comma 1

Norme abrogate

Art. 34

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Comma 1

Riconoscimento dell'equivalenza

Comma 2

I certificati di omologazione CEE di modelli di attrezzature a pressione trasportabili, rilasciati a norma decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986 di recepimento delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, e gli attestati d'esame CE della progettazione, rilasciati a norma del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, sono riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e sono soggetti alle disposizioni sul riconoscimento temporaneo delle approvazioni del tipo contenute in detti allegati.


I rubinetti e gli accessori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, recanti la marcatura prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, conformemente all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, possono essere ancora utilizzati.


Art. 35

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Comma 1

Norma di attuazione

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti a pressione, ai loro rubinetti e altri accessori utilizzati per il trasporto di ONU n. 1745, ONU n. 1746 e ONU n. 2495 a decorrere dal 1° luglio 2013.


Art. 36

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Comma 1

Modalita' e tariffe per attivita' connesse al presente decreto

Comma 2

Le attivita' di valutazione e di vigilanza degli organismi notificati di cui all'articolo 17, comma 1, sono assoggettate a tariffa, a carico degli organismi medesimi.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le tariffe e le relative modalita' di versamento.


Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.


Art. 37

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Le sanzioni di cui al comma 4 sono determinate tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.


L'operatore economico, che produce, immette sul mercato o immette in servizio rubinetti od altri accessori destinati ad attrezzature a pressione trasportabili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, che non rispettano i requisiti e le prescrizioni di sicurezza previsti per tali accessori, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemila euro a dodicimila euro.


Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.


Art. 38

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Comma 1

Disposizioni di carattere finanziario

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 39

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.