Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 2022, N. 51))
((1))
Comma 2
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022".